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Concordato preventivo: domanda, procedura e omologazione

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Il concordato preventivoè una delle procedure concorsuali previste dalla legge: qual è la disciplina nel 2016? Le procedure scattano quando, in presenza di una particolare situazione, interviene l’autorità pubblica a regolare i rapporti tra un determinato soggetto debitore ed i suoi creditori. In forza di esse all’imprenditore viene sottratta la gestione dell’impresa e la disponibilità dei suoi beni in virtù dell’intervento della pubblica autorità.

Le procedure concorsuali si dividono in due categorie:

  • procedure giudiziarie (fallimento e concordato preventivo): disposte da provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  • procedure amministrative: disposte appunto da un’autorità amministrativa quale può essere la persona del Ministro che di volta in volta viene individuato dalle leggi speciali. Parliamo in questo caso della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria e della ristrutturazione industriale.
Il concordato preventivo rientra tra le procedure volontarie in quanto è l’imprenditore a richiederlo e non un terzo, come nel caso del fallimento, a depositare l’istanza presso il tribunale. La finalità del concordato è esecutivo-satisfattiva, nel senso che si punta a soddisfare i creditori sulla base dell’attivo disponibile. Nel concordato, però, più che altro siamo di fronte ad una proposta del debitore che deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori: la soddisfazione, nella maggior parte dei casi, finisce per essere quasi sicuramente parziale.

Che cos’è il concordato preventivo

Dopo l’introduzione generale, cerchiamo di capire per bene la funzione ed i presupposti dell’istituto, oltre che il procedimento. In principio esso nacque con una funzione in qualche modo “premiale” per l’imprenditore, oggi sostanzialmente lo scopo è quello di risolvere una crisi aziendale facendo meno “danni” possibili. Per danni intendiamo mancati pagamenti ai creditori che vengono, così, ad essere danneggiati dalle difficoltà altrui.

Procedura di concordato: domanda e piano di ristrutturazione

L’unico soggetto legittimato ad avviare il tutto è il debitore. Egli deve depositare presso il tribunale nella cui circoscrizione è la sede principale della sua impresa una proposta di concordato preventivo che contenga un piano all’interno del quale siano identificati:

Procedura concorsuale di concordato preventivoA)  i mezzi, le modalità e gli strumenti che consentano la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. In pratica la legge indica una serie di modalità per estinguere i debiti (cessione di beni, accollo, attribuzione ai creditori eccetera) ma la scelta è libera: la soddisfazione può avvenire con qualsiasi forma;
oppure

B) deve essere previsto l’intervento di un assuntore che, acquisisca l’attivo ed estingua i debiti nella misura e con le modalità proposte.

Sono destinatari della proposta i creditori chirografari e quelli privilegiati. I creditori chirografari a cui è stato promesso il pagamento integrale del debito con gli interessi relativi, una volta che il concordato viene ad essere omologato, dovranno essere soddisfatti spontaneamente. In mancanza, essi possono agire esecutivamente sui beni sui quali vantano il diritto di prelazione.

Il piano di concordato preventivo che viene presentato può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e trattamenti differenziati tra le varie classi di creditori.
Oltre al ricorso (cioè alla domanda di concordato) il debitore deve depositare:
  • la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico che stimi le attività;
  • un elenco nominativo di tutti i creditori con l’ammontare del credito e l’elenco di eventuali prelazioni;
  • l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di sua proprietà o in suo possesso.

I dati aziendali e la fattibilità del piano depositato devono essere attestati da un professionista che ne certifichi la fattibilità, come disposto dalla legge fallimentare.

Fase due: provvedimento di ammissione alla procedura ed i suoi effetti

Depositata la domanda, il tribunale dovrà verificare la documentazione ricevuta ed analizzare nel merito l’attestazione del professionista. Va specificato che, in questa sede, spetta al tribunale non vedere se la proposta conviene oppure no ai creditori ma deve limitarsi a verificare per sommi capi la legittimità e la fattibilità del piano.

Svolta l’istruttoria il tribunale può:
  • ritenere chenon sussistano le condizioni per avviare la procedura di concordato: in questo caso deve convocare il debitore in camera di consiglio e dichiarare inammissibile la proposta attraverso un decreto non reclamabile. Su istanza dei creditori o del Pubblico Ministero, inoltre, può dichiarare il fallimento: contro questo provvedimento, comunque, il debitore può pur sempre presentare reclamo;
  • ritenere la proposta ammissibile ed aprire, con decreto, la procedura. Il tribunale nomina a questo punto il giudice delegato ed un commissario giudiziale, fissando inoltre la convocazione dei creditori e stabilendo un deposito, da parte del debitore richiedente, di una somma che sia compresa tra il 20 per cento ed il 50 per cento di quella che sarà necessaria per svolgere l’intera procedura. Il mancato versamento può avere conseguenze molto importanti per il debitore: i creditori ed il pubblico ministero, infatti, sono legittimati a chiedere il fallimento.
Dopo che viene ammessa la procedura, il debitore continua a conservare l’amministrazione dei beni e prosegue regolarmente l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Egli, però, non può compiere una serie di atti di straordinari amministrazione senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

In ogni caso, dal momento in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo, i creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Nel momento in cui il tribunale dà l’ok alla procedura, poi, non vengono preclusi i rapporti contrattuali in essere: il debitore, comunque, non può pagare i debiti che hanno un titolo anteriore alla domanda salvo che ci sia necessità assoluta (si pensi alle utenze che altrimenti vengono interrotte, in caso di morosità) e comunque è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato. Su questo punto, però, non c’è ancora uniformità di vedute in dottrina.

Cosa fa il commissario giudiziale?

Egli deve convocare i creditori, redigere l’inventario del patrimonio del debitore e stilare una relazione in cui spiega le cause che hanno portato alla crisi aziendale e, soprattutto, la proposta di concordato preventivo.

Si arriva, così, all’adunanza dei creditori a cui partecipa anche il debitore che, eventualmente, può fornire chiarimenti e spiegazioni ove interpellato. Alla fine dell’adunanza, la proposta è messa ai voti: il voto si può sia esprimere in adunanza che inviare successivamente. Ciò che è importante, comunque, è che l’assenso sia espresso chiaramente, non è ammesso il silenzio-assenso.

Il concordato preventivoè approvato se si riscontra il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti. Se sono stabilite classi differenti, poi, è necessaria la maggioranza in ciascuna classe. Nel caso in cui non si dovesse raggiungere l’assenso della maggioranza dei creditori, è possibile che il debitore presenti una domanda migliorativa che vada a correggere eventuali punti controversi non accettati.

Omologazione del concordato preventivo

Siamo giunti alla fine della procedura. Se c’è stata l’approvazione, infatti, il tribunale fissa un’udienza che si svolge in camera di consiglio. Possono opporsi il debitore, il commissario giudiziale, i creditori dissenzienti ed eventuali terzi: costoro devono costituirsi almeno dieci giorni prima che si svolga l’udienza, presentando un’opposizione che sia motivata. Se non ci sono opposizioni, il tribunale si limita a verificare la correttezza della procedura e, con decreto (contro il quale non si può presentare alcun reclamo) omologa il concordato.
Se ci sono opposizioni, invece, il tribunale deve valutarle. Se decide comunque di omologare il tribunale, gli opponenti possono fare ricorso davanti alla corte d’appello.

L’omologazione del concordato preventivo deve avvenire entro 6 mesi dalla domanda: in pratica tutta la procedura si deve svolgere in questo lasso di tempo. Dopo l’omologazione è necessario adempiere: il debitore risponde dei debiti nei limiti del concordato. Questo vuol dire che deve pagare le somme, eventualmente stralciate o comunque ridotte, che sono indicate nel decreto di omologazione e non i debiti originari. Il debitore, con l’omologazione, acquista la piena disponibilità dei propri beni.

Concordato preventivo

Concordato preventivo in bianco: che cos’è?

E’ stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge numero 134 del 2012, approvata in conversione del c.d. “Decreto Sviluppo” numero 83/2012. E’ un istituto di notevole rilevanza perché offre all’imprenditore la facoltà di depositare un ricorso per concordato “con riserva” o “in bianco”. La domanda contiene contenente semplicemente l’istanza di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, senza l’obbligo di allegazione contestuale del piano concordatario e dell’ulteriore documentazione normalmente necessaria secondo la procedura ordinaria che abbiamo illustrato precedentemente. Nel momento in cui viene depositato il ricorso, il giudice delegato assegna al debitore un termine compreso tra sessanta e centoventi giorni in cui deve integrare la domanda. Tale termine si può prorogare per ulteriori sessanta giorni se dovessero sopraggiungere giustificati motivi.
Attraverso la proposizione della domanda, si consente al debitore che chiede il concordato preventivo in bianco di beneficiare subito degli effetti per così dire “protettivi” che gli sarebbero garantiti nel caso in cui presentasse una domanda completa. Gli è permesso, così, di predisporre, nel frattempo, la proposta di concordato preventivo oppure presentare un piano di ristrutturazione: si evita, in questo caso, l’aggressione del patrimonio del debitore. Aggressione che, viste le già precarie condizioni economiche aziendali, potrebbe determinare un aggravio alla situazione di crisi già in essere a monte.

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