A partire dal 2014 è entrato in vigore nel nostro ordinamento l’obbligo di utilizzare il decreto ingiuntivo telematico per gli atti di ingiunzione: anche il sistema giudiziario italiano, da sempre tra i più lenti ed inefficienti al mondo, ha cercato di adeguarsi agli standard europei con risultati, nel caso in esame, anche piuttosto positivi. Lo scopo dell’iniziativa è quello di eliminare gli sprechi di carta e, soprattutto, ridurre i tempi della procedura, consentendo così al decreto ingiuntivo di esplicare la sua funzione.
Che cos’è il decreto ingiuntivo
Per chi non è pratico della materia, il decreto ingiuntivo è un provvedimento grazie al quale il giudice, su istanza del creditore che vanta un titolo certo, liquido ed esigibile, basato su una prova scritta, ingiunge il debitore all’adempimento dell’obbligazione: questi, cioè, deve pagare una quota di denaro determinata oppure consegnare la cosa che avrebbe dovuto consegnare. Ciò deve avvenire entro 40 giorni dalla notifica del decreto sul quale deve essere indicato che, nello stesso termine, il destinatario può presentare opposizione e che, in assenza di adempimenti o opposizione, si potrà procedere verso l’esecuzione forzata.
La funzione del decreto ingiuntivo, quindi, è quella di dare al creditore uno strumento valido di tutela immediata che gli permetta in tempi certi di procurarsi i presupposti per agire in via esecutiva nei confronti del debitore: il tempo, come si sa, è denaro e farlo passare a lungo senza vedere adempiute le obbligazioni altrui può determinare un pregiudizio piuttosto grave. Ciò vale per i privati e, a maggior ragione, per gli imprenditori. Il giudice, infatti, emana il decreto senza che ci sia contraddittorio tra le parti (in diritto si dice inaudita altera parte): se al ricorso segue una opposizione, però, si instaura un vero e proprio giudizio di primo grado con il giudice che opera a cognizione piena. Il tutto, in questa ipotesi eventuale, si svolge con il regolare contraddittorio tra le parti.
Decreto ingiuntivo telematico
Il procedimento prima si svolgeva in maniera cartacea, comportando grandi sprechi di risorse economiche ed umane. Ora è diventato tutto più semplice: l’avvocato può redigerlo avvalendosi di un formulario (quic’è quello molto ben fatto del portale Studio Cataldi). Il file si può creare con qualsiasi software abilitato alla stesura di testi (Word, Open Office etc) ed una volta convertito necessita della firma da apporre in maniera digitale. Il ricorso deve ovviamente contenere i dati del ricorrente (cioè del privato che chiede l’avvio della procedura) e dell’avvocato che lo assiste.
Il giudice emette, poi, successivamente il provvedimento di ingiunzione servendosi di un software che il Ministero mette a disposizione dei tribunali. Se si chiede l’immediata esecutività del decreto, la dicitura va apposta sul documento in maniera evidente.
Per quanto riguarda la procura alle liti, necessaria per dare mandato all’avvocato, è necessario che sia contenuta su un foglio separato rispetto all’atto che stiamo esaminando e deve essere allegata alla c.d. busta telematica con cui si avvia la procedura di deposito del ricorso.