La legge di Stabilità nel 2014 è intervenuta sulle detrazioni relative ai redditi di lavoro dipendente. Le modifiche hanno avuto effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno stesso. Invece non sono state modificate le detrazioni spettanti ai pensionati e ai lavoratori autonomi e imprese in contabilità semplificata. Ma cosa sono le detrazioni per i lavoratori dipendenti? I lavoratori dipendenti percepiscono uno stipendio da cui possono, in base alla dichiarazione dei redditi, detrarre determinate somme dall'Irpef, ossia l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per poter fare questo non esiste una formula standard, in quanto i calcoli e le cifre variano a seconda dell'ammontare del reddito. Tali detrazioni vengono applicate secondo il criterio di decrescenza; inoltre, coloro che hanno un reddito superiore ai 55.000 euro annui non ne hanno diritto. Per poter effettuare il calcoloè necessario essere in possesso del numero dei giorni di lavoro nell’anno solare in questione, partendo dal presupposto che il conteggio si basa su 365 giorni anche quando l’anno è bisestile e che vi rientrano anche i giorni di riposo e le festività. Non sono conteggiati invece i giorni durante i quali non viene percepita dal lavoratore alcuna retribuzione. Infine in caso di sciopero o di contratti di lavoro a tempo parziale non vengono applicate riduzioni. Ora passiamo ad analizzare come si calcolano le detrazioni da lavoro dipendente.
L’ultima fascia è quella dei redditi maggiori di 28.000 euro e inferiori o uguali a 55.000 euro. In questo caso bisogna procedere calcolando, come prima, il quoziente in primis. Le formule dunque sono:
Sono soggette a detrazioni i compensi e le indennità che sono riconosciute a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Sono esclusi da questa categoria i compensi che per contratto stesso devono essere riversati al datore di lavoro e anche quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. L’elenco delle detrazioni continua, andando a toccare le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti di colui che eroga la cifra, che può quindi essere chiunque ad esclusione di quest’ultima ipotesi. Anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per rapporti di collaborazione a progetto, i compensi percepiti da chi è impegnato in lavori socialmente utili, le prestazioni pensionistiche complementari e le remunerazioni dei sacerdoti sono assoggettabili a questo elenco. Tutte i compensi fino a qui elencati hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Elementi importanti
Prima di illustrarvi le formule per calcolare le detrazioni nella varie fasce di reddito vogliamo ricordare alcuni dati importanti al fine del calcolo: nel reddito per detrazioni vanno compresi anche gli eventuali redditi da locazione assoggettati a cedolare secca e il reddito di impresa e, inoltre, chi percepisce più tipologie di reddito non deve sommare le detrazioni ma deve scegliere tra una e l’altra, tenendo conto di quella più favorevole. Infine, le detrazioni minime non sono cumulabili né con quelle previste per i pensionati, nè con quelle per redditi.Calcolo delle detrazioni
La regola principale per calcolare le detrazioni è che la misura delle detrazione fiscale è rapportata in maniera inversamente proporzionale al periodo di lavoro nell’anno e al reddito complessivo: maggiore è il reddito, minore è l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente spettanti. Normalmente tali detrazioni, se richieste nell’apposito modello presentato al datore di lavoro, sono calcolate e inserite ogni mese in busta paga. Per calcolare le detrazioni da lavoro dipendente bisogna sapere che queste sono divise per fascia di reddito: infatti ai i lavoratori dipendenti che percepiscono sino ad 8000 euro spetta una detrazione pari a 1880 euro, i quali vanno rapportati al numero di giorni lavorativi. Sulla base di quanto appena va applicata questa formula:1880 x (giorni di lavoro : 365)Una nota: in questa fascia l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore, per i lavoratori a tempo indeterminato, ai 690 euro; per i lavoratori a tempo determinato non può essere inferiore ai 1.380 euro. Nel caso in cui il reddito percepito fosse misto allora il lavoratore può scegliere quale reddito adoperare per le detrazioni, come abbiamo anticipato nel precedente paragrafo. La seconda fascia, invece, comprende il lavoratori che abbiano un reddito superiore a 8000 euro ma inferiore (oppure uguale) a 28.000 euro. In questo caso bisogna calcolare il quoziente moltiplicatore da applicare alla detrazione. Le formule del caso sono:
(28000 - reddito netto) : 20000= quoziente moltiplicativo
[978 + (902 x quoziente)] x (giorni lavorativi : 365) = detrazione
L’ultima fascia è quella dei redditi maggiori di 28.000 euro e inferiori o uguali a 55.000 euro. In questo caso bisogna procedere calcolando, come prima, il quoziente in primis. Le formule dunque sono:
(55.000 - reddito netto) : 27000= quoziente
(978 x quoziente) x (giorni lavorativi : 365) = detrazione
Detrazioni: a chi e quando spettano?
Le detrazioni spettano quando concorrono alla formazione del reddito complessivo i seguenti elementi: il primo elemento è legato alla presenza di uno o più redditi di lavoro dipendente, escluse le entrate derivanti dalle pensioni. Per esse sono infatti previste altre detrazioni. In secondo luogo le detrazioni spettano per i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di trasformazione primaria dei prodotti agricoli e infine per i compensi percepiti dalle cooperative della piccola pesca. Questi casi sono da considerarsi comunque entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%.Sono soggette a detrazioni i compensi e le indennità che sono riconosciute a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità. Sono esclusi da questa categoria i compensi che per contratto stesso devono essere riversati al datore di lavoro e anche quelli che per legge devono essere riversati allo Stato. L’elenco delle detrazioni continua, andando a toccare le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente nei confronti di colui che eroga la cifra, che può quindi essere chiunque ad esclusione di quest’ultima ipotesi. Anche i compensi per collaborazioni coordinate e continuative e per rapporti di collaborazione a progetto, i compensi percepiti da chi è impegnato in lavori socialmente utili, le prestazioni pensionistiche complementari e le remunerazioni dei sacerdoti sono assoggettabili a questo elenco. Tutte i compensi fino a qui elencati hanno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.