L'accertamento con adesione tecnicamente è classificato tra gli strumenti cosiddetti “deflativi del contenzioso" ed è stato riordinato nel 1997, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio tra contribuente e fisco. La Pubblica Amministrazione, grazie a questo strumento, può valutare con obiettività le argomentazioni fornite dal contribuente, affinché si possa definire correttamente la giusta pretesa tributaria. In questa attenta analisi da parte dell’Amministrazione si considerano gli elementi in possesso dell'ufficio e quelli forniti dal contribuente. Sulla base di questa definizione possiamo affermare che l’accertamento in esame in questo articolo consiste in un procedimento complesso che si articola sulla base di regole e procedure precise a cui l'ufficio deve attenersi. Sostanzialmente, la procedura può svolgersi o d'ufficio, su iniziativa dell'Amministrazione, oppure su richiesta del contribuente: si parla, in tal caso, di istanza di accertamento con adesione. Analizziamo ora i vantaggi che derivano da tale procedimento.
Per quanto riguarda le imposte da accertare, è possibile applicare l’accertamento a tutte le principali imposte, sia dirette che indirette; ciò significa che si possono accertare Irpef, Irpeg/Ires, Irap, Iva, imposta sulle donazioni e quella sulle successioni. Inoltre si possono accertare l’imposta di registro, quelle ipotecarie e quelle catastali, l’Invim ordinaria e decennale, oltre che l’imposta sostitutiva dell'Invim, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, l’imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito. Infine l’accertamento con adesione è applicabile per l’imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione eper l’imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.
Nel caso dell’istanza avanzata su iniziativa dell’ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, tale ufficio deve notificare al contribuente un invito a comparire, specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal procedimento. Nell’invito a comparire vanno precisati anche gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento: l’obiettivo di ciò è permettere al contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti e controbattere alle argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano possibile un diverso giudizio dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente destinatario dell'invito non è comunque obbligato a comparire, ma se l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento, allora gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare il procedimento di adesione. Dalla procedura appena descritta si evince che tra l’agenzia delle entrate e il contribuente si instaura un vero e proprio contraddittorio o dialogo, in cui entrambi potranno fornire informazioni aggiuntive che ricostruiranno la fattispecie in modo più completo ed approfondito per cui vi recherete anche fisicamente dal funzionario che ha emesso l’atto.
Accertamento con adesione: chi può aderirvi e quali imposte accertare
Tutti i contribuenti sono ammessi alla definizione delle maggiori imposte accertate dal Fisco: quindi vi possono aderire sia persone fisiche, sia società di persone o di capitali, enti, associazioni professionali, e sostituti d'imposta. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere alla procedura: infatti non sono previste cause di inammissibilità o di esclusione, salvo in alcuni casi che analizzaremo nel paragrafo successivo. Per quanto riguarda i tributi che possono essere accertati, il nuovo accertamento con adesione, in corso dal 1997, si estende a tutte le categorie reddituali, mentre prima di allora l’accertamento era limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.![]() |
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Casi di esclusione dall’accertamento con adesione
I casi in cui non è possibile accedere all’accertamento con adesione sono quelli in cui si riscontra una liquidazione automatizzata delle imposte, come stabilito all’ex articolo 36 bis o ex art. 54 – bis per l’Iva, oppure nel caso di un controllo formale ex 36-ter dell’art. 54- bis (liquidazione automatizzata), D.P.R. 633/1972 (per l’Iva), dato che, in queste ipotesi, si verte in materia – più che di accertamento – di liquidazione (delle imposte). È possibile definire anche solo una delle imposte e non tutte: quindi nel caso di accertamento su quattro imposte per diverse fattispecie è possibilerichiedere accertamento conadesione e abbassare le sanzioni anche solo su una di queste.Effetti dell’accertamento con adesione
Quali sono gli effetti dell’accertamento con adesione? Il principale effetto è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto dalla legge. Si tratta di un'agevolazione che però non può essere estesa alle liquidazioni e al controllo formale delle dichiarazioni, alle attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi e sanzioni. In questi casi non si applica la riduzione del quarto sopracitato. La procedura dell’accertamento con adesione produce effetti anche nei casi delle sanzioni a carattere penale: ciò perché la definizione dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante, dalla quale deriva una riduzione pari anche alla metà delle sanzioni penali previste e la conseguente mancata applicazione delle sanzioni accessorie. Tale accertamento non è impugnabile e non è né modificabile né integrabile.Procedimento dell’accertamento con adesione: d’ufficio o su istanza del contribuente
Sia il contribuente che l’ufficio hanno la possibilità di avviare la procedura. Nel primo caso l’istanza di accertamento con adesione viene avanzata dal contribuente a seguito di una notifica di avviso di accertamento. Tale istanza viene redatta in carta libera e deve contenere il riferimento all'atto contro il quale è proposta, oltre che un recapito, anche telefonico. Quindi deve essere consegnata o spedita all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo, ciò prima della scadenza dei termini per l'impugnazione in Commissione tributaria dello stesso. Dopodiché l’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, formula al contribuite l'invito a comparire. La presentazione dell’istanza di adesione ha il potere di sospendere per un periodo pari a 90 giorni i termini di impugnazione dell'atto. Ad esso va eventualmente aggiunta la sospensione feriale, che va dal 1° agosto al 15 settembre.Nel caso dell’istanza avanzata su iniziativa dell’ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, tale ufficio deve notificare al contribuente un invito a comparire, specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal procedimento. Nell’invito a comparire vanno precisati anche gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento: l’obiettivo di ciò è permettere al contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti e controbattere alle argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano possibile un diverso giudizio dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente destinatario dell'invito non è comunque obbligato a comparire, ma se l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento, allora gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare il procedimento di adesione. Dalla procedura appena descritta si evince che tra l’agenzia delle entrate e il contribuente si instaura un vero e proprio contraddittorio o dialogo, in cui entrambi potranno fornire informazioni aggiuntive che ricostruiranno la fattispecie in modo più completo ed approfondito per cui vi recherete anche fisicamente dal funzionario che ha emesso l’atto.