Quando parliamo di autofattura ci riferiamo ad un documento fiscalmente valido che l’imprenditore, sia azienda che persona fisica, può mettere nei confronti di se stesso. Si tratta di un istituto che può essere utilizzato esclusivamente nei casi specificati dalla legge, che andremo ad analizzare uno per uno, al fine di offrirvi un supporto per la comprensione quantomeno elementare di questo specifico istituto.
Successivamente va inserito “Per acquisti prodotti agricoli da ditta esonerata”, indicando di nuovo tutti i dati fiscali dell’azienda in questione.
Successivamente è bene elencare tutti i beni agricoli acquistati, con relative quantità e prezzi. Indicare successivamente il totale imponibile e l’aliquota IVA di compensazione. Calcolare il totale fattura.
Chiudere con la la dicitura “Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato ex D.P.R. 633/72, art. 34, comma 6.”.
La questione degli omaggi: quando mettere autofattura
Gli omaggi il cui valore è inferiore a 25,82 euro non devono essere fatturati, non sussistendone l’obbligo secondo la legge. Per le cessioni di beni che sono gratuite (omaggio appunto) e superano il valore di 25,82 euro possiamo invece ricorrere al regime delle autofatture. In questo caso però non ci si rivarrà dell’IVA sul destinatario e la stessa diventerà non detraibile. In alternativa si può emettere comunque fattura nei confronti del cliente, indicando come valore zero e aggiungendo soltanto l’IVA dovuta, specificando in fattura la dicitura “cessione gratuita”.L’autofattura per autoconsumo
Il secondo caso tipico di applicazione di questo regime è quando una parte dei beni che sono ritenuti di consumo dell’azienda, vengono invece consumati personalmente dall’imprenditore. Tale attività è soggetta all'imposizione IVA ed è dunque necessario emettere autofattura, indicando sempre il valore dei beni che sono stati consumati in questo modo. Anche nel caso di svuotamento dell’impresa, quando l’attività cessa, è necessario procedere nel medesimo modo.L’autofattura-denuncia
Si tratta di un caso previsto dall’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/97, che indica tassativamente come operare nel caso in cui, entro 4 mesi dalla realizzazione di un’operazione che possa essere considerata rilevante ai fini IVA, non si si ancora ricevuta la fattura. In questo caso l’azienda dovrà emettere auto-fattura e presentarla entro 30 giorni all’ufficio IVA che è competente per le operazioni sul territorio dove risiede l’impresa.Il caso della fattura irregolare
Anche ne caso di fattura irregolare è necessario emettere autofattura e presentarla al più vicino Ufficio Iva entro 15 giorni da quando è stata registrata. Si tratta dunque di due casi diversi, quello della fattura inesistente e quello invece della fattura irregolare, che presentano anche termini differenti per la presentazione all’Ufficio IVA, di cui dovremmo tenere conto per non incorrere in sanzioni.L’autofattura come reverse Charge - per gli acquisti da non residenti
Quando si acquistano beni o servizi da aziende che non sono residenti in Italia o che comunque non hanno nessun tipo di rappresentanza legale nel nostro Paese (parliamo del regimereverse charge), è necessario emettere autofattura, fatta eccezione per quei casi in cui l’Imposta sul valore aggiunto può essere desunta dalla bolletta doganale che accompagna le merci.L’autofattura per acquisto da impresa agricola libera da adempimenti fiscali
Tutti i piccoli imprenditori che operano nel nostro paese nel settore agricolo e hanno un volume d’affari che è inferiore ai 7000 euro su base annuale non hanno alcun tipo di obbligo a dichiarare o a tenere la contabilità, fatta eccezione per quello di tenere in ordine le fatture d’acquisto e quelle che vengono emesse dai clienti in sua vece. Il regime in questione non è assolutamente obbligatorio, ma può essere appunto scelto se e solo se non si supera un volume di affari di 7000 euro per anno solare. In questo caso, che possiamo chiamare di esonero agricolo, l’obbligo contabile però ricade in capo ai clienti dell’agricoltore esonerato. Questi, quando acquistano merci o servizi, sono costretti ad emettere autofattura. Va indicata contestualmente l’imposta relativa, che viene stabilita seguendo quelle che sono le aliquote che corrispondono alle proprie percentuali di compensazione. Starà comunque all’agricoltore conservare l’autofattura e trattiene l’IVA indicata in fattura, dato che è esonerato dal versamento. Chi invece acquista la merce registrerà la fattura, tenendola separatamente nel registro degli acquisti. Si tratta di un regime di esonero particolarmente interessante, che è valido fino all’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il volume d’affari di 7000,00 euro.Come emettere un’autofattura per acquisto da imprenditore agricolo esonerato
Innanzitutto in capo a sinistra vanno inseriti i dati dell’agricoltore esonerato: dovranno essere indicati il nome o la denominazione, l’indirizzo dell’esercizio dell’attività, il codice fiscale e/o la Partita IVA. Successivamente va inserita la numerazione dell’autofattura, che è separata da quella delle altre fatture.Successivamente va inserito “Per acquisti prodotti agricoli da ditta esonerata”, indicando di nuovo tutti i dati fiscali dell’azienda in questione.
Successivamente è bene elencare tutti i beni agricoli acquistati, con relative quantità e prezzi. Indicare successivamente il totale imponibile e l’aliquota IVA di compensazione. Calcolare il totale fattura.
Chiudere con la la dicitura “Autofattura emessa per acquisti da soggetto esonerato ex D.P.R. 633/72, art. 34, comma 6.”.