Quella della tassazione degli atti giudiziariè una questione che interessa chiunque abbia avuto a che fare con il sistema giustizia italiano, che si tratti di tribunali di primo grado, di corti d’appello o del mero giudice di pace. Quando viene infatti pronunciata una sentenza o preso un qualunque tipo di provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria, è necessario che le parti interessate e coinvolte nel processo o nella decisione paghino quella che è l’imposta di registro, ovvero la registrazione della sentenza / pronuncia stessa.
Il problema sarebbe di poco conto, se non fosse che l’Agenzia delle Entrate ritiene obbligate in solido entrambe le parti al pagamento e recapita la famosa busta verde sia alla parte che ha vinto la causa, sia a chi invece l’ha persa. In linea di massima possiamo dire che, fatto salvo quanto si aspetta l’Agenzia delle Entrate, le spese processuali (e dunque anche l’imposta di registro) sono dovute dalla parte soccombente (ovvero da chi ha perso). Ci sono delle eccezioni però importanti, di cui parleremo tra poco.
Il pagamento avviene tramite il modulo F23 e può essere effettuato anche prima che arrivi la notifica di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In genere a pagare non è il cliente direttamente, ma si tratta di uno dei tanti atti di cui si occupa lo studio dell’avvocato, che può accedere sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per poi, comunicando contestualmente gli estremi della decisione, individuare la somma da pagare in modo molto agevole.
Se non fosse l’avvocato a provvedere al pagamento, almeno a livello di gestione, sarà il cliente, che dovrà registrare diversi dati allo scopo:
Nel caso in cui dovesse essere scaduto il termine per il pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e viene ceduto a Equitalia, che notifica la cartella di pagamento.
Nella prassi però, spesso la parte interessata è quella che richiede la registrazione della sentenza. Questo si verifica soprattutto nei casi in cui si vogliono far decorrere al più presto i termini per impugnare una decisione (che avviene a decorrere dalla notifica della sentenza). In questo caso spesso a pagare è la parte vittoriosa, che può comunque chiederne conto successivamente alla parte soccombente.
Il problema sarebbe di poco conto, se non fosse che l’Agenzia delle Entrate ritiene obbligate in solido entrambe le parti al pagamento e recapita la famosa busta verde sia alla parte che ha vinto la causa, sia a chi invece l’ha persa. In linea di massima possiamo dire che, fatto salvo quanto si aspetta l’Agenzia delle Entrate, le spese processuali (e dunque anche l’imposta di registro) sono dovute dalla parte soccombente (ovvero da chi ha perso). Ci sono delle eccezioni però importanti, di cui parleremo tra poco.
Chi avvisa l’Agenzia delle Entrate dell’emissione della sentenza
L’emissione della sentenza viene comunicata all’Agenzie delle Entrate dal cancelliere e dal segretario, che devono richiedere essi stessi la registrazione della sentenza, del decreto o di qualunque altro atto dell’autorità giudiziaria. La richiesta viene presentata entro termini che cambiano da tipo di sentenza a tipo di sentenza:- per le cause civili la richiesta deve partire entro 5 giorni dalla pubblicazione o dall’emanazione della sentenza. Anche i decreti ingiuntivi fanno parte di questo gruppo, anche nel caso in cui siano solo provvisoriamente esecutivi. Il termine dei 5 giorni decorre dal momento in cui la sentenza / provvedimento è esecutiva;
- per le cause penali che prevedono anche una condanna al risarcimento del danno, si può procedere entro 5 giorno dal momento in cui la sentenza è ritenuta passata in giudicato;
- nei decreti di trasferimento delle procedure esecutive, la registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dall’emanazione del provvedimento o dalla sua pubblicazione;
- negli atti in cui invece il rogante è il cancelliere, possono trascorrere massimo 20 giorni, in questa categoria rientrano i verbali di rinuncia all’autorità, l’apposizione dei sigilli, la nomina dell’incaricato alla redazione dell’inventario e altri tipi di atti minori.
Come vengono tassati gli atti giudiziari
Una volta che l’Agenzia delle Entrate riceve la documentazione necessaria da parte del cancelliere (nelle tempistiche indicate poco sopra), essa emette un avviso di liquidazione, che intima il pagamento entro 60 giorni dall’emissione della stessa.Il pagamento avviene tramite il modulo F23 e può essere effettuato anche prima che arrivi la notifica di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. In genere a pagare non è il cliente direttamente, ma si tratta di uno dei tanti atti di cui si occupa lo studio dell’avvocato, che può accedere sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate per poi, comunicando contestualmente gli estremi della decisione, individuare la somma da pagare in modo molto agevole.
Se non fosse l’avvocato a provvedere al pagamento, almeno a livello di gestione, sarà il cliente, che dovrà registrare diversi dati allo scopo:
- Ufficio delle Entrate che è ritenuto competente per la registrazione, è lo stesso della provincia sulla quale opera il tribunale in questione (o dello stesso comune, in altri casi);
- L’anno in cui è stato preso il provvedimento;
- L’ente che ha emesso il provvedimento;
- Il tipo di atto, SC per la Sentenza Civile, DI per decreto ingiuntivo ed altre sigle, accompagnate dal numero di provvedimento.
Nel caso in cui dovesse essere scaduto il termine per il pagamento, l’importo viene iscritto a ruolo e viene ceduto a Equitalia, che notifica la cartella di pagamento.
Tassazione degli atti giudiziari: chi è che deve pagare?
I convenuti sono obbligati in maniera solidale, il che vuol dire che nel caso in cui la parte soccombente non dovesse provvedere il pagamento, sarà la parte invece vittoriosa a dover pagare, salvo poi poter chiedere di rivalersi alla parte soccombente.Nella prassi però, spesso la parte interessata è quella che richiede la registrazione della sentenza. Questo si verifica soprattutto nei casi in cui si vogliono far decorrere al più presto i termini per impugnare una decisione (che avviene a decorrere dalla notifica della sentenza). In questo caso spesso a pagare è la parte vittoriosa, che può comunque chiederne conto successivamente alla parte soccombente.
Cosa succede in caso di errore?
In caso di errore nella liquidazione dell’imposta, la parte interessata (e dunque in genere chi ha interesse alla restituzione dell’atto alla Cancelleria del tribunale nei tempi più brevi possibili) può chiedere informalmente che si rivista la liquidazione, oppure può procedere al pagamento dell’imposta errata, per poi chiederne rimborso successivamente, al fine comunque di non allungare i tempi di pubblicazione della sentenza.Quali effetti produce la registrazione?
Il provvedimento del giudice, una volta che viene registrato dai cancellieri, può essere rilasciato in originale, in copia e in estratto. Questa regola però non si può applicare per :- gli originali, le copie, gli estratti delle sentenze e degli altri provvedimenti che sono rilasciati per la prosecuzione del giudizio in altra sede;
- per gli atti che sono richiesti d’ufficio per un procedimento giurisdizionale;
- per le copie degli atti che servono per l’approvazione o l’omologazione;
- per le copie degli atti che sono destinate o alla trascrizione o all’iscrizione nei registri immobiliari di competenza;
- per le copie degli atti che il pubblico ufficiale deve, per legge, depositare negli uffici pubblici
- per il rilascio sia dell’originale sia della copia della sentenza che è necessario per procedere all’esecuzione forzata.