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Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo: differenze, impugnazione

Il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono due importanti istituti del diritto del lavoro italiano: cosa cambia tra loro? Come funziona per recesso e preavviso? Quali sono le conseguenze economiche e giuridiche? Cerchiamo di capirlo insieme in questa guida della sezione Lavoro e Formazione di Affari Miei. Il licenziamento disciplinare raggruppa queste due categorie mentre diversa è la natura del giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento, come è noto, è l’atto con il quale il datore di lavoro decide di interrompere il rapporto con un dipendente a causa di una serie di situazioni, di gravità variabile, che possono giustificare la scelta. Ecco le differenze sostanziali che riportiamo di seguito in questo articolo che ha uno scopo divulgativo e non mira a sostituirsi in alcun modo ad una consulenza legale, soprattutto nel caso in cui vi troviate effettivamente ad essere destinatari del provvedimento disciplinare più grave che la legge consente di irrogare al datore.


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Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e oggettivo
Licenziamento per giusta causa

E’ regolato dall’articolo 2119 del codice civile italiano. A tenore di quanto scrive il Legislatore, esso consiste in un fatto o un comportamento che si trova in rapporto di causa-effetto con il licenziamento stesso e non consente la continuazione, nemmeno temporanea, del rapporto. I fatti o i comportamenti che determinano il licenziamento per giusta causa devono essere tali da far venire meno il rapporto di fiducia che intercorre tra il datore ed i lavoratore. Tali fatti o comportamenti si configurano come
  • Condotte che si sostanziano in inadempienze contrattuali
  • Condotte che sono esterne al rapporto ma che incidono comunque irrimediabilmente

L’effetto più importante è che il datore di lavoro può recedere immediatamente e senza obbligo di preavviso. Negli altri casi, invece, vanno rispettate le regole sul preavviso.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivoè previsto dall’articolo 3 della legge 604/1966. Può essere di due tipi:
  • giustificato motivo soggettivo: c’è un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Si differenzia dalla giusta causa perché la gravità è inferiore: il lavoratore ha diritto al preavviso lavorato mentre nella giusta causa il recesso è immediato.
  • giustificato motivo oggettivo: può essere una conseguenza di una scelta determinata da un diverso assetto dell’organizzazione aziendale o del processo produttivo oppure può seguire al verificarsi di fatti che attengono alla sfera del lavoratore, che non gli possono essere imputati a titolo di colpa ma che si ripercuotono comunque nel contesto aziendale.

Impugnazione del licenziamento: termini e modalità

Il licenziamento deve essere intimato in forma scritta altrimenti è illegittimo. Il datore di lavoro deve infatti indicare le ragioni che hanno determinato la sua scelta, dando al lavoratore la possibilità di replicare ed esporre le sue osservazioni (esempio: rubato il denaro dalla cassa, ti licenzio – il lavoratore deve poterlo negare e provare).

Il lavoratore, se ritiene che il licenziamento pervenutogli è illegittimo, lo può impugnare entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto indicante i motivi o entro comunque 60 giorni dal momento in cui i motivi gli vengono esposti. Nei sessanta giorni il lavoratore deve far sapere al datore di lavoro che vuole impugnare il provvedimento mentre nei successivi 180 giorni (dal deposito della domanda di conciliazione) deve depositare il ricorso davanti al giudice del lavoro.

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