Si parla di domanda riconvenzionale nel corso del processo civile quando il convenuto chiamato in giudizio, anziché limitarsi a contestare le pretese dell’attore, proporre eccezioni che facciano cadere la domanda oppure domandare accertamento incidentale, presenta la domanda riconvenzionale. Si tratta di una facoltà che, sostanzialmente, è prevista in virtù del principio del contraddittorio. Tecnicamente si tratta di un’azione autonoma con la quale il convenuto domanda al giudice un provvedimento favorevole e sfavorevole nei confronti dell’attore: ciò ha, tra l’altro, l’effetto di ampliare il c.d. thema decidendum.
La giurisprudenza, a riguardo della domanda riconvenzionale, ha affermato che con essa il convenuto lascia l’atteggiamento di mero contrasto per affermare in giudizio un suo diritto soggettivo, domandando al giudice una sentenza modificativa, costitutiva o estintiva.
Proposizione della domanda riconvenzionale
L’istanza va proposta mediante la comparsa di risposta che è l’atto con cui il convenuto si costituisce in giudizio: essa va depositata nel termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza di comparizione. L’articolo 36 del Codice di Procedura Civile chiarisce che il giudice competente per la causa principale è competente anche per le domande riconvenzionali che dipendono dal titolo che viene dedotto in giudizio dall’attore o da ciò che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Questo, chiarisce però la norma, purché non eccedano la competenza per materia e per valore del giudice stesso. Quindi la domanda riconvenzionale, in pratica, deve essere instaurata nell’ambito di un processo già pendente e non può nascere in maniera autonoma.
Abbiamo detto della competenza del giudice: se quanto dedotto nella domanda eccede, il giudice devolve il tutto al giudice superiore oppure provvede solo sull’azione principale, rimettendo le parti dinanzi al giudice principale per il resto.
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Foto tratta da Il Fatto Quotidiano |
Contributo unificato domanda riconvenzionale
Il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo delle cause ha sostituito dal 2012 tutti gli altri versamenti che dovevano essere effettuati. Esso viene quantificato in base al valore della controversia, alla luce di quanto stabilito dalle tabelle che annualmente vengono aggiornate dal Ministero che, tramite circolare, provvede per tutti i vari tipi di processi.