Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta sono due concetti che spesso vengono citati nell’ambito dello studio del diritto commerciale o di alcuni argomenti di diritto civile. Non si tratta solo di un argomento di scuola ma di un fatto che ha ampi riscontri pratici: su questa pagina cercheremo di dare una definizione e forniremo una guida completa che risolva i dubbi più semplici di chi con le questioni giuridiche non ha molta dimestichezza.
Per capirci, nella vita quotidiana può capitare di chiedersi se una società (s.r.l., s.n.c., S.p.A., eccetera), un’associazione o una ditta individuale hanno oppure no autonomia patrimoniale perfetta: in realtà, molto spesso, non ci si pone la domanda in questi termini ma, più pragmaticamente, ci si domanda chi paga i debiti eventualmente contratti e fino a che punto si rischia nell’intraprendere un’attività in un modo determinato. Le righe successive vi aiuteranno a sciogliere i vostri dubbi.
Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta: definizione e distinzioni teoriche
Più in generale, quando si parla di autonomia patrimoniale si indica il grado di separazioneche c’è tra il patrimonio della persona fisica e quello di altri soggetti, siano essi ugualmente persone fisiche o persone giuridiche. Solitamente, maggiore è il livello di complessità e di grandezza di un’organizzazione e crescente è l’autonomia patrimoniale (e non solo) tra l’organizzazione in sé considerata ed i suoi membri. Non è sempre così, sia chiaro, può capitare anche che un’apparente anonima piccola azienda fatturi più di una società, è solo per rendere l’idea della ratio sottesa alla distinzione.
Autonomia patrimoniale imperfetta
Le società di persone (S.a.s., S.n.c., società semplice), come è noto, non sono persone giuridiche: una delle conseguenze principali è che i soci rispondono con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni che la società ha contratto, eccetto una categoria di soci della società in accomandita semplice (per approfondire, leggere la guida linkata sulla sigla). Ciò non vuol dire, però, che la società non possiede affatto un’autonomia patrimoniale: il patrimonio dell’organizzazione è comunque rilevante, tant’è che solo gli organi della stessa società, secondo quanto previsto dallo statuto, possono disporne. Non può un passante, infatti, firmare un contratto che impegna economicamente la società ma può farlo solo un amministratore o un soggetto a cui lo statuto assegna tale incarico. I creditori hanno come prima garanzia, quindi, il patrimonio della società che deve essere previamente escusso e successivamente, nel caso in cui questo sia insufficiente, si può agire esecutivamente contro il singolo socio. I soci rispondono solidalmente delle obbligazioni: ciò vuol dire che il creditore può indifferentemente chiedere a chiunque il pagamento dell’intero importo del credito che vanta. Il singolo socio, comunque, conserva il diritto all’azione di regresso verso gli altri per far sì che gli venga rimborsata la quota degli altri che ha versato.
Riguardo il fallimento bisogna dire che, in caso di fallimento della società, giuridicamente falliscono anche i soci illimitatamente responsabili: si tratta di una fatto completamente distinto nelle società con autonomia patrimoniale perfetta dove, di norma, il fallimento della società non determina il fallimento dei singoli soci.
Altro particolare non irrilevante: la società di persone non ha personalità giuridica ma non è sprovvista di soggettività giuridica. Sfogliando il codice civile, infatti, ci sono diverse norme che lasciano presagire comunque un limitato ma pur presente livello di autonomia della società. Non andiamo oltre per non perderci in questioni dottrinali che, a noi che siamo pragmatici, interessano poco.
Autonomia patrimoniale perfetta
Girando al rovescio il discorso, l’autonomia patrimoniale perfetta riguarda le società di capitali: società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società per azioni e società in accomandita per azioni.
In questi casi il singolo socio non può mai essere chiamato a rispondere delle obbligazioni della società: i creditori, infatti, possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale. Ciò, ovviamente, non esula i soci eventualmente amministratori da responsabilità penali se commettono dei reati in danno ai creditori ma è un discorso più complesso che in questa sede non ci interessa.
Ricapitolando: autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta?
Schematicamente, così non lo dimentichiamo più:
- ditta individuale: autonomia patrimoniale imperfetta;
- società di persone (s.n.c., s.a.s., società semplice): autonomia patrimoniale imperfetta;
- società di capitali (s.r.l., s.r.l.s, S.p.A., S.a.p.A.): autonomia patrimoniale perfetta.