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Accertamento con adesione: cos'è e come funziona

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L'accertamento con adesione tecnicamente è classificato tra gli strumenti cosiddetti “deflativi del contenzioso" ed è stato riordinato nel 1997, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio tra contribuente e fisco. La Pubblica Amministrazione, grazie a questo strumento, può valutare con obiettività le argomentazioni fornite dal contribuente, affinché si possa definire correttamente la giusta pretesa tributaria. In questa attenta analisi da parte dell’Amministrazione si considerano gli elementi in possesso dell'ufficio e quelli forniti dal contribuente. Sulla base di questa definizione possiamo affermare che l’accertamento in esame in questo articolo consiste in un procedimento complesso che si articola sulla base di regole e procedure precise a cui l'ufficio deve attenersi.  Sostanzialmente, la procedura può svolgersi o d'ufficio, su iniziativa dell'Amministrazione, oppure su richiesta del contribuente: si parla, in tal caso, di istanza di accertamento con adesione. Analizziamo ora i vantaggi che derivano da tale procedimento.

Accertamento con adesione: chi può aderirvi e quali imposte accertare

Tutti i contribuenti sono ammessi alla definizione delle maggiori imposte accertate dal Fisco: quindi vi possono aderire sia persone fisiche, sia società di persone o di capitali, enti, associazioni professionali, e sostituti d'imposta. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere alla procedura: infatti non sono previste cause di inammissibilità o di esclusione, salvo in alcuni casi che analizzaremo nel paragrafo successivo. Per quanto riguarda i tributi che possono essere accertati, il nuovo accertamento con adesione, in corso dal 1997, si estende a tutte le categorie reddituali, mentre prima di allora l’accertamento era limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Guida all'accertamento con adesione
Fonte foto: Google Immagini
Per quanto riguarda le imposte da accertare, è possibile applicare l’accertamento a tutte le principali imposte, sia dirette che indirette; ciò significa che si possono accertare Irpef, Irpeg/Ires, Irap, Iva, imposta sulle donazioni e quella sulle successioni. Inoltre si possono accertare l’imposta di registro, quelle ipotecarie e quelle catastali, l’Invim ordinaria e decennale, oltre che l’imposta sostitutiva dell'Invim, imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, l’imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, imposta sostitutiva sulle operazioni di credito. Infine l’accertamento con adesione è applicabile per l’imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione eper l’imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.

Casi di esclusione dall’accertamento con adesione

I casi in cui non è possibile accedere all’accertamento con adesione sono quelli in cui si riscontra una liquidazione automatizzata delle imposte, come stabilito all’ex articolo 36 bis o ex art. 54 – bis per l’Iva, oppure nel caso di un controllo formale ex 36-ter dell’art. 54- bis (liquidazione automatizzata), D.P.R. 633/1972 (per l’Iva), dato che, in queste ipotesi, si verte in materia – più che di accertamento – di liquidazione (delle imposte). È possibile definire anche solo una delle imposte e non tutte: quindi nel caso di accertamento su quattro imposte per diverse fattispecie è possibilerichiedere accertamento conadesione e abbassare le sanzioni anche solo su una di queste.

Effetti dell’accertamento con adesione

Quali sono gli effetti dell’accertamento con adesione? Il principale effetto è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto dalla legge. Si tratta di un'agevolazione che però non può essere estesa alle liquidazioni e al controllo formale delle dichiarazioni, alle attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi e sanzioni. In questi casi non si applica la riduzione del quarto sopracitato. La procedura dell’accertamento con adesione produce effetti anche nei casi delle sanzioni a carattere penale: ciò perché la definizione dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante, dalla quale deriva una riduzione pari anche alla metà delle sanzioni penali previste e la conseguente mancata applicazione delle sanzioni accessorie. Tale accertamento non è impugnabile e non è né modificabile né integrabile.

Procedimento dell’accertamento con adesione: d’ufficio o su istanza del contribuente

Sia il contribuente che l’ufficio hanno la possibilità di avviare la procedura. Nel primo caso l’istanza di accertamento con adesione viene avanzata dal contribuente a seguito di una notifica di avviso di accertamento. Tale istanza viene redatta in carta libera e deve contenere il riferimento all'atto contro il quale è proposta, oltre che un recapito, anche telefonico. Quindi deve essere consegnata o spedita all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo, ciò prima della scadenza dei termini per l'impugnazione in Commissione tributaria dello stesso. Dopodiché l’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, formula al contribuite l'invito a comparire. La presentazione dell’istanza di adesione ha il potere di sospendere per un periodo pari a 90 giorni i termini di impugnazione dell'atto. Ad esso va eventualmente aggiunta la sospensione feriale, che va dal 1° agosto al 15 settembre.

Nel caso dell’istanza avanzata su iniziativa dell’ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, tale ufficio deve notificare al contribuente un invito a comparire, specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal procedimento. Nell’invito a comparire vanno precisati anche gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento: l’obiettivo di ciò è permettere al contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti e controbattere alle argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano possibile un diverso giudizio dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente destinatario dell'invito non è comunque obbligato a comparire, ma se l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento, allora gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare il procedimento di adesione. Dalla procedura appena descritta si evince che tra l’agenzia delle entrate e il contribuente si instaura un vero e proprio contraddittorio o dialogo, in cui entrambi potranno fornire informazioni aggiuntive che ricostruiranno la fattispecie in modo più completo ed approfondito per cui vi recherete anche fisicamente dal funzionario che ha emesso l’atto.
Procedura di accertamento con adesione

Accertamento con adesione e perfezionamento dell’accordo

Una volta raggiunto l’accordo tra le parti si passa alla fase della redazione dell’atto contenente gli elementi dell’adesione, oltre che le imposte e le sanzioni. Tale atto va redatto in duplice copia e la procedura si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo, che può avvenire anche a rate, una volta rilasciata una garanzia adeguata, come può essere una fideiussione bancaria. Il numero massimo di rate consentito ammonta a otto rate trimestrali oppure di dodici rate mensili (ciò nel caso di pagamenti di somme, comprensive di imposte, interessi e sanzioni, superiori a 51.645,70 euro). Il versamento deve avvenire entro i venti giorni successivi alla data di redazione dell'atto. Nel caso di un pagamento rateale, l'importo delle rate successive comprensivo di interessi legali, deve essere versato con cadenza trimestrale. Quali documenti dovrà inviare il contribuente, in seguito al pagamento? Una volta effettuato il versamento (quando non rateizzato) il contribuente deve far pervenire all'ufficio una copia del relativo attestato. Nel caso del pagamento a rate, invece, deve far pervenire una copia dell'attestato di versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia.

Riduzione delle sanzioni con l’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione può ridurre le sanzioni ad un terzo del minimo edittale o comportare la non applicazione delle pene accessorie nel caso in cui, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costituenti reato vengano estinti. Tale riduzione viene applicata anche ai contributi previdenziali e assistenziali correlati agli imponibili tributari accettati e condivisi nell’accertamento con adesione. Fondamentale è effettuare subito l’accertamento, poiché ciò che la parte accerta viene considerato come elemento di prova nei contenziosi, anche futuri.

Mancato pagamento della rata

Il mancato pagamento dell’importo dovuto o della prima rata comporta che l’atto non si perfezioni. In questo caso viene ridato avvio alla procedura di contenzioso. Nel caso di pagamento rateale in cui il contribuente versi la prima rata e non le successive, allora viene maturata una sanzione pari al 60% dell’importo non versato. La Legge di Stabilità del 2016, tuttavia, ha abbassato questa percentuale al 45%. La Legge di Stabilità ha apportato anche altre innovazioni: essa ha infatti introdotto il criterio del lieve inadempimento secondo cui chi abbia versato parzialmente una rata per una somma non inferiore al 3% del dovuto non decade dalla rateizzazione, anche nel caso delle somme dovute a seguito di controllo automatici o formali. Per quanto riguarda il pagamento in ritardo, è stata prevista la possibilità di non decadere dal beneficio della rateizzazione se il ritardo del pagamento della rata non si protrae per oltre sette giorni rispetto alla scadenza naturale della rata.

Ricorso e prescrizione dell’accertamento con adesione

La prescrizione e la decadenza delle cartelle esattoriali dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate sono due concetti differenti con due termini di prescrizione diversi: per quanto riguarda la prescrizione nell’accertamento con adesione, i termini di prescrizioni cambiano al variare della tipologia di tributo, quindi a seconda dell’imposta in questione. In ogni caso, per valutare se vi è un caso di prescrizione, bisogna verificare che non siano decorsi i termini prescrizionali di generazione e notifica del ruolo. La scadenza dei termini rende la cartella annullabile. Inoltre bisogna valutare la presenza di eventuali vizi di nullità o annullabilità della cartella di pagamento. Si può effettuare ricorso nel caso in cui le tasse in questione fossero già state pagate. Tuttavia è molto meno complicato recarsi direttamente all’ufficio che ha emesso l’atto per chiarire la situazione. Un altro caso potrebbe essere quello della mancanza di un’adeguata motivazione inserita nella cartella: in questo caso è possibile presentare ricorso fondando la pretesa sull’eccezione del difetto di motivazione. Infine il ricorso può basarsi sull’iscrizione di ipoteca senza aver ricevuto prima l’intimazione al pagamento: infatti è necessaria un’intimazione al pagamento preventiva in cui si richiede di pagare entro 30 giorni dalla notifica.

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