Il codice tributo 1713 viene di solito adoperato dal datore di lavoro quando effettua il versamento del saldo dell’imposta sul TFR, ossia sul Trattamento di Fine Rapporto, con data di scadenza prevista per il 16 febbraio. L’acconto, invece, va pagato con il codice tributo 1712 entro il 16 dicembre. L’acconto è pari al 90% dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR pagata nell’anno precedente mentre il saldo viene calcolato sulla base del rapporto risultante tra quanto già versato a titolo di acconto e quanto si sarebbe dovuto versare.
Con questa imposta sostitutiva il datore di lavoro salda la rivalutazione annuale del Trattamento di Fine Rapporto che viene determinato dall’accantonamento di una somma da destinare ai singoli lavoratori dipendenti. Nello specifico, si tratta di un importo pari ad una mensilità che va ad incrementare questo fondo di denaro che sarà stanziato al lavoratore quando il rapporto di lavoro sarà concluso. La somma di denaro relativa al TFR è soggetta ad una crescita annuale, per cui le somme già accumulate sono soggette ad un progressivo incremento grazie al versamento delle nuove quote che il datore di lavoro deve mettere da parte, in più il TFR risente degli effetti della rivalutazione annuale, che è pari ad un tasso fisso dell’1,50%, a cui si somma il 75% dell’aumento del costo della vita, in base alle rivelazioni fornite dall’Istat, va precisato comunque che la rivalutazione è soggetta all’imposizione fiscale.
Il versamento del saldo dell’imposta sul TFR, imposta identificata dallo specifico codice tributo 1713, attraverso l’uso del modello F24 consente al datore di lavoro di compensare le somme a debito con eventuali altre somme a credito, sia relative alla stessa imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, sia ad altre imposte. Nel caso in cui viene determinato un credito derivante dal prelievo anticipato sul TFR, questo valore può essere utilizzato per effettuare la compensazione dell’imposta dovuta per cui l’importo compensato non contribuisce a determinare il tetto massimo annuo di compensazione.
Nei casi di cessazione del rapporto di natura lavorativa (scadenza del contratto, dimissioni o licenziamento) il datore di lavoro non è tenuto a pagare questa imposta sostitutiva a patto però che il lavoratore abbia scelto di optare per il trasferimento del TFR ad un fondo pensione. Per cui, in base alle scelte operate personalmente dai lavoratori dipendenti, il loro TFR può essere mantenuto in azienda determinando così la somma da concedere come liquidazione, è possibile poi optare per il versamento del denaro accumulato per costituire il Trattamento di Fine Rapporto in un fondo pensione.
A partire dal mese di marzo 2015è stata proposta in via sperimentare una nuova opzione: una parte di TFR può essere direttamente assegnata in busta paga, per cui la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente si va a sommare alla retribuzione.
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