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Totalizzazione contributi INPS: come si effettua? - Guida

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Quando parliamo di totalizzazione dei contributi ci riferiamo ad uno strumento messo a disposizione dall’INPS, che ci permette di totalizzare, appunto, i periodi assicurativi presidenziali che sono sparsi, in quanto provenienti da carriere discontinue, al fine del calcolo dell’accesso al diritto di pensione. I lavoratori che infatti hanno avuto lavori saltuari o che comunque hanno intervallato alla loro occupazione periodi di disoccupazione, possono, in virtù del Decreto Legislativo 42/2006, utilizzare lo strumento della totalizzazione nazionale, al fine di unificare tali periodi, a patto che ovviamente non siano coincidenti. L’accesso all’istituto è completamente gratuito e permette di ottenere un trattamento pensionistico che sia la somma dei trattamenti che si sarebbero dovuti ricevere da ognuno degli enti previdenziali.

Cosa è permesso totalizzare?

Praticamente le prestazioni lavorative di tutte le casse, incluse anche quelle riservate ai liberi professionisti. In aggiunta è possibile totalizzare anche i contributi che sono stati versati a livello di gestione separata INPS.

Da chi può essere fatta la totalizzazione?

Secondo quanto riportato dalla legge, possono accedere alla totalizzazione tutti i lavori, sia dipendenti che autonomi, in aggiunta a sacerdoti secolari, ministri del culto diversi da quelli della religione cattolica, a patto che siano autorizzati con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Possono altresì accedervi i liberi professionisti che sono iscritti a Casse private e/o privatizzate. Anche chi è iscritto a forme assicurative/sostitutive esclusive può accedere a questo strumento.
Guida alla totalizzazione dei contributi INPS

Quando si può accedere alla totalizzazione?

Si può accedere alla totalizzazione a patto che non si sia già titolari di trattamento pensionistico da una qualunque delle casse che sono coinvolte. Si può chiedere però la totalizzazione delle pensioni dirette, anche nel caso in cui si sia i soggetti titolari di una pensione ai superstiti.

Per quanto riguarda invece la posizione dell’assicurato, questi deve non aver richiesto e accettato l’istituto della ricongiunzione inerente ai periodi assicurativi, così come previsto dalla legge 07/02/1979 n. 45. Al fine di determinare l’accettazione della ricongiunzione, fa fede il pagamento della prima rata, oppure il pagamento dell’intero importo che corrisponde all’onere di ricongiunzione.
Quando invece il lavoratore abbia maturato già un trattamento pensionistico nei confronti di una qualunque delle casse coinvolte, può comunque accedere alla totalizzazione.

La totalizzazione deve essere sempre totale e non può essere mai parziale. Può essere totalizzato, a partire dal 2011, ogni periodo contributivo e sicuramente non è più vigente il limite che era operativo fino a questa data, che indicava in 3 anni il limite minimo per andare a totalizzare i periodi contributivi.

Come si calcola la pensione in regime di totalizzazione?

In regime di totalizzazione la pensione viene determinata ricorrendo al metodo contributivo, a meno che il lavoratore non abbia ancora maturato un diritto autonomo a conseguire un trattamento pensionistico in una delle gestioni che sono interessate dalla totalizzazione. In questo caso infatti il lavoratore avrebbe l’opportunità di utilizzare come sistema di calcolo quello relativo alla cassa di riferimento.

L’esempio tipico è quello del lavoratore che all’età di 66 mesi e 7 anni ha conseguito in una delle casse il requisito minimo di 20 anni di contributi. Ha dunque diritto alla pensione di vecchiaia. In questo caso si utilizzerà come metodo di calcolo quello della cassa nel quale ha maturato la pensione di vecchiaia.

Quali pensioni si possono ottenere in totalizzazione?

Per tramite della totalizzazione è possibile ottenere:
  • pensione di anzianità (oggi pensione nticipata)
  • pensione di inabilità
  • pensione indiretta
  • pensione di vecchiaia
I requisiti per totalizzare la pensione di vecchiaia sono i seguenti:
  • dal 2014 65 anni e 3 mesi
  • dal 2015 65 anni e 3 mesi
  • dal 2016 65 anni e 7 mesi
  • dal 2017 65 anni e 7 mesi
  • dal 2018 65 anni e 7 mesi
  • dal 2019 66 anni
  • dal 2020 66 anni
Per quanto riguarda invece la pensione di anzianità:
  • per il 2014 e il 2015 si ha bisogno di almeno 40 anni e 3 mesi di contributi
  • a partire dal 2016 invece saranno necessari 40 anni e 7 mesi di contributi
  • dal 2019 in poi saranno necessari 41 anni di contributi

Dove presentare la domanda e come muoversi

La totalizzazione viene ottenuta per domanda, che deve essere presentata presso l’ente pensionistico titolare dell’ultimo rapporto avuto. Una volta controllati i contributi e gli eventuali trattamenti già maturati, sarà l’INPS a effettuare il pagamento dell’assegno di pensione nei nostri confronti.
Si tratta di un sistema piuttosto rapido, che non prevede alcun tipo di pagamento da parte del contribuente e che permette a moltissimi di recuperare quelli che sono trattamenti pensionistici e contributi versati che potevamo credere persi per sempre. Tutti i ritagli di contributi e di lavoro possono essere utilizzati, non vivendo più il limite minimo di 3 mesi che era in vigore fino al 2011.

Chi è interessato alla totalizzazione può, anzi deve rivolgersi immediatamente all’ultima cassa che ha gestito assicurazione e/o trattamento pensionistico, al fine di avere un rapido conteggio, da parte dell’ente interessato, di quanto si è maturato fino ad oggi e di conoscere se si sia già maturato un trattamento pensionistico.

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