Quantcast
Channel: Affari Miei
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1834

Reverse Charge IVA: cos'è l'inversione contabile?

$
0
0
L’inversione contabile o reverse chargeè un istituto introdotto recentemente nel nostro ordinamento. Nella guida che segue vedremo in quali casi va applicato seguendo quanto imposto dalla vigente normativa in materia di IVA, quali sono gli adempimenti da portare a termine e quali sono le conseguenze che interessano entrambi i soggetti della negoziazione. Si tratta di un argomento piuttosto complesso, del quale troverete una trattazione dettagliata nella presente guida.

Quando si applica il regime di reverse charge?

In diritto il meccanismo descritto come reverse charge rappresenta un’eccezione o deroga a quello che il principio generale, secondo il quale il soggetto che contrae debito IVA nei confronti dell’erario è il soggetto che effettua l’operazione, ovvero che effettua la vendita. Secondo il principio generale infatti viene emessa fattura, e viene contestualmente applicata l’imposta sul Valore Aggiunto, esercitando al contempo i diritto di rivalsa.

Nel caso invece del riverse charge, siamo, come si potrà intuire dal nome, in un regime in deroga all’interno del quale ad essere responsabile dell’assolvimento degli adempimenti IVA è il soggetto passivo dell’operazione, ovvero l’acquirente, stesso soggetto che, lo ricordiamo, ha diritto alla detrazione dell’imposta suddetta.

Il regime in deroga è stato concepito principalmente con fini anti-elusivi, ovvero allo scopo di limitare il fenomeno dell’elusione fiscale e contestualmente ridurre le frodi. Questo è chiaro anche dall’oggetto della deroga, che riguarda principalmente (ma non solo) il settore edilizio.

La registrazione della fattura in reverse charge

In regime di reverse charge, dunque, vige un sistema separato per la registrazione della fattura:
  • il soggetto che è attivo, ovvero che opera la cessione del bene o la prestazione del servizio, emette fattura nella quale non viene riportata l’IVA, ma che riporta invece la dicitura “inversione contabile”, citando anche (e li vedremo poi) i riferimenti normativi
  • il soggetto passivo, ovvero chi acquista il bene o riceve la prestazione del servizio, deve integrare suddetta fattura con l’IVA vigente e registrarla nel registro delle fatture emesse, allo stesso mese nel quale è stata ricevuta. Esistono deroghe che permettono comunque di registrarla entro 15 giorni. L’acquirente successivamente deve registrare la medesima fattura anche nel registro degli acquisti.
L’effetto è dunque nullo, in quanto il meccanismo del reverse charge permette di registrare un imposta a credito e a debito, annullando di fatto l’effetto della stessa.

Quali sono i settori in regime di reverse charge?

La lista completa possiamo trovarla all’art. 17, comma 5 e 6, e art. 47, comma 7 e 8 del d. P. R. 633/1972. In summa i settori sono i seguenti:
  • prestazioni di servizi che vengono rese da subappaltatori, verso imprese che operano nell’edilizia (sia l’appaltatore principale, sia altro subappaltatore);
  • cessione di fabbricati, porzioni degli stessi, quando chi cede il bene abbia indicato il ricorso al meccanismo dell’inversione contabile nell’atto;
  • le cessioni che hanno ad oggetto oro e argento puri;
  • le cessioni di oro a socpo di investimento, nel caso in cui chi cede il bene lo specifichi;
  • la cessione di rottami e materiali di recupero;
  • la cessione di cellulari, microprocessori e altre parti elettroniche, se questo avviene nello stadio che precede però la vendita al dettaglio.
Inversione Contabile IVA: guida al Reverse Charge
Successivamente il novero di prestazioni che può essere ricondotto all’inversione contabile si è però allargato, seguendo quanto indicato dalla Legge di Stabilità del 2015. Lo scenario che ne risulta è particolarmente confuso, ed è forse materia per i commercialisti. Tuttavia, di seguito trovate la lista così come aggiornata dalla Legge di Stabilità. Il regime di reverse charge si può (e in alcuni casi si deve) applicare:
  • a tutte quelle prestazioni che riguardano servizi di pulizia, di installazione impianti, completamento parti di edificio e anche di demolizioni
  • ai trasferimenti di quote per emissione gas serra, così come riportato dall’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, incluse le successive modificazioni, che sono trasferibili ex art. 12 della direttiva suddetta
  • ai trasferimenti di altre unità che sono congrue per conformarsi alla direttiva sopra citata (la 2003/87/CE) e certificati relativi sia al gas naturale che all’energia elettrica
  • alle cessioni, verso soggetto passivo, di gas ed energia elettrica
  • alle cessioni di beni che vedono come soggetto passivo (e dunque acquirente) un ipermercato (codice attività 47.11.1), un supermercato (codice attività 47.11.2) oppure discount alimentari (47.11.3)
  • anche alla cessione di bancali di legno recuperati, per il loro riutilizzo
Le nuove disposizioni, contenute nel decreto Stabilità 2015, sono immediatamente operative a partire dal 1 Gennaio 2015, fatta salva la norma che introduce il ricorso alla reverse charge nella grande distribuzione, e quindi ipermercati, supermercati e discount alimentari. Si tratta di materia estremamente tecnica, per la quale è comunque consigliabile il consulto da parte di un commercialista, il soggetto professionale preposto all’analisi di norme di questo tipo.

È obbligatoria?

Fatti salvi i casi specificati come non obbligatori, in quanto lasciati alla discrezione del cedente servizio o prestante opera, il reverse charge è da considerarsi sempre e comunque obbligatorio.

L’eccezione dei servizi verso PA

Per i servizi, la prestazione d’opera o la cessione di beni verso Pubblica Amministrazione, si utilizza in genere il sistema di Split Payment, del quale avremo però modo di occuparci in separata sede.

Perché si è arrivati al sistema di reverse charge?

Il sistema di inversione contabileè solo una delle trovate dello Stato Italiano al fine di evitare elusione e/o evasione fiscale. Allo stesso tempo è meccanismo sì utile per la detrazione di IVA applicata da fornitori esteri e che viene incassata, dunque, da stati esteri.

L’applicazione generalizzata di questo principio espone comunque le casse dell’erario al rischio di ulteriore evasione. Gli acquirenti possono infatti qualificarsi come imprenditori e/o professionisti e all scopo evitare l’addebito del tributo in questione. Il fornitore non può facilmente individuare chi sia l’utilizzatore finale del bene o della prestazione, prestando dunque il fianco all’evasione del tributo da parte del ricevente la cessione o il servizio.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1834

Trending Articles