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Codice tributo 4730: cos’è, significato e uso

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L’acconto sulle trattenute Irpef viene identificato dal codice tributo 4730 che viene utilizzato dal sostituto d’imposta che deve versare all’erario questa tassazione attraverso la compilazione del modello di pagamento F24. Annualmente l’erario richiede infatti l’acconto del 100% dell’importo netto versato per il periodo d’imposta precedente: per determinarlo bisogna prendere come riferimento il rigo RN 33 del Modello Unico, nel caso in cui si presenta la propria dichiarazione dei redditi mediante il Modello 730 il calcolo deve essere eseguito direttamente dal sostituto d’imposta, e nel caso di pensionati dall’ente di previdenza. Prendendo in considerazione il rigo RN 33, se emerge un importo pari o superiore a 103 euro, allora si dovrà procedere con il pagamento della prima rata di acconto, che costituisce il 40% dell’intero importo dovuto. Il versamento deve avvenire entro il 16 giugno oppure entro il 16 luglio, in questo secondo caso viene applicata una percentuale di maggiorazione pari allo 0,4% a titolo di interesse in favore del Fisc. La liquidazione del restante 60%, invece, deve essere versato entro il 30 novembre. Si deve precisare che se l’importo è compreso tra i 51,65 ed i 257,52 euro, allora l’acconto deve essere saldato tramite il versamento di un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Il codice tributo 4730 viene adoperato anche per eseguire il versamento della seconda rata dell’acconto, che deve essere liquidato entro la fine del mese di novembre.
Guida al Codice Tributo 4730L’importo relativo all’acconto è pari complessivamente al 100% dell’imposta netta dovuta in riferimento all’anno precedente, per cui questa tassazione viene pagata anticipatamente al Fisco. Anche nel caso di questo tributo è possibile rimediare ad eventuali pagamenti ritardati in maniera autonoma per evitare così l’applicazione piena delle sanzioni, per cui se il sostituto d’imposta non ha effettuato il versamento entro i termini previsti dal Fisco si può far ricorso al ravvedimento operosoche consente l’attribuzione di sanzioni ridotte, a patto però che il contribuente provveda ad effettuare il pagamento per sua decisione personale. Viene stabilita una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo a patto che il pagamento venga eseguito entro 14 giorni dalla data di scadenza, se invece si procede a saldare il versamento nel corso del quattordicesimo giorno successivo alla scadenza allora la maggiorazione risultante sarà pari al 2,8%; invece a partire dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno la sanzione salirà al 3%; la percentuale tende ad incrementare proporzionalmente ad ogni giorno di ritardo in base a specifiche articolazioni temporali. Anche nel caso di tale imposta vengono applicati gli interessi legali che risultano equivalenti allo 0,5%. Bisogna però specificare che sia le sanzioni derivanti, sia gli eventuali interessi maturati, devono essere versati riportando sul modello F24 il relativo codice tributo che precisa il pagamento che si va a liquidare.
Vai già via? Leggi la nostra sezione dedicata al Fisco se hai bisogno di altri consigli! Se questa è la prima volta su Affari Miei, nel darti il benvenuto, ti invitiamo a consultare la mappa del blog per conoscerci meglio!

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