Dal 1° maggio 2015 è in vigore la Dis-Coll, la nuova prestazione di disoccupazione INPSche viene erogata ai collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto. Quali sono i requisiti per fare domanda? Come si reperisce il modulo per compilare la richiesta? In questo articolo cercheremo di rispondere a tutti questi quesiti relativi alla nuova prestazione di sostegno al reddito che con il Jobs Act ha allargato la platea dei beneficiari che hanno diritto ad accedere alla tutela dopo aver perso il lavoro. Restano escluse le partite iva mentre i lavoratori parasubordinati, in via sperimentale fino al termine del 2015, rientreranno in questa nuova misura nell'attesa che i co.co.pro., a partire dal 2016, siano eliminati dall'ordinamento italiano.
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Dis-Coll INPS 2016: requisiti domanda di disoccupazione e importo assegno
Questi sono i requisiti per accedere alla prestazione di sostegno introdotta in via sperimentale a partire da quest’anno:
- Trovarsi in stato di disoccupazione
- Aver versato almeno 3 mesi di contributi nell’anno solare precedente alla perdita del lavoro. Per esempio, se si rimane disoccupati nel 2015, è necessario aver versato almeno 3 mesi (e sostanzialmente aver lavorato) di contributi nel 2014
- Aver versato almeno un mese di contributi nell’anno in cui si perde il lavoro oppure aver un rapporto di collaborazione che sia di durata almeno pari ad un mese e che abbia determinato un reddito pari almeno alla metà dell’importo che dà il diritto all’accredito di un mese di contribuzione
Dicevamo che la Dis-Coll INPS spetta ai lavoratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto (co.co.co. e co.co.pro.) che hanno versato in via esclusiva contributi previdenziali alla gestione separata dell’INPS e che hanno perduto involontariamente il lavoro. Sono escluse, quindi, le partite iva che pur versano in detta gestione. Esclusi, altresì, coloro che ricoprono cariche di amministratori e sindaci.
L’importo dell’assegno è pari al 75 per cento del reddito medio mensile per un numero di mensilità pari alla metà della durata del rapporto di collaborazione calcolata dal primo gennaio dell’anno solare precedente al momento dell’evento che ha determinato lo stato di disoccupazione.
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