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Regime Forfettario 2016: requisiti, normativa, contributi INPS

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A partire dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale agevolato, ossia il regime forfettario. Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge Legge n. 190/2014 (ossia la legge Finanziaria del 2015) ed è destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. Il nuovo regime agevolato ha portato all’abrogazione dei regimi agevolati preesistenti, ossia quello delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000), quello agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011) e infine il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, conosciuto come il regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011). Cosa comporta il regime forfettario per coloro che vogliono mettersi in proprio nel 2016? In questo articolo cerchiamo di spiegarvi il suo funzionamento e le sue caratteristiche.

La guida che andiamo ad esaminare ha valore esplicativo e generale. Per ricevere consulenza su questo tema, vi invitiamo a cliccare qui.

Come accedere al Regime Forfettario nel 2016

Gli imprenditori e i liberi professionisti che vogliono applicare alla propria partita Iva il regime forfettario possono trovare delucidazioni nella circolare numero 10/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. In questo documento vengono spiegate le novità introdotte dal Fisco con questa manovra di accorpamento dei regimi agevolati. Innanzitutto vediamo come vi si può accedere: questo passaggio è semplice, in quanto i contribuenti che stanno avviando un’attività e che soddisfano i requisiti richiesti possono accedere a tale regime direttamente, al momento della richiesta di apertura della partita Iva. L’accesso è dunque automatico se si hanno i requisiti che troverete nel prossimo paragrafo, e non c’è bisogno di comunicare la propria richiesta al Fisco, come invece avviene con il regime ordinario, per il quale è richiesto di segnare la voce apposita. Tuttavia il contribuente ha il dovere di inviare una comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.
Requisiti e normativa del regime forfettario

Requisiti per accedere al Regime Forfettario e motivi di esclusione

I requisiti richiesti per poter usufruire delle agevolazioni sono riferiti all’anno precedente e riguardano il conseguimento dei ricavi e compensi che non superino i limiti indicati nella tabella apposita, l’uso di beni strumentali il cui costo complessivo non superi alla data di chiusura dell’esercizio i 20bmila euro al lordo degli ammortamenti e infine è richiesto di aver sostenuto spese non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

Più nello specifico, i requisiti per cui è possibile accedere a tale regime si possono distinguere in soggettivi e oggettivi: i primi fanno riferimento al fatto che vi possono accedere, come anticipato, persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione, incluse le imprese familiari (mentre sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, come le associazioni professionali). Alcuni dei requisiti oggettivi, invece, hanno subito delle variazioni dall’entrata in vigore nel 2015 fino al 2016. Quest’anno, infatti, il limite dei ricavi e dei compensi è passato da 15.000 euro fino a 40.000 (a seconda dell’attività) del 2015, alla cifra compresa tra i 25.000 fino ai 50.000 euro: per effetto della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 sono state incrementate le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime. Tali modifiche hanno dunque portato ad un aumento generalizzato delle soglie di 10000 euro per tutte le attività (escluse le categorie professionali per le quali l’aumento è stato di 15.000 euro). Da notare che la dicitura fa riferimento ai ricavi o compensi e non al reddito, in quanto le spese sostenute non hanno rilevanza nel nuovo regime.

Non è cambiato il limite legato alle spese per lavoro dipendente e assimilati (prestazioni occasionali, altri professionisti con partita Iva), che non deve tutt’ora superare i 5.000 euro lordi, così come non ha subito variazioni il limite posto per il costo dei beni strumentali, che non deve superare i 20.000 euro. Per questo bisogna verificare che il valore dei beni strumentali detenuti non sia superiore a tale cifra: nel calcolo si deve tenere in considerazione che per i beni in leasing si rileva il costo sostenuto dal concedente e per quelli in locazione, noleggio e comodato d’uso si considera il valore normale dei medesimi (ai sensi dell’articolo 9 del Tuir); inoltre i beni utilizzati sia per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione sia per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%. Non sono considerati nel calcolo i beni il cui costo unitario non è supera i 516,46 euro, gli immobili adoperati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e anche alcuni costi riferibili ad attività immateriali, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Infine, mentre nel 2015 il reddito da lavoro autonomo o d’impresa doveva essere prevalente rispetto a quello da lavoro dipendente o assimilato, nel 2016 tali redditi non devono eccedere i 30.000 euro.

Esclusione dal regime forfettario

Per quanto riguarda invece le motivazioni che possono portare il contribuente all’esclusione da questo regime agevolato, queste dipendono dalla residenza del contribuente in primis: se non risiede in Italia non può accedervi, salvo il caso in cui la residenza sia fissata in un Paese Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che l’impresa in questione intenda produrre in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Sono esclusi anche coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito e coloro che durante l’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati d'importo superiore a 30.000 euro. Infine non possono sfruttare questa tipologia di regime coloro che partecipano in società di persone, società a responsabilità limitata con base ristretta proprietaria che abbiano adottato per la trasparenza fiscale, le associazioni professionali e gli imprenditori che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi. La presenza dei requisiti o la mancanza degli stessi vanno accertati e confermate durante la compilazione della dichiarazione dei redditi. Infine per l’accesso al nuovo regime forfettario non sono previsti limiti di età né una durata massima oltre la quale sia obbligatorio abbandonare la disciplina di favore.

Caratteristiche del nuovo regime forfettario nel 2016

Il nuovo regime forfettario prevede un’imposta unica che sostituisce l’Irpef, l’Irap e le addizionali regionali e comunali. Per quanto riguarda l’aliquota applicata, tale regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 15% e inoltre gli imprenditori che avviano un’attività dal 2016 possono beneficiare di un’aliquota agevolata al 5% per un periodo di 5 anni. Il prelievo dell’imposta si calcola sulla base del reddito imponibile, il quale viene stabilito in maniera forfettaria applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il fattore di redditività che corrisponde all’attività svolta.

Non vengono meno gli obblighi di versare i contributi INPS: per le varie categorie valgono le solite regole (qui quelle per artigiani e commercianti), coloro che non hanno una cassa di riferimento a cui versare pagano la gestione separata INPS il cui ammontare è pari al 27,72% (ricavi - costi= imponibile su cui calcolare i contributi da versare).

I vantaggi del regime forfettario

Chi si sta informando circa l’apertura di una partita Iva indubbiamente vorrà adottare quello che maggiormente risponde alle sue esigenze, garantendo dei vantaggi. Dunque vediamo quali sono i vantaggi offerti dal regime forfettario.

I contribuenti che applicano il regime forfettario posso beneficiare di diverse agevolazioni, a partire dal fatto che non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972 e non devono addebitare l’Iva nelle fatture. Inoltre chi vi aderisce è esonerato dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list, oltre che dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, ed è escluso dagli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi. Infine tali contribuenti non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle.

Regime forfettario e obblighi

Chi applica questa tipologia di regime ha comunque degli obblighi a cui sottostare, ossia la numerazione e la conservazione di tutte le fatture di acquisto e delle bollette doganali e la certificazione dei corrispettivi. Inoltre il contribuente deve comunque versare l’Iva per le operazioni in cui risulta debitore d’imposta.

I regimi agevolati precedenti

Con l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario i regimi agevolati preesistenti sono stati abrogati. Dunque, a decorrere dal 2015 non è più possibile usufruire del regime delle nuove iniziative produttive, di quello a vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (regime dei nuovi minimi) e nemmeno del regime agevolato per gli “ex minimi”. In altre parole il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato, il quale può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, purchè sussistano i requisiti elencati nei precedenti paragrafi.

Conclusioni

Riassumendo, questo nuovo regime agevolato introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016 prevede alcuni requisiti che possono comportare l’esclusione, e prevede un limite annuo di fatturato pari a 30.000 euro lordi, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali al 5% (imponibile su cui applicare il 5% si calcola sottraendo dai ricavi i costi e i contributi Inps) e infine i contributi previdenziali vanno versati alla cassa della gestione separata e sono apri al 27,72% (da calcolarsi dalla differenza tra i ricavi ed i costi). In ogni caso prima di mettersi in proprio bisogna valutare attentamente tutte le possibilità che esistono in materia di lavoro autonomo, così da trovare la soluzione, magari insieme ad un commercialista che vi sappia indirizzare verso la scelta più idonea al vostro progetto.

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