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Atto di precetto: guida al precetto su sentenza ed in rinnovazione, differenze con decreto ingiuntivo

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Che cos’è l’atto di precetto? Probabilmente ne avrete sentito parlare nei rapporti tra creditore e debitore e, in particolare, questo concetto vi è sicuramente familiare rispetto all’esecuzione forzata che consegue ad un mancato pagamento. In questo articolo capiremo che cos’è l’atto di precetto e quando viene utilizzato. Inoltre capiremo cosa vogliono dire le espressioni atto di precetto su sentenza, precetto in rinnovazione e come tutto ciò può avere a che fare con il decreto ingiuntivo. Lo faremo, come sempre, con semplicità al fine di rendere la materia quanto più fruibile possibile.

Atto di precetto: notificazione e forma

Se il debitore non paga, venuti meno tutti i solleciti del caso, si procede all’esecuzione forzata cheper essere eseguita, necessita di una serie di atti prodromici, cioè in qualche modo preliminari ed indispensabili. Il precetto è uno di questi unitamente alla notifica del titolo esecutivo: entrambi devono essere consegnati al debitore e, se ciò avviene simultaneamente, il precetto deve essere apposto in ordine dopo il titolo esecutivo stesso. Sul concetto di titolo esecutivo abbiamo scritto parlando della cambiale: se non l’avete presente, vi conviene leggere.
L’articolo 479 del Codice di Procedura Civile dice chiaramente tutto questo e sottolinea che la notificazione deve essere fatta personalmente. Se il titolo esecutivo è costituito da una sentenza (in questo caso si parla di atto di precetto su sentenza), la notificazione entro un anno dalla pubblicazione della stessa.

Per ciò che concerne la forma del precetto, viene in nostro soccorso l’articolo 480 secondo cui esso “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni”… “con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.  Per tradurre in parole spicciole: con il precetto il debitore viene messo formalmente a conoscenza da parte del creditore che sta per iniziare nei suoi confronti l’azione esecutiva.

La legge è molto chiara anche riguardo al contenuto dell’atto di precetto: a pena di nullità, infatti,bisogna indicare le parti, la data di notificazione del titolo esecutivo (se la consegna non è stata contestuale) oppure integrale trascrizione del titolo stesso nei casi in cui è la legge stessa a richiederla.

La parte istante, cioè colui che fa notificare l’atto, deve indicare all’interno del precetto la residenza o il domicilio che ha eletto nel comune facente parte della zona di competenza del giudice che provvede all’esecuzione: se ciò non viene fatto le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice competente nel luogo in cui viene notificato. In questo caso, quindi, non viene ad essere inficiata la validità dell’atto e non siamo di fronte, pertanto, ad una causa di nullità come invece accade per l’omissione delle indicazioni di cui al paragrafo precedente.

Come ogni atto importante, il precetto deve essere sottoscritto dal notificante.
Precetto e decreto ingiuntivo: guida

Precetto ed esecuzione forzata

Andata a buon fine la notificazione dell’atto, può iniziare l’esecuzione forzata nel caso in cui non intervenga l’adempimento entro i termini previsti dal momento in cui viene notificato il precetto. Se comunque entro 90 giorni non inizia l’esecuzione forzata, il precetto diventa inefficace, come chiarisce l’articolo 481 del codice di procedura civile. Se contro il precetto viene presentata opposizione, il termine in questo caso viene sospeso.

Atto di precetto in rinnovazione

Abbiamo visto l’esistenza del termine di 90 giorni per iniziare l’esecuzione forzata: sostanzialmente, passato il tempo previsto dalla legge, il precetto va rinnovato se si vuole avviare la procedura. Al riguardo sottolineiamo un recente orientamento della giurisprudenza che ha sottolineato che la rinnovazione del precetto, nel caso in cui ci fossero più esecuzioni da parte del creditore, fa fede il primo atto di precetto che non va rinnovato. A chiarirlo è stato il tribunale di Reggio Emilia che ha affermato in una sentenza che il precetto in rinnovazioneè un atto che non ha alcuna utilità procedimentale e, in pratica, l’iniziata esecuzione (proceduta dal primo precetto) determina la possibilità di iniziarne altre fino a che il credito non risulti essere soddisfatto.

Decreto ingiuntivo: come funziona?

Non si deve confondere l’atto di precetto con il decreto ingiuntivo che è una vera e propria ingiunzione emessa dal tribunale che invita il debitore a pagare. Siccome la giustizia è lenta e, soprattutto nel mondo degli affari, i soldi servono, il decreto ingiuntivo è una possibilità che si prospetta per il creditore che ha dalla sua un “pezzo di carta” che attesti in forma scritta l’esistenza del credito. Al riguardo, per poter azionare la procedura, è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Se lo si ottiene il debitore viene messo con le spalle al muro: o paga oppure, trascorsi 40 giorni dalla notifica, si potrà procedere all’esecuzione forzata. Il decreto viene emanato, si dice in gergo tecnico, inaudita altera parte, cioè senza il contraddittorio tra le parti. L’articolo 633 del Codice di Procedura Penale stabilisce le condizioni di ammissibilità per la procedura.

Se il credito si fonda su una cambiale, un assegno bancario o circolare, un certificato di liquidazione di borsa oppure su un atto ricevuto da un notaio o altro pubblico ufficiale, l’articolo 642 del Codice stabilisce che il giudice, su istanza del creditore ricorrente, può ingiungere il debitore di pagare o consegnare le cose senza alcuna dilazione, autorizzando in mancanza di collaborazione da parte di quest’ultimo l’esecuzione provvisoria.  

Altra situazione in cui può essere concessa l’esecuzione provvisoria è quella in cui il giudice ravveda un grave pregiudizio nel ritardo sulla base di quanto prodotto dall’istante: il giudice può, in questo caso, imporre al ricorrente di versare una cauzione per controbilanciare l’ipotesi in cui il pregiudizio millantato non risultasse vero.

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