Che cos’è l’eredità giacente? E’ una domanda che ci si pone quando si parla di successione per causa di morte, un tema molto sentito nell’ambito del diritto civile. Nel periodo di tempo che va dalla morte del de cuius all’accettazione da parte dei chiamati, l’eredità resta priva di un titolare.
Questa fase è molto delicata e necessita di tutela perché il patrimonio potrebbe disperdersi, causando danni per i creditori eventuali del defunto e per gli stessi eredi. Per evitare che ciò accada la legge permette al chiamato che ancora non ha accettato l’eredità di compiere tutti gli atti necessari a salvaguardare il patrimonio anche se ciò non sempre è possibile: il futuro ed ancora eventuale erede, infatti, ha il potere ma non l’obbligo di provvedere. Egli, in pratica, potrebbe benissimo disinteressarsi dell’eredità e, per far si che sorgano problemi, è previsto l’istituto dell’eredità giacente di cui andremo a parlare in questo articolo.
Curatore dell’eredità giacente: nomina e funzioni
L’articolo 528 del codice civile stabilisce che quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni, spetta al tribunale competente nel circondario nel quale si è aperta la successione, d’ufficio o su istanza delle persone che possono essere interessate, a nominare uncuratore dell’eredità. Il decreto di nomina, chiarisce la legge, è pubblicato per estratto nel foglio degli annunci leali della provincia e viene iscritto nel registro delle successioni.
Le condizioni per la nomina, quindi, sono ben definite:
- il chiamato non ha ancora accettato l’eredità;
- il chiamato non si trova nel possesso dei beni;
- solo l’autorità giudiziaria può nominare il curatore.
- non può esercitare le azioni possessorie;
- non può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea;
- non può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o che per essere conservati necessitano di un grave dispendio.
Il curatore dell’eredità giacente, dopo l’accettazione ed il giuramento, deve procedere a redigere l’inventario: al riguardo deve attenersi a quanto dispongono gli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile. A che serve l’inventario? La sua funzione è quella di quantificare la consistenza patrimoniale dell’eredità.
Il curatore ha poi legittimazione attiva e passiva per qualsiasi giudizio che riguarda l’eredità: ciò vuol dire che le sentenze che vengono pronunciate contro il curatore hanno efficacia di giudicato nei confronti del futuro erede. In parole povere: se c’era una causa pendente per un mancato pagamento passato e viene pronunciata sentenza di condanna nel mentre è operativo il curatore, l’erede che eventualmente accetta dovrà pagare il debito eventualmente accertato giudizialmente.
Il curatore ha la facoltà, ma non è obbligato, di pagare i debiti ereditari ed i legati. In questo caso, però, può agire soltanto se previamente autorizzato dal giudice.
Cosa succede se c’è del denaro contante? I soldi facenti parte dell’eredità giacente e quanto viene ricavato dalla vendita dei beni facenti parte del patrimonio devono essere depositati presso una banca o un ufficio postale indicati dal tribunale a cui compete la giurisdizione sulla successione. Se ci sono delle rendite, si ritiene che non sussiste analogo obbligo: per esempio nel patrimonio c’è un immobile per il quale è in corso un contratto di locazione, l’affitto non deve per forza essere depositato nella banca o nella posta indicate dal tribunale.
Il curatore ha l’obbligo di rendicontare quanto svolge al giudice: quest’ultimo può stabilire dei termini entro i quali deve relazionare sulla sua amministrazione e può, in qualsiasi momento, revocare la nomina oppure sostituire il curatore.
Accettazione dell’eredità e fine dell’eredità giacente: chiusura della procedura
Il curatore cessa le sue funzioni, ai sensi dell’articolo 532 del codice civile, quando l’eredità è stata accettata. Al riguardo non fa distinzione se l’accettazioneè pura e semplice o con beneficio d’inventario: nel momento in cui il chiamato accetta viene meno il periodo di giacenza dell’eredità.
Non bisogna confondere l’accettazione con l’immissione nel possesso dei beni:nel caso in cui, infatti, il chiamato diventa solo possessore, il curatore continua ad esercitare il suo ruolo.
Altra causa che determina la cessazione dell’attività del curatore è quella dell’esaurimento dell’attivo ereditario. Come si può facilmente intuire, una volta che vengono pagati tutti i debiti ed i legati, se non c’è niente da dividersi, non c’è più un patrimonio da gestire.
Ultima ipotesi di cessazione della carica è la devoluzione dei beni allo Stato.
In tutti questi casi, la cessazione della curatela avviene di diritto: non serve un provvedimento apposito da parte del giudice che ha provveduto alla nomina.