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Licenziamento discriminatorio: info su tutela reale prevista dall'Articolo 18

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Il licenziamento discriminatorio si ha quando la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore deriva da ragioni svariate come: credo politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato o partecipazione alla vita sindacale,  ragioni razziali,  lingua o di sesso, handicap, orientamento sessuale, convinzioni personali o età del lavoratore. La legge in questo caso tutela il destinatario del provvedimento in quanto esso è fondato su un’ingiustizia estrema. E’ l’unico caso in cui, alla luce della riforma del Lavoro Fornero e del Jobs Act, si applica ancora la tutela reale ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).

Cosa succede in caso di licenziamento discriminatorio?

La sanzione comminata dalla legge al licenziamento discriminatorioè la nullità del provvedimento. Il lavoratore destinatario ha diritto alla tutela massima che la legge concede in caso di cessazione unilaterale del rapporto di lavoro ingiusta. In particolare, egli ha diritto a
  • Essere reintegrato nel posto di lavoro;
  • Ricevere il risarcimento del danno.

Tale forma di tutela viene definita giuridicamente “tutela reale”  e la legge prevede che il lavoratore può anche chiedere, al posto della reintegrazione, la corresponsione di un’indennità sostitutiva che ammonta a 15 mensilità (detta indennità sostitutiva della reintegra). Tale indennità si somma al risarcimento del danno e si va verso la risoluzione del rapporto di lavoro.
Leggi anche le nostre guide su: Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo - Dimissioni per giusta causa - Guida all'impugnazione del licenziamento
Articolo 18 e licenziamento discriminatorioIl risarcimento del danno, poi, consiste in un’indennità che sia commisurata alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione e non può mai essere inferiore a 5 mensilità.

Il datore di lavoro, inoltre, viene condannato dal giudice al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal momento del licenziamento discriminatorio fino alla reintegrazione.

La tutela realeprevista per il licenziamento discriminatorio è diversa dalla tutela obbligatoria, disciplinata dall’articolo 8 della legge 604 del 1966 che si applica quando si ha inefficacia o annullamento del licenziamento. La legge prevede in quali casi si applica l’una piuttosto che l’altra: il discrimine è essenzialmente legato alle dimensioni dell’azienda. Tuttavia, però, in caso di licenziamento discriminatorio e conseguente nullità del provvedimento, si applica sempre la tutela reale.

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