Il bollo auto, detto anche tassa automobilistica, è una tassa applicata sui veicoli su tutto il territorio nazionale che va versata alla regione di residenza del proprietario del veicolo. E’ una tassa di possesso e quindi va pagata in ogni caso, indipendentemente dall'utilizzo o meno del veicolo. L’ammontare economico del costo è diverso secondo il tipo di veicolo che si detiene e, così come per le multe, è prevista la prescrizione. Conosciamo più da vicino questo balzello che ogni anno impegna i contribuenti italiani.
Per tutti i soggetti che risiedono nelle Province Autonome convenzionate con l’ACI, ossia Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, il calcolo è realizzato sulla base dei dati presenti negli Archivi Regionali e Provinciali gestiti dall’ACI. Per i residenti in Lombardia, invece, il calcolo è effettuato con un collegamento agli archivi della Regione Lombardia, gestiti da Lombardia informatica S.p.a. Per i residenti in Toscana, il calcolo è legato agli archivi della regione Toscana gestiti in proprio. Infine per i residenti nelle Regioni non convenzionate il calcolo è eseguito con collegamento all’Archivio Nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Precisiamo che il bollo auto va pagato entro il mese successivo alla scadenza, in modo da non incorrere in sanzioni o more.
Possiamo, quindi, affermare che ciò che fa la differenza in termini di prescrizioneè la cartella esattoriale. In caso di notifica a mezzo posta vale il principio del doppio termine di notifica secondo il quale dal punto di vista del mittente la notifica si perfeziona con la consegna della richiesta di pagamento all’ufficiale postale; dal punto di vista del soggetto detenuto a pagare, invece, i termini decorrono dal momento della ricezione dell’atto. In quest’ottica, però, la Cassazione ha precisato che tale principio del doppio termine vale solo per atti tributari la cui notifica è prevista a pena di decadenza e non anche per i termini di prescrizione. Ciò significa che ai fini della prescrizione della cartella esattoriale del bollo auto deve giungere a conoscenza del destinatario prima della scadenza dei termini di prescrizione. In altre parole Equitalia non potrà consegnare il plico all’ufficiale postale l’ultimo giorno utile per la trasmissione giacché potrebbe perdere il diritto all’esigibilità del credito.
Concludendo, la prescrizione, così come disciplinata dal Codice Civile agli art. 2934 e seguenti, è lo strumento che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare del diritto stesso non li eserciti nei termini stabiliti dalla legge:
Quanto poco fa precisato in merito alla Cassazione, fa riferimento alla Sentenza 1711/2015 del Tribunale di Cosenza la quale definisce e chiarisce i tempi con cui Equitalia può emettere la cartella esattoriale. In altre parole, Equitalia ha a disposizione tre anni per inviare la cartella, notificandola al soggetto contribuente, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini legali. La Sentenza in questione, nello specifico, accoglie il ricorso di un contribuente che si è visto recapitare la cartella esattoriale oltre i 3 anni previsti. In questo senso tale Sentenza darà adito a numerosi e ulteriori ricorsi e contestazioni con simili motivazioni.
Come appena specificato, il bollo è possibile pagarlo presso differenti enti e sedi preposte:
Tale ricorso può essere presentato come richiesta di annullamento della tassa per autotutela: si tratta, in pratica, di un’istanza in carta libera, contenente la richiesta di annullamento totale o parziale della tassa automobilistica, da presentare alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale entro 30 giorni.
In caso di riscontro mancato o negativo è possibile, in seguito, procedere in via giudiziaria tramite il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Tale forma d’impugnazione non è prevista in caso di avviso bonario, perché non è un atto autonomamente impugnabile.
Anche nel caso in cui si è già ricevuta la cartella esattoriale, si può procedere con lo strumento dell’autotutela entro i 30 giorni. L’istanza di autotutela non interrompe il termine entro cui presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale: tale termine resta di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Concludendo: il bollo auto va in prescrizione dopo 3 anni; è necessario accertarsi del fatto che in questi anni non sia arrivata alcuna notifica di pagamento, in altre parole altri atti interruttivi della prescrizione. La prescrizione, infatti, si arresta e ricomincia a decorrere ogni qual colta il soggetto preposto e titolare del credito ponga in essere richieste di pagamento, solleciti o altro. Ecco un esempio pratico per comprendere tale interruzione: bollo auto con scadenza 31 gennaio 2014. La prescrizione si interrompe nel momento in cui, ad esempio in data 31 gennaio 2015, il contribuente sia oggetto di sollecito di pagamento attraverso una raccomandata. La prescrizione iniziale viene interrotta e comincia a decorrere nuovamente a partire dalla data del 31 gennaio 2015.
E’ consigliabile, comunque, per evitare sorprese o problemi futuri, controllare accuratamente se pensiamo che il bollo auto sia caduto in prescrizione. Innanzitutto, controllando che non siano stati notificati degli avvisi di pagamento da parte della Regione competente; non aver ricevuto nulla prima della notifica della cartella esattoriale non ha valore in quanto la notifica di un atto di accertamento può avvenire anche se non hai ricevuto nulla. Così, ad esempio, una notifica si considera perfezionata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale: è sufficiente che il destinatario sia in condizioni di poterla ricevere. Che fosse in casa o meno al momento della consegna, non è un problema di chi emette la cartella.
Di conseguenza, prima di considerare prescritto il bollo auto, è buona norma eseguire una serie di controlli incrociati, anche recandosi presso gli Uffici addetti al servizio tributi della propria Regione, in modo da aver chiara la propria posizione e agire conseguentemente in piena legalità. Altrettanto importante è controllare la propria corrispondenza e accertarsi che non vi sia nulla che faccia interrompere la prescrizione e che richieda il pagamento. A tal proposito è utile anche recarsi presso gli uffici postali del proprio comune di residenza, così da eliminare ogni possibile dubbio. Se, e solo se, ci si è accertati di quanto appena descritto, allora sì non vi è nulla da pagare per prescrizione del bollo auto.
Costi e modalità di pagamento del bollo auto
Il costo del bollo autoè diverso a seconda di diversi fattori: la potenza in Kw del mezzo, anzianità del veicolo, impatto ambientale. Le tariffe di riferimento sono diverse da regione a regione e sono, ovviamente, consultabili sui rispettivi siti internet.Per tutti i soggetti che risiedono nelle Province Autonome convenzionate con l’ACI, ossia Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Umbria, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, il calcolo è realizzato sulla base dei dati presenti negli Archivi Regionali e Provinciali gestiti dall’ACI. Per i residenti in Lombardia, invece, il calcolo è effettuato con un collegamento agli archivi della Regione Lombardia, gestiti da Lombardia informatica S.p.a. Per i residenti in Toscana, il calcolo è legato agli archivi della regione Toscana gestiti in proprio. Infine per i residenti nelle Regioni non convenzionate il calcolo è eseguito con collegamento all’Archivio Nazionale gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Precisiamo che il bollo auto va pagato entro il mese successivo alla scadenza, in modo da non incorrere in sanzioni o more.
Prescrizione bollo auto: i termini di prescrizione
Il bollo auto non pagato si prescrive in 3 anni, o comunque il 31 dicembre del terzo anno seguente a quello per il quale la tassa è dovuta, oppure entro 3 anni dalla notifica dell’accertamento. E’ importante, però, comprendere bene come vanno calcolati questi termini per non incorrere in errori o pagamenti non dovuti. Ad esempio, pensiamo di dover pagare il bollo con scadenza dicembre 2014: la tassa andrebbe pagata entro il 31 gennaio 2015. Nel momento in cui l’Ente preposto alla riscossione del debito non comunica la richiesta di pagamento entro dicembre 2018, il proprietario del veicolo sarà esonerato dal pagamento. Le cartelle di Equitalia eventuali presentate durante il 2019 sono da considerare nulle poiché non più esigibili.Possiamo, quindi, affermare che ciò che fa la differenza in termini di prescrizioneè la cartella esattoriale. In caso di notifica a mezzo posta vale il principio del doppio termine di notifica secondo il quale dal punto di vista del mittente la notifica si perfeziona con la consegna della richiesta di pagamento all’ufficiale postale; dal punto di vista del soggetto detenuto a pagare, invece, i termini decorrono dal momento della ricezione dell’atto. In quest’ottica, però, la Cassazione ha precisato che tale principio del doppio termine vale solo per atti tributari la cui notifica è prevista a pena di decadenza e non anche per i termini di prescrizione. Ciò significa che ai fini della prescrizione della cartella esattoriale del bollo auto deve giungere a conoscenza del destinatario prima della scadenza dei termini di prescrizione. In altre parole Equitalia non potrà consegnare il plico all’ufficiale postale l’ultimo giorno utile per la trasmissione giacché potrebbe perdere il diritto all’esigibilità del credito.
Concludendo, la prescrizione, così come disciplinata dal Codice Civile agli art. 2934 e seguenti, è lo strumento che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare del diritto stesso non li eserciti nei termini stabiliti dalla legge:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione [disp. att. 252], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 2].Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge” .In caso di bollo auto non corrisposto, come anticipato, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere pagato. Trascorso tale termine il mancato pagamento cade in prescrizione per scadenza legale.
Quanto poco fa precisato in merito alla Cassazione, fa riferimento alla Sentenza 1711/2015 del Tribunale di Cosenza la quale definisce e chiarisce i tempi con cui Equitalia può emettere la cartella esattoriale. In altre parole, Equitalia ha a disposizione tre anni per inviare la cartella, notificandola al soggetto contribuente, pena la prescrizione dell’atto per decadenza dei termini legali. La Sentenza in questione, nello specifico, accoglie il ricorso di un contribuente che si è visto recapitare la cartella esattoriale oltre i 3 anni previsti. In questo senso tale Sentenza darà adito a numerosi e ulteriori ricorsi e contestazioni con simili motivazioni.
Prescrizione bollo auto: dubbi sul pagamento
E’ possibile che nel corso dell’anno, considerando le diverse tasse e la quotidiana burocrazia alla quale siamo obbligati, si possa avere il dubbio circa l’avvenuto pagamento o meno della tassa automobilistica. Tale dubbio deve essere chiarito, proprio per non incorrere in sanzioni in caso di mancato pagamento, o nel migliore dei casi al doppio pagamento dello stesso bollo. A tal proposito è possibile compiere una ricerca: nelle regioni in cui la tassa automobilistica è di competenza dell’Agenzia dell’Entrate è disponibile un servizio online che permette di verificare l’avvenuto versamento o meno della tassa, trasmessi all’Agenzia dagli intermediari quali Poste, Aci, tabaccheria, agenzia di pratiche auto. Il servizio online è attivo 7 giorni su 7 dalle 7.00 alle 24.00. In altri casi è possibile recarsi direttamente presso l’Aci e richiedere il controllo dei versamenti effettuati.Come appena specificato, il bollo è possibile pagarlo presso differenti enti e sedi preposte:
- Uffici Postali e BancoPostraOnline;
- Tabaccai convenzionati con Banca ITB;
- Tabaccai convenzionati con circuito Lottomatica;
- Sedi Aci;
- Servizio online Bollonet di Aci;
- Agenzie di Pratiche auto;
- Servizi di Internet Banking;
- Sportello Bancomat.
Prescrizione bollo auto: ricorso
È possibile che l’avviso bonario di pagamento sia considerato infondato dal contribuente, in quanto certo di aver effettuato regolarmente i pagamenti della tassa automobilistica. In questa circostanza è possibile fare ricorso. Il ricorso può avvenire per diversi motivi, tra i quali:- Ricezione della notifica oltre i termini di legge;
- Cartella esattoriale in difetto di motivazione o incompleta;
- Bollo auto già pagato; in questo caso è obbligatorio allegare la documentazione che provi l’avvenuto pagamento.
Tale ricorso può essere presentato come richiesta di annullamento della tassa per autotutela: si tratta, in pratica, di un’istanza in carta libera, contenente la richiesta di annullamento totale o parziale della tassa automobilistica, da presentare alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale entro 30 giorni.
In caso di riscontro mancato o negativo è possibile, in seguito, procedere in via giudiziaria tramite il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. Tale forma d’impugnazione non è prevista in caso di avviso bonario, perché non è un atto autonomamente impugnabile.
Anche nel caso in cui si è già ricevuta la cartella esattoriale, si può procedere con lo strumento dell’autotutela entro i 30 giorni. L’istanza di autotutela non interrompe il termine entro cui presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale: tale termine resta di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Concludendo: il bollo auto va in prescrizione dopo 3 anni; è necessario accertarsi del fatto che in questi anni non sia arrivata alcuna notifica di pagamento, in altre parole altri atti interruttivi della prescrizione. La prescrizione, infatti, si arresta e ricomincia a decorrere ogni qual colta il soggetto preposto e titolare del credito ponga in essere richieste di pagamento, solleciti o altro. Ecco un esempio pratico per comprendere tale interruzione: bollo auto con scadenza 31 gennaio 2014. La prescrizione si interrompe nel momento in cui, ad esempio in data 31 gennaio 2015, il contribuente sia oggetto di sollecito di pagamento attraverso una raccomandata. La prescrizione iniziale viene interrotta e comincia a decorrere nuovamente a partire dalla data del 31 gennaio 2015.
E’ consigliabile, comunque, per evitare sorprese o problemi futuri, controllare accuratamente se pensiamo che il bollo auto sia caduto in prescrizione. Innanzitutto, controllando che non siano stati notificati degli avvisi di pagamento da parte della Regione competente; non aver ricevuto nulla prima della notifica della cartella esattoriale non ha valore in quanto la notifica di un atto di accertamento può avvenire anche se non hai ricevuto nulla. Così, ad esempio, una notifica si considera perfezionata anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale: è sufficiente che il destinatario sia in condizioni di poterla ricevere. Che fosse in casa o meno al momento della consegna, non è un problema di chi emette la cartella.
Di conseguenza, prima di considerare prescritto il bollo auto, è buona norma eseguire una serie di controlli incrociati, anche recandosi presso gli Uffici addetti al servizio tributi della propria Regione, in modo da aver chiara la propria posizione e agire conseguentemente in piena legalità. Altrettanto importante è controllare la propria corrispondenza e accertarsi che non vi sia nulla che faccia interrompere la prescrizione e che richieda il pagamento. A tal proposito è utile anche recarsi presso gli uffici postali del proprio comune di residenza, così da eliminare ogni possibile dubbio. Se, e solo se, ci si è accertati di quanto appena descritto, allora sì non vi è nulla da pagare per prescrizione del bollo auto.