Il pignoramentoè disciplinato dall'articolo 492 del codice di procedura civile che stabilisce che la confisca dei beni rappresenta un’ingiunzione fatta tramite un ufficiale giudiziario e diretta al debitore. L’azione del pignoramento è volta a far sì che il debitore non compia atti che portino alla sottrazione di beni (automobili, mobili, crediti alla garanzia) che appartengono al creditore. Possiamo quindi definire il pignoramento come il primo atto con cui si procede all’esecuzione forzata, con cui il creditore fa valere i propri diritti agendo sui beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo. Più nel dettaglio esistono due tipologie di pignoramento presso terzi, così come stabilito dall’articolo 543 del c.p.c.: la prima è quella in cui il terzo è in possesso di beni del debitore, la seconda prevede che il debitore vanti crediti nei confronti del terzo.
Molto frequente nella pratica è il pignoramento del conto corrente: sul tema abbiamo scritto un approfondimento a cui rimandiamo.
Analizziamo i due casi nello specifico, iniziando dal caso del pignoramento dello stipendio da parte di un cittadino privato oppure di Equitalia: la prima cosa da sottolineare è che il termine stipendio si riferisce anche al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità derivanti dal rapporto lavorativo. Abbiamo anticipato che la legge, pur tutelando gli interessi del creditore, impedisce il blocco di tutta la cifra dello stipendio.
Qual è il limite stabilito? Il legislatore ha sancito nel 2015 un minimo vitale impignorabile, ossia che non può essere negato al lavoratore: questa cifra ammonta a 525,89 euro. Due anni prima, nel 2013, il legislatore aveva anche stabilito le porzioni di stipendio pignorabili, sempre tenuto conto del minimo vitale. Il limite mensile in questione è pari ad 1/10 per chi percepisce uno stipendio mensile inferiore ai 2500 euro; per coloro che percepisco più di 2500 euro al mese (ma inferiore ai 5000) allora il limite imposto è di 1/7; infine per coloro che percepiscono uno stipendio superiore ai 5000 euro la quota pignorabile ammonta a 1/5. Questa distinzione è però riferita ai soli debiti esattoriali: per altri debiti vale l’applicazione antecedente al 2013, per cui è pignorabile (tenuto conto del minimo vitale) una cifra pari ad 1/5 dello stipendio.
Analizziamo ora la seconda ipotesi, quella legata al pignoramento da parte dell’Inps di una parte della pensione. In seguito alla riforma di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo sono mutati i limiti quantitativi pignorabili. Quindi non si possono pignorare pensioni per una quota che superi quella fissata dalla legge per l’assegno sociale aumentato della metà. La parte eccedente tale limiti si può pignorare nel limite di 17% qualora si tratti di crediti per tributi dovuti allo Stato, Regioni, Comuni ecc; nei limiti autorizzati dal tribunale nel caso di crediti alimentari; infine nel limite della metà della quota eccedente se vi è il concorso delle due condizioni appena esposte. Anche in questo caso, come in quello dello stipendio, vi è il limite del limite impignorabile, che ammonta a tre volte l’assegno sociale se l’accredito sul conto del debitore è avvenuto prima del pignoramento oppure a fissato ad una volta soltanto l’assegno sociale se il pignoramento precede l’accredito.
Molto frequente nella pratica è il pignoramento del conto corrente: sul tema abbiamo scritto un approfondimento a cui rimandiamo.
Requisiti del pignoramento presso terzi
In questo paragrafo affrontiamo il tema dei requisiti che l’atto del pignoramento presso terzi deve rispettare. Innanzitutto sia il debitore che il creditore devono ricevere la notifica dell’atto, il quale deve contenere l'ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati al pignoramento. Inoltre nell’atto devono essere indicate le cose e le somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporne (se non per ordine del giudice), la dichiarazione di residenza nel comune in cui ha sede il tribunale competente e infine l'indicazione dell'indirizzo p.e.c. del creditore procedente. Oltre a questi elementi appena elencati, nell’atto deve essere riportata la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’indicazione dell’udienza nel rispetto del termine dilatorio di pignoramento, e l'invito al terzo a rendere entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione. In caso contrario tale dichiarazione sarà resa durante un'apposita udienza. Se il debitore non si presenta oppure se non rende la dichiarazione neppure in questo caso, allora il credito pignorato o il possesso di cose proprie del debitore si considereranno non contestati nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, qualora l'allegazione del creditore consenta di identificare il credito o i beni del debitore in possesso del terzo.I termini per l’iscrizione al ruolo del pignoramento
Il creditore riceve dall’ufficiale giudiziario la copia originale dell'atto di citazione. In seguito a ciò il creditore deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, con allegate le copie dell'atto di citazione, del precetto e del titolo esecutivo, presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione. I termini per effettuare questa operazione sono pari a trenta giorni dalla consegna della notifica, pena perdita di efficacia del pignoramento. Ora passiamo ad analizzare quali sono gli obblighi del terzo pignorato.Obblighi del terzo pignorato
Questo tema è regolato dall’articolo numero 547 del c.p.c., secondo cui il terzo deve rendere al creditore procedente una dichiarazione. Questa dichiarazione va resa tramite una raccomandata a/r o p.e.c.e deve contenere l’elenco delle cose o delle somme di cui è debitore o che sono in suo possesso,deve contenere quando ne eseguirà la consegna (o il pagamento), i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato. Qualora la dichiarazione fosse in seguito oggetto di contestazioni o se non fosse possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, allora il giudice provvede a compiere gli accertamenti nel contradditorio tra le parti ed il terzo, al seguito dei quali emana un’ordinanza. Un altro obbligo del soggetto terzo consiste nel dovere, a seguito della notifica, di rispettare gli obblighi imposti dalla legge al custode con riferimento alle cose e alle somme dovute e nei limiti dell'importo del credito disposto aumentato della metà.Crediti impignorabili e crediti limitatamente impignorabili
Per quanto riguarda i crediti del debitore verso il terzo, non tutti possono venire pignorati. Quali sono questi beni, i cosiddetti beni impignorabili? Si tratta dei crediti alimentari (escluse le cause per alimenti), i crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri o dovuti per malattie o funerali, crediti derivanti da maternità, da enti di assistenza o di beneficenza oppure da casse di assicurazione. Ci sono poi i crediti limitatamente pignorabili, introdotti con la riforma di cui al d.l. n. 83/2015, che ha inserito nuovi limiti con riferimento al pignoramento delle somme relative al rapporto di impiego o di lavoro: vediamo più nel dettaglio come funziona il caso del pignoramento dello stipendio e della pensione.Pignoramento stipendio e pensione
Il pignoramento della pensione e dello stipendio rientra nella categoria dei pignoramenti presso terzi in quanto colui che subisce l’azione vanta verso il terzo (l’Inps o il datore di lavoro) un credito. Il creditore, che può essere –spesso- Equitalia ma anche un cittadino, viene tutelato dalla legge, che prevede la possibilità di bloccare il denaro (ossia il mezzo primo in grado di soddisfare il saldo del debito). Nel caso in questione (ossia il pignoramento di pensione o stipendio) il creditore ha diritto al pignoramento di una parte dello stipendio o della pensione per soddisfare il suo interesse, ma entro dati limiti: quindi il creditore non può prelevare l’intera somma ma soltanto una parte.Analizziamo i due casi nello specifico, iniziando dal caso del pignoramento dello stipendio da parte di un cittadino privato oppure di Equitalia: la prima cosa da sottolineare è che il termine stipendio si riferisce anche al trattamento di fine rapporto e alle altre indennità derivanti dal rapporto lavorativo. Abbiamo anticipato che la legge, pur tutelando gli interessi del creditore, impedisce il blocco di tutta la cifra dello stipendio.
Qual è il limite stabilito? Il legislatore ha sancito nel 2015 un minimo vitale impignorabile, ossia che non può essere negato al lavoratore: questa cifra ammonta a 525,89 euro. Due anni prima, nel 2013, il legislatore aveva anche stabilito le porzioni di stipendio pignorabili, sempre tenuto conto del minimo vitale. Il limite mensile in questione è pari ad 1/10 per chi percepisce uno stipendio mensile inferiore ai 2500 euro; per coloro che percepisco più di 2500 euro al mese (ma inferiore ai 5000) allora il limite imposto è di 1/7; infine per coloro che percepiscono uno stipendio superiore ai 5000 euro la quota pignorabile ammonta a 1/5. Questa distinzione è però riferita ai soli debiti esattoriali: per altri debiti vale l’applicazione antecedente al 2013, per cui è pignorabile (tenuto conto del minimo vitale) una cifra pari ad 1/5 dello stipendio.
Analizziamo ora la seconda ipotesi, quella legata al pignoramento da parte dell’Inps di una parte della pensione. In seguito alla riforma di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo sono mutati i limiti quantitativi pignorabili. Quindi non si possono pignorare pensioni per una quota che superi quella fissata dalla legge per l’assegno sociale aumentato della metà. La parte eccedente tale limiti si può pignorare nel limite di 17% qualora si tratti di crediti per tributi dovuti allo Stato, Regioni, Comuni ecc; nei limiti autorizzati dal tribunale nel caso di crediti alimentari; infine nel limite della metà della quota eccedente se vi è il concorso delle due condizioni appena esposte. Anche in questo caso, come in quello dello stipendio, vi è il limite del limite impignorabile, che ammonta a tre volte l’assegno sociale se l’accredito sul conto del debitore è avvenuto prima del pignoramento oppure a fissato ad una volta soltanto l’assegno sociale se il pignoramento precede l’accredito.