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Contratto di apprendistato, guida 2016: retribuzione, preavviso e dimissioni

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Tutti coloro che cercano un lavoro hanno sicuramente sentito parlare del contratto di apprendistatoche, ad oggi, è considerata una delle migliori strade per inserirsi sul mercato. In questa guida completa analizzeremo i tre contratti possibili (apprendistato per la qualificae per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca) ed individueremo la disciplina relativa alla retribuzione, al licenziamento, al preavviso ed alle dimissioni.

Il contratto di apprendistato si rivolge ai giovani di età compresa tra 15 e 29 anni, si applica a tutti i settori produttivi anche se in alcuni sussistono determinate limitazioni quantitative che impediscono all’impresa di avvalersi di questa forma contrattuale, che le è più favorevole, per assumere l’intero personale. A chi conviene accettare la proposta di diventare apprendista? Lo capiremo nei prossimi passaggi.

Che cos’è il contratto di apprendistato?

Contratto di apprendistato: retribuzione, preavviso, dimissioni
E’ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il decreto legislativo numero 167 del 2011 è intervenuto abrogando la disciplina preesistente e determinando un testo unico che raccoglie gran parte della normativa precedente.
Esistono tre tipologie di apprendistato:
  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: possono essere assunti giovani tra i 15 e i 25 anni, si può attuare in tutti i settori e può anche essere utilizzato per l’assolvimento di obblighi di istruzione. La durata è determinata in funzione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere comunque superiore a tre anni;
  • Apprendistato professionalizzante: in questo caso possono essere assunti giovani di età compresa tra 18 e 29 anni ed è finalizzato all’assunzione di una qualifica professionale a fini contrattuali. Anche qui la durata è funzionale ai tempi della qualifica che si deve conseguire ma non può, in ogni caso, superare i tre anni;
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: l’età varia tra i 18 ed i 29 anni ed è finalizzato a conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compreso anche il dottorato di ricerca, nonché per il conseguimento del periodo di pratica necessario per accedere alle professioni ordinistiche.

Disciplina del contratto di apprendistato: retribuzione, licenziamento, preavviso e dimissioni

Partiamo con il dire che il contratto di lavoro risente essenzialmente della disciplina generale, derogata su alcuni punti specifici in virtù delle caratteristiche essenziali dell’istituto. In particolare bisogna sapere che:
  • Il contratto deve essere stipulato in forma scritta;
  • E’ vietata la retribuzione a cottimo;
  • Il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante oppure, in alternativa, è possibile che la retribuzione sia determinata in maniera graduale all’anzianità di servizio o che lo stipendio sia quantificato in misura percentuale rispetto ad essa;
  • Deve essere presente un tutoreo un referente aziendale che segue l’apprendista;
  • Il contratto deve essere registrata presso il libretto formativo del cittadino che certifica la formazione impartita;
  • Il periodo di apprendistato può essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione del rapporto involontarie per un massimo di 30 giorni;
  • Sussiste il divieto di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o giustificato motivo;
  • In caso di licenziamento privo di giustificazione, si applicano le tutele previste dalla legge
  • Le parti possono recedere dal contratto con preavviso al termine del periodo di formazione (licenziamentoo dimissioni). Il preavviso varia a seconda del settore e ne segue le regole previste dai contratti collettivi. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue e si converte in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia se il lavoratore è in mobilità, tale possibilità è esclusa;
  • Il numero complessivo di apprendisti non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate che sono in servizio presso l’azienda. Se il datore di lavoro non ha alle proprie dipendenze questi lavoratori o ne ha meno di tre, può al massimo assumere tre apprendisti;
  • Il datore di lavoro ha il vantaggio economico di una ridotta contribuzione previdenziale ed assicurativa. Ciò è subordinato al fatto che la formazione sia effettivamente erogata;
  • Si applica la normativa sulla previdenza sociale e assistenziale obbligatoria e, quindi: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia, maternità e assegno familiare.

Conclusioni: a chi conviene l’apprendistato nel 2016?

Si tratta di una forma contrattuale che ha dei vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. In realtà con il Jobs Act che ha reso “appetibile” il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per il datore di lavoro (anche qui è previsto un considerevole sgravio contributivo e bisognerà vedere per quanto sarà ancora valido) questo istituto entra in qualche modo “in concorrenza” con l’apprendistato. In ogni caso, assicuratevi che l’apprendistato sia effettivamente indirizzato verso un periodo di formazione e che vi garantisca un inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze. Se, invece, vi sembra un contratto di lavoro normale “camuffato”, accertatevi bene sul da farsi e valutate caso per caso se vi conviene oppure no accettare.

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