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Patti parasociali in SpA e Srl

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La natura giuridica dei patti parasocialiè quella di contratti plurilaterali con comunione di scopo: lo scopo è quello della "stabilizzazione dell'assetto proprietario" di una S.p.A. o del suo controllo. Una caratteristica preminente è che i patti parasociali hanno un'efficacia puramente obbligatoria e non reale. Questo significa che il patto produce effetti solo tra i sottoscrittori e non verso terzi: un’eventuale rottura del patto può valere solo come colpa contrattuale tra i soggetti sottoscrittori, ma non è opponibile ai terzi. Comprendere il funzionamento dei patti parasociali può non essere semplice. In questo articolo cerchiamo di porre delle domande in modo da chiarire l’utilità e lo scopo dei patti parasociali sia nelle Spa sia nelle società a responsabilità limitata.

Patti parasociali: definizione ed effetti prodotti

I patti parasociali (o sindacati) sono contratti stipulati tra i soci di una società per azioni con l’intento di stabilizzarne l’assetto proprietario. Generalmente i patti sono volti alla regolazione e alla definizione predeterminata e unitariadei rapporti e dei comportamenti dei soci in relazione all’esercizio di alcuni diritti derivanti dalle azioni possedute al fine di tutelare gli interessi di cui gli stessi sono portatori.

Quali effetti producono? I patti in questione hanno efficacia tra tutte le parti aderenti e quindi producono effetti limitati alle parti sottoscriventi: essi hanno la finalità di disciplinare il comportamento che i contraenti devono tenere in alcune fattispecie definite all’interno degli stessi. La loro natura fa sì che i patti parasociali siano annoverati tra le forme di contratto di diritto privato con valenza obbligatoria per i soci che però, in considerazione della rilevanza che possono assumere nel corso della vita delle Spa, sono assoggettati ad una serie di tutele aggiuntive con riguardo alla durata e alla pubblicità del patto. Non è tutto: i patti parasociali, per aumentarne la solidità, sono spesso accompagnati da una penale il cui pagamento è dovuto nel solo caso della sola rottura del patto, evento completamente sganciato dalla dimostrazione di un eventuale danno subito.

Società non quotate e patti parasociali

Stabilire una classificazione di tutti i possibili patti parasociali è molto complicato in quanto questi sono strumenti molto flessibili di gestione dei rapporti tra i soci e possono quindi trovarsi a regolare i casi più disparati dei rapporti tra le parti. Le Spa che ricorrono al mercato dei capitali di rischio, ma che non sono quotate, possono trovare una regolamentazione agli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile: qui vengono evidenziate alcune tipologie di patti come i sindacati di voto, i sindacati di blocco ed i sindacati di controllo o di concerto. Analizziamoli insieme, iniziando dai sindacati di voto. Questo tipo di patto riguarda l’esercizio del diritto di voto nelle Spa o nelle società che le controllano e sono i patti che è più frequente trovare. Essi si attuano attraverso l’esercizio del voto, secondo quando stabilito dalla maggioranza dei soci che hanno aderito al patto parasociale; l’esercizio del voto si esercita concordando, prima di ogni assemblea, le modalità con cui esprimere il voto sugli argomenti indicati attraverso una delibera di un organo interno al patto; il voto si può esercitare anche mediante conferimento di procura a un terzo o, infine, il voto può essere concordato e definito a priori su alcune materie. 

Un’altra categoria di patti parasociali oltre a quella appena citata dei sindacati di voto è quella dei sindacati di blocco. Questi patti riguardano le limitazioni al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano stabilendo le modalità di cessione delle azioni al fine di impedire l’ingresso di nuovi soci e garantire la stabilità della compagine societaria. Per raggiungere tali obbiettivi i soci possono avvalersi di strumenti come l’impossibilità di alienare per un tempo predeterminato, l’inserimento di clausole di prelazione o gradimento in favore degli altri soci aderenti al patto, l’obbligazione del socio alienante a far si che l’acquirente acquisti anche le partecipazioni degli altri soci che dichiarino di volerle alienare, oppure della facoltà del socio maggioritario che voglia alienare di imporre ai soci di minoranza l’obbligo di vendere le proprie partecipazioni congiuntamente e alle medesime condizioni da lui pattuite. 

Un ultimo tipo di patto parasociale è quello rappresentato dai sindacati di controllo o di concerto. Questi prevedono più soggetti, con partecipazioni minoritarie, che si accordano per ottenere ed esercitare in modo congiunto per effetto del patto un’influenza dominante sulla società. Con riguardo ai patti parasociali stipulati all’interno di Società per azioni non quotate l’articolo 2341 bis del Codice Civile prevede che questi non possano avere durata superiore ai 5 anni, rinnovabili.
Guida ai patti parasociali in società per azioni e srl

Pubblicità dei patti parasociali

La pubblicità dei patti parasociali per le società non quotate, così come stabilito da Codice Civile, è duplice e prevede la comunicazione alla società e la dichiarazione in apertura di ogni assemblea. È prevista la trascrizione nel verbale e deposito presso il registro delle imprese di competenza ove è iscritta la società.

Società quotate nei mercati regolamentati

Abbiamo affrontato il, tema dei patti parasociali nelle società non quotate, ora vediamo cosa prescrive al riguardo il codice civile nel caso dei patti parasociali stipulati all’interno di società quotate. Questi patti sono regolamentati dall’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Al riguardo, la normativa del Tuf (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) è più ampia di quella civilistica e prevede anche delle differenziazioni tra i patti. In particolare il Tuf prevede anche patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto, patti che pongono limiti al trasferimento di azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; patti aventi per oggetto o effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società; patti volti a favorire o contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o scambio, inclusi gli impegni a non aderire ad un’offerta; patti che prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dal caso citato prima di questo;

Requisiti e durata dei patti parasociali

I patti parasociali delle società quotate devono rispettare regole di pubblicità più impegnative rispetto a quelli delle società non quotate. Tali regole vanno rispettate, pena la nullità del patto e l’impossibilità di esercitare il voto come la comunicazione alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione, la pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione, il deposito presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione. La durata di questi patti non può superare i 3 anni (rinnovabili anche in questo caso): l’eventuale periodo superiore pattuito si riduce automaticamente al massimo legale e qualora siano stipulati a tempo indeterminato subentra il diritto di recedere con 6 mesi di preavviso.Gli aderenti al patto di sindacato della società oggetto di offerta di acquisto possono recedere dal patto senza preavviso, senza dover risarcire nessuno, soltanto al fine di non paralizzare l’assetto proprietario di una società.

Patti parasociali: riferimenti normativi

Il tema inerente i patti parasociali, come anticipato, è contenuto e regolamentato da codice civile, agli articoli 2341-bis e 2341-ter con riguardo a tutte le Spa e le società che le controllano, ad eccezione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, che invece sono disciplinate negli articoli 122 e 123 del Decreto Legislativo 58/1998, ossia il Tuf di cui abbiamo parlato poco fa.

Patti parasociali nelle Srl e nelle società diverse

I patti parasociali nelle società diverse dalle Spa (in particolar modo nelle srl) non sono stati previsti dal legislatore, tuttavia sono considerati ormai ammissibili. La mancanza normativa è probabilmente legata al fatto che con riguardo alle Spa l’esigenza di tutela per il pubblico e per il mercato societario è più sentita. Questo fattore non esclude che patti analoghi possano sussistere in fattispecie societarie diverse e sottostanno alla disciplina generale dell’autonomia privata e alla normativa generale sui contratti.

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