Abbiamo spiegato nella guida generale sulla cambiale che si tratta di un titolo esecutivo che permette al creditore di agire direttamente per ottenere l’adempimento coattivo, in caso di mancato pagamento, senza passare prima da una sentenza o da un decreto ingiuntivo. Per garantire l’esecutività del titolo, dunque, è necessario agire per far sì che ciò avvenga mediante il precetto su cambiale: quando il possessore si presenta dal debitore per chiedere di onorare i suoi impegni e ciò non avviene, infatti, altro non gli resta che partire con il protesto della cambiale.
La legge cambiaria prevede che il creditore deve far precettare la cambiale entro due giorni lavorativi dal mancato adempimento: se non lo fa entro questo termine decade dalla possibilità di esercitare le azioni di regresso ed agire nei confronti degli altri obbligati quali possono essere avallanti e giranti. Con il precetto della cambiale l’avente diritto al pagamento si rivolge al pubblico ufficiale (notaio o segretario comunale) il quale a sua volta ha il compito di intimare il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni: quest’ultimo ha l’onere di comunicare al debitore anche le conseguenze determinate da un mancato pagamento, cioè l’esecuzione forzata sui suoi beni.
Che cos’è, in pratica, il precetto? Si tratta, nella sostanza, di un formale avvertimento che siccome non è stato effettuato l’adempimento (o ciò è avvenuto solo parzialmente) si passerà all’esecuzione forzata: è un fatto formale, perché il debitore in base alla cambiale dovrebbe già saperlo, ma previsto dalla legge come atto prodromico alla vera e propria esecuzione forzata.
Forma del precetto
L’atto di precetto deve indicare le parti e la data di notificazione della cambiale: se la legge richiede la trascrizione integrale del titolo va allegata. Tutto quanto è stato detto vale a pena di nullità.Contestualmente deve essere indicata la residenza o il domicilio eletto nel territorio del giudice competente per l’esecuzione. Se dovesse mancare tale indicazione, le opposizioni all’atto di precettoavvengono davanti al giudice competente nel luogo della notifica.