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Contratto di somministrazione, ex lavoro interinale: che cos'è e come funziona

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La somministrazione di lavoroè un tipo di relazione di lavoro introdotta dalla Legge Biagie che ha sostituito il contratto di lavoro conosciuto come interinale. Questo tipo di rapporto di lavoro coinvolge tre soggetti, cioè: il lavoratore, la società che lo assume (conosciuta come utilizzatrice) e la società a cui il lavoratore si è rivolto (detta società somministratrice) per gestire i rapporti con la società in cui lavora o dovrà lavorare. La società cui il lavoratore si rivolge deve essere stata riconosciuta e autorizzata dal Ministero del Lavoro per svolgere il servizio.

Cenni storici sul lavoro interinale: che cos'è?

La tipologia contrattuale fu introdotta dalla riforma del 2003: per sua natura, il contratto di lavoro interinale, oggi somministrazione, si caratterizza per essere un rapporto temporaneo basato essenzialmente per rispondere alle esigenze che l'azienda ha per un periodo di tempo ben determinato. Del resto, basta pensare al latino ad interim che sta ad indicare proprio l'aspetto provvisorio di una situazione, nel nostro caso occupazionale. La riforma del lavoro del 2003, così come quelle successive, aveva la necessità di rispondere alle esigenze di flessibilità che i mutamenti del quadro generale della produzione richiedevano e richiedono. Senza dilungarci troppo, possiamo limitarci a dire che la somministrazione di cui si parla oggi è l'evoluzione del vecchio concetto di lavoro interinale.

Come funziona il contratto di somministrazione di lavoro

Innanzitutto il lavoratore, una volta trovato l'impiego, conclude i rapporti con la società somministratrice. La società somministratrice, invece, avvia un contrattoseparato con la società che utilizzerà il lavoro. In questo tipo di contratto, detto “contratto di somministrazione”, le due società stabiliscono quali attività il lavoratore dovrà svolgere presso l'azienda utilizzatrice e per quanto tempo.
Per approfondire, ecco alcune letture correlate: Guida al contratto di apprendistato - Guida ai Voucher di lavoro occasionale - Come trovare lavoro oggi: la guida definitiva

Limiti del contratto di somministrazione

Ci sono alcuni limiti che riguardano i contratti. Un accordo di questo tipo può essere sia per un lavoro a tempo determinato che per uno a tempo indeterminato.

In caso di contratto a tempo indeterminato, la società utilizzatrice non può assumere un numero di lavoratori con un contratto di somministrazione di lavoro superiore al 20% rispetto ai lavoratori già assunti. Le pubbliche amministrazioni invece, sono esenti da questo limite.
Per la somministrazione di lavoro a tempo determinato si fa riferimento ai limiti che si trovano nel contratto applicato dall'impresa utilizzatrice.
Può capitare che la somministrazione di lavoro sia vietata. Se un'impresa ha licenziato un grosso gruppo di lavoratori non può rivolgersi ad una società somministratrice e assumere lavoratori. Anche se i lavoratori sono in sciopero non si può ricorrere ad un contratto di somministrazione del lavoro.

Ci sono alcune eccezioni, ad esempio si possono assumere lavoratori considerati svantaggiatio i soggetti disoccupati (che prendono assegni per la disoccupazione) da almeno sei mesi.

Per lavoratori svantaggiati si intendono (dal decreto legge del 10 settembre 2003, n. 276.):
    Come funziona il contratto di somministrazione di lavoro
  • giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
  • i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione
  • i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile
  • i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare
  • i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico
  • i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
  • i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale
  • i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
  • le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II , nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti
  • i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età
  • gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
  • i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
  • i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
  

Contratto di somministrazione di lavoro: contenuti

Il contratto di somministrazione deve essere concluso per iscritto, nel contratto devono essere indicati i seguenti parametri:  
  • l’autorizzazione che il Ministero del Lavoro ha concesso alla società somministratrice
  • il numero di lavoratori già utilizzati dalla società utilizzatrice
  • i rischi per i lavoratori e le misure di prevenzione 
  • la data di inizio e la durata del contratto di somministrazione
  • le mansioni dei lavoratori 
  • luogo di lavoro, orario e retribuzione  
Inoltre la somministratrice deve provvedere a pagare i contributi al lavoratore.  L’utilizzatrice dal canto suo deve:
  • comunicare alla società di somministrazione a quanto ammonta la retribuzione dei dipendenti 
  • pagare al lavoratore lo stipendio e versare i contributi nel caso in cui la società somministratrice non provveda a tale obbligo (si può chiedere il rimborso)
Ovviamente anche i lavoratori che dipendono da una società somministratrice e lavorano in una utilizzatrice devono poter godere degli stessi diritti di normali lavoratori assunti nell'impresa, sia per quanto riguarda i diritti generici sia per quanto riguarda le mansioni.

E in caso di irregolarità del contratto?

Se il contratto di somministrazione non è stato riportato per iscritto è nullo e i lavoratori rimangono alle dipendenze dell'utilizzatore. È considerato irregolare anche un contratto che non evidenzia gli eventuali rischi sul lavoro, non riporti sul contratto il numero di lavoratori assunti, retribuzione, date, orari e mansioni del lavoratore, e/o non adempia agli obblighi citati in precedenza in questo articolo.

Se il contratto di somministrazione di lavoro avviene al di fuori delle condizioni indicate dalla legge il lavoratore può richiedere alla società utilizzatrice di iniziare un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice.
In questi casi il lavoratore può rivolgersi ad un giudice del lavoro che analizzerà il caso e deciderà quali provvedimenti seguire in accordo con la legge in vigore.

Ovviamente non si può ricorrere alle società che procurano contratto di somministrazione di lavoro per trovare lavoratori in neroper i quali non valgono gli stessi diritti e doveri del lavoratore impiegato sotto contratto. La legge puniscequalsiasi trasgressione delle regole indicate.

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