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Strumenti finanziari partecipativi: cosa sono? Guida

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Gli strumenti finanziari partecipativi hanno la loro radice nella riforma del diritto societario nel 2003 e nel novellato articolo 2346 del codice civile. Sia che siate studenti di diritto commerciale oppure operatori quali tecnici della materia o imprenditori, l’argomento sicuramente non vi sarà nuovo ed in questo articolo cercheremo di approfondirlo.

Partiamo dall’ultimo comma della norma che dice:
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto in assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
Gli strumenti finanziari partecipativi altro non sono che nuove forme di partecipazione al finanziamento della società che il legislatore ha voluto introdurre. Non parliamo né di azioni e né di obbligazioni, per capirci: tali strumenti, se così possiamo dire, si pongono in una posizione intermedia rispetto alla partecipazione al capitale di rischio (azioni) ed alla partecipazione al capitale di credito (obbligazioni).

Quali sono le peculiarità degli strumenti finanziari partecipativi?

Essi si differenziano dalle azioni perché, mentre il conferimento azionario va ad implementare il capitale sociale, gli apporti che vengono prestati contestualmente all’emissione di detti strumenti costituiscono un versamento che non si può imputare al capitale. I titolari degli strumenti, quindi, non acquistano la qualità di soci e, per questo motivo, non possono esprimere il proprio voto nell’ambito dell’assemblea degli azionisti. Si tratta di un fatto importante questo perché, appunto, chi compra gli strumenti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2346 non diventa socio: i soci sono solo gli azionisti.

La differenza rispetto alle obbligazioni sta, invece, nella loro natura partecipativa che fa sì che i titolari vantino diritti amministrativi che, generalmente, non spettano agli obbligazionisti: questi ultimi sono solo dei creditori della società il cui interesse ultimo è quello di avere dei benefici attraverso la percezione dell’interesse promesso in sede di emissione. Se comprate le azioni di una banca, nella maggior parte dei casi, non ve ne frega niente delle decisioni che vengono prese se non nella misura in cui esse possano intaccare il vostro credito.

Per quanto riguarda l’apportoin virtù del quale vengono emessi gli strumenti finanziari partecipativi, dobbiamo dire che non può consistere soltanto in beni in natura o denaro ma anche in prestazioni di opera o di servizi. Qui troviamo una differenza importante rispetto ai conferimenti che, come sappiamo, non possono appunto consistere in servizi e prestazioni d’opera.
Guida agli strumenti finanziari partecipativi


Chi può sottoscrivere gli strumenti finanziari partecipativi?

Essi possono essere sottoscritti sia da soggetti che siano già soci oppure da terzi, cioè da persone al momento estranee ai rapporti sociali. Se lo statuto non prevede diversamente, la dottrina ritiene che ai soci non spetti un diritto di opzione qualora la società intenda finanziarsi in questo modo.

Diritti attribuiti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi

I diritti sono di duplice natura e la legge lascia spazio allo statuto per la determinazione:
  • diritti patrimoniali: possono avere ad oggetto la remunerazione dell’investimento effettuato in vario modo. Ad esempio, si può prevedere la destinazione di una quota di utili oppure la determinazione di una quota fissa che spetta. Altra ipotesi di remunerazione, poi, può essere collegata all’andamento economico della società. Al riguardo, però, dobbiamo dire che quando i tempi e l’entità del rimborso vengono determinati da quest’ultimo aspetto, si applica la disciplina in materia di obbligazioni, così come stabilito dall’ultimo comma dell’articolo 2411;
  • diritti amministrativi: ad esempio al titolare può essere garantita una forma di controllo sull’investimento effettuato. Nel concreto ciò si traduce nella possibilità di domandare informazioni agli amministratori oppure di ispezionare i libri sociali. Il codice civile, poi, prevede la possibilità che ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi sia concesso il diritto di nominare un componente indipendente nell’ambito del consiglio di amministrazione della società oppure nell’ambito del consiglio di sorveglianza (oppure di nominare un sindaco, a seconda del modello di gestione scelto). Infine, nell’ambito dei diritti amministrativi è previsto anche il diritto di voto: non si tratta di una possibilità esercitabile sempre ed in ogni caso (altrimenti staremmo a parlare di soci, cioè azionisti) ma limitata ad argomenti specificamente predeterminati.

Strumenti finanziari partecipativi in S.p.A., S.r.l. e Start-up innovative

La norma che abbiamo esaminato è strutturata nell'ambito della disciplina delle società per azioni. Il Legislatore, tuttavia, è intervenuto nel 2012 con il cosiddetto Decreto Sviluppo Bis (D.L. 179/2012) prevedendo la possibilità di estendere gli strumenti in esame anche per le start-up innovative costituite sotto forma di Società a responsabilità limitata. Il chiaro intento è quello di venire incontro alle difficoltà incontrate dalle PMI di reperire risorse per finanziarsi: in questo modo alle neonate imprese viene data la possibilità di ottenere risorse senza cedere quote ad altri investitori esterni con il rischio, in pratica, di "ipotecarsi" il controllo dell'azienda fondata.

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