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Prescrizione multe 2016: termine, interruzione e contestazione

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Con il termine prescrizione si indica il tempo entro il quale deve essere formalmente richiesto ed effettuato un pagamento. Ogni qual volta un pagamento è richiesto, il termine ricomincia a decorrere in quanto la prescrizione viene interrotta. Per quanto concerne le multe, tale termine di prescrizione è fissato in 5 anni, così come dice l’art. 209 del codice della strada:
“La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”. 
Tale articolo 28 enuncia che:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La prescrizione, quindi, è di 5 anni da quando è stata commessa la violazione. Gli atti notificati in seguito, ovvero verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di 5 anni.

Prescrizione multe: l’interruzione della prescrizione

Con il termine prescrizione, così come indicato in apertura, si indica il periodo entro il quale deve essere formalmente richiesto il pagamento. Di conseguenza, ogni volta che tale richiesta viene effettuata, il termine ricomincia a decorrere: tale interruzione avviene automaticamente nel momento in cui al debitore viene richiesto il pagamento. La richiesta può essere sotto forma di cartella esattoriale, avviso di intimazione, avviso di iscrizione di ipoteca, o semplice raccomandata con avviso di ricevimento. Dicendo che il pagamento deve essere chiesto al debitore entro un certo termine, al soggetto deve giungere una richiesta di pagamento concreta: la semplice iscrizione a ruolo della somma dovuta dal debitore non interrompe la prescrizione perché resta all’interno degli uffici preposti al servizio di riscossione. Così come la richiesta di pagamento, attraverso un documento ufficiale, interrompe la prescrizione, anche il pagamento anche parziale del debito interrompe la stessa.

Per poter stabilire e controllare che il termine sia stato rispettato, è sufficiente guardare la data di invio della richiesta oppure, in caso di raccomandata, la data di ricezione. Per fare un esempio pratico: una multa si prescrive il 10 febbraio  2015, il concessionario invia una notifica di intimazione in data 9 febbraio e giunge al debitore in data 11 febbraio. In questo caso la multa non si è prescritta, perché il termine ricomincia a decorrere dalla seconda notifica, ossia il 9 febbraio. Se e solo se nel corso dei 5 anni non viene mai effettuata richiesta, da parte del creditore (il Comune o chi per esso), di pagamento attraverso intimazioni o solleciti di pagamento, la multa si ritiene prescritta nei 5 anni previsti dalla legge. La giurisprudenza, in merito alla questione delle prescrizioni, sta cercando di giungere all’adozione di un termine ordinario decennale di prescrizione; la questione non ha ancora trovato una concreta norma.

Prescrizione multe: la cartella esattoriale

La cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento deve, necessariamente, indicare quanto segue:
  • Anno di riferimento del debito;
  • Data dell’iscrizione del ruolo;
  • Interessi di mora.
L’art. 1 comma 153 della Legge Finanziaria del 2008 sancisce che:
gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento
Si desume, quindi, che Equitalia deve notificare l’ingiunzione di pagamento al debitore entro due anni dal momento in cui le è stato notificato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito per non incorrere nella nullità della cartella. Questa norma ha spesso portato molti soggetti nella erronea convinzione che la prescirzione si risolvesse in due anni. Tutt’altro. La norma indicata nella finanziaria non riduce i termini di prescrizione delle multe ma impone al soggetto preposto alla riscossione di notificare la cartella esattoriale entro un termine pari a due anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui viene comunicato all’ente stesso l’esistenza di questa muta e la sua iscrizione a ruolo.

I termini indicati dalla legge finanziaria all’articolo in questione regolano soltanto i rapporti tra Ente titolare del credito, ossia il Comune, ed i concessionari preposti all’attività di riscossione del debito. Il termine di due anni non è in alcun modo legato alla prescrizione, ma convive con esso.

Vediamo un paio di esempi pratici per meglio comprendere:
  • Ho una multa presa il 1 gennaio 2010. Il Comune trasmette all’ente di riscossione il ruolo in data 1 gennaio 2014 e la cartella di pagamento mi viene notificata il 1 gennaio 2015. I termini sono rispettati e la multa non è prescritta in quanto il pagamento mi è stato richiesto entro 5 anni dal momento della multa e la cartella mi è stata notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo all’ente preposto alla riscossione. 
  • Ho una multa presa il 1 gennaio 2010, il ruolo viene trasmesso all’ente preposto alla riscossione in data 1 gennaio 2011, mentre la cartella mi viene notificata in data 1 gennaio 2014. In questo secondo esempio viene rispettato il termine di prescrizione, in quanto il pagamento viene richiesto entro i 5 anni dalla multa; non viene, però, rispettato il termine indicato dalla finanziaria 2008 relativo alla comunicazione del ruolo. Il Comune è decaduto dal diritto di richiedere la somma in quanto non è stato rispettato il termine dei due anni. La Cartella andava notificata entro due anni dalla trasmissione del ruolo, ossia il 1 gennaio 2013.

Prescrizione multe: ricorso e contestazione

Prescrizione multe e contestazione
E’ certamente possibile contestare le multe. A tal proposito il Ministero dell’Interno, per snellire il protocollo, ha predisposto un servizio online gratuito attraverso l’utilizzo della Posta elettronica Certificata. Entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale è possibile far ricorso al prefetto del luogo i cui è avvenuta l’infrazione, tramite pec, attraverso il servizio offerto di cui anticipato poco sopra, con una firma autenticata. E’ ovviamente possibile allegare documenti o altre prove che attestino le proprie ragioni, oltre che il testo integrale della multa. Nel testo della comunicazione tramite pec è necessario indicare che l’utilizzo della pec è un diritto stabilito dal D.lgs. 82/2005 secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell’Interno n° 17666/2014.

In generale il ricorso può essere fatto quando la multa è illegittima, viziata o in altre situazioni in cui il soggetto ritiene che il pagamento sia ingiusto. I ricorsi possono essere in autotutela, rivolti all’Ente che ha applicato la multa, quelli davanti al Prefetto e quelli davanti al Giudice di Pace.

La multa è viziata quando presenta dei vizi, appunto, su elementi essenziali e può essere annullata con efficacia retroattiva. I vizi riguardano la forma e possono essere l’errata indicazione delle generalità del conducente, omessa indicazione della data dell’infrazione, errata targa, mancata esposizione dei fatti, erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso, errore sulla sanzione.
Prima di fare ricorso, nel momento in cui la multa dovesse essere palesemente errata, il soggetto può chiedere all’Ente che l’ha emanata di annullarla, attraverso l’autotutela. L’autotutela altro non è se non il potere dell’amministrazione di correggere o annullare su iniziativa del cittadino, i propri atti che risultino infondati.

Il ricorso al Prefetto, come già ampiamente specificato, deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica e può essere presentato o direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore, ad esempio la Polizia Municipale.

Infine, il ricorso al Giudice di Pace si può presentare a condizione che non sua già stato presentato ricorso al prefetto e che la multa non sia già stata pagata. Il Giudice di Pace ha la competenza esclusiva in materia di ricorsi per multe applicate per violazione del codice della strada. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della multa, presentandolo personalmente presso la cancelleria del Giudice di pace o inviato attraverso raccomandata.

E’ possibile, inoltre, fare ricorso anche nel caso in cui la multa sia già stata pagata. In questo caso, però, è necessario che i soggetti obbligati a pagare la sanzione siano due o più di due e uno solo di essi abbia provveduto al pagamento in misura ridotta. E’ essenzialmente possibile presentare ricorso al Giudice di Pace o al prefetto ma conditio sine qua nonè che non si tratti di una violazione di natura penale e che il pagamento sia stato effettuato dal proprietario del veicolo. Così, in una situazione simile, il conducente può contestare la multa e pagarla in misura ridotta fino al 30% dell’importo originario. Non vi è a tutt’oggi nessuna giurisprudenza nel caso in cui sia il proprietario del veicolo  a fare ricorso ma presumibilmente può essere accolto anche perché se dovessero esserci conseguenze negative del verbale, il proprietario del veicolo ne sarebbe responsabile: ad esempio il riconoscimento della responsabilità civile in caso di sinistro stradale ed il conseguente aumento del premio assicurativo.

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