Quando si affronta il problema della prescrizione dei debiti dovuti in seguito ad imposte e tributi locali, ci si deve preparare ad affrontare un discorso piuttosto complesso, spesso dai contorni indefiniti e per il quale non esiste ancora una giurisprudenza consolidata. In questa guida vedremo, dunque, cosa sapere e come comportarsi in relazione a questa specifica problematica.
Si tratta dell’applicazione della prescrizione breve, che è stata tra le altre cose confermata anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza in data 23 Febbraio 2010, che ha dunque, almeno legalmente, tagliato la testa al toro e definito una questione che stava consumando giuristi, avvocati, specialisti e giudici. Questo, almeno secondo la Cassazione, sarebbe dovuto al fatto che le imposte e i tributi locali avrebbero il carattere periodico, e dunque, ex art 2948 del nostro Codice Civile, sono soggette a prescrizione breve di 5 anni, ovvero all’applicazione del quarto comma dello stesso articolo.
Secondo la Cassazione infatti i tributi locali come la tassa sui rifiuti, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, la tassa sulla concessione del passo carrabile, i contributi vari, sono caratterizzati da una causa debendi che è suscettibile di essere adempiuta esclusivamente a tempo decorso, essendo preminente dunque all’interno del rapporto, appunto, la periodicità dello stesso. La sentenza, per chi fosse interessato al dettaglio e alla minuzia, è la 4283 del 23 Febbraio 2010.
Per i tributi invece che sono precedenti al 1^ Gennaio 2007, i termini perentori per la decadenza sono:
Successivamente invece all’avviso di accertamento e dopo l’iscrizione a ruolo del credito, l’Agenzia della riscossione deve necessariamente notificare la cartella esattoriale. Questo deve avvenire, secondo quanto riportato in Finanziaria 2007, entro il terzo anno successivo all’anno in cui l’accertamento è diventato definitivo (La legge recita "Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo").
Nel caso in cui invece l’atto di accertamento sia inesistente, il termine va a coincidere con il terzo anno dalla denuncia, oppure con il terzo anno successivo a quello in cui l’imposta era dovuta.
Secondo un’altra tesi comunque, che è più favorevole al creditore (in questo caso l’Ente Pubblico), quando i termini non vengono rispettati e si profila dunque la decadenza, per gli Enti locali è comunque possibile procedere alla riscossione del dovuto tramite ricorso a decreto ingiuntivo o una citazione per accertamento e condanna del debitore.
La contestazione della cartella avviene tramite ricorso all’Autorità giudiziaria competente per le questioni, ricorrendo alle procedure ordinarie.
L’avviso di intimazioneè inviato a partire da un anno dopo dal ricevimento della notifica della cartella, nel caso in cui ovviamente il debito non fosse ancora estinto. Una volta che viene notificato il debito infatti, Equitalia ha 5 giorni per riscuotere il debito, passati i quali può procedere al pignoramento dei beni.
Il preavviso di fermo invece è un atto che viene inviato al contribuente prima che si proceda all’iscrizione vera e propria. Il preavviso è di 20 giorni, entro i quali il contribuente deve necessariamente mettersi in regola o subire le conseguenze del fermo amministrativo del veicolo.
Per quanto riguarda invece le ipoteche:
Il termine di prescrizione generico per i tributi locali
Al contrario di quanto avviene per le imposte sui redditi, i tributi locali si possono considerare prescritti entro 5 anni. Si tratta di un termine che va calcolato o dal giorno in cui è dovuto il tributo, oppure, nel caso in cui ci siano state delle notifiche, dall’ultima notifica.Si tratta dell’applicazione della prescrizione breve, che è stata tra le altre cose confermata anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza in data 23 Febbraio 2010, che ha dunque, almeno legalmente, tagliato la testa al toro e definito una questione che stava consumando giuristi, avvocati, specialisti e giudici. Questo, almeno secondo la Cassazione, sarebbe dovuto al fatto che le imposte e i tributi locali avrebbero il carattere periodico, e dunque, ex art 2948 del nostro Codice Civile, sono soggette a prescrizione breve di 5 anni, ovvero all’applicazione del quarto comma dello stesso articolo.
Secondo la Cassazione infatti i tributi locali come la tassa sui rifiuti, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, la tassa sulla concessione del passo carrabile, i contributi vari, sono caratterizzati da una causa debendi che è suscettibile di essere adempiuta esclusivamente a tempo decorso, essendo preminente dunque all’interno del rapporto, appunto, la periodicità dello stesso. La sentenza, per chi fosse interessato al dettaglio e alla minuzia, è la 4283 del 23 Febbraio 2010.
Le notifiche: quello che c’è da sapere
Prima della cartella esattoriale, al contribuente deve essere sempre e comunque notificato un avviso di accertamento, che deve essere motivato. Questo vale per tutti i tributi locali, fatta eccezione per la TARSU, dato che in mancanza della necessità di fare una denuncia annuale, non è prevista la notifica in questione.La notifica e la decadenza
Ex legge 296 del 27 Dicembre del 2006, a partire dal Primo Gennaio 2007 gli avvisi, a pena di decadenza, devono essere necessariamente notificati entro il 31 dicembre del quinto anno. Il quinto anno si calcola a decorrere o dall’anno in cui la dichiarazione è stata effettuata oppure dal termine in cui il versamento era dovuto. Gli stessi termini valgono per chi voglia contestare sanzioni amministrative di carattere tributario.Per i tributi invece che sono precedenti al 1^ Gennaio 2007, i termini perentori per la decadenza sono:
- il terzo anno nel caso in cui il Comune si trovi a dover notificare denuncia infedele o incompleta
- quando la denuncia invece è completamente omessa, il termine diventa di quattro anni.
L’iscrizione a ruolo
Una volta inviato l’avviso di accertamento, l’Ente che deve riscuotere il tributo può iscrivere il credito a ruolo. I termini per l’iscrizione sono, stando quanto riportato dalla Legge 27/12/2007 n. 296, è entro l’anno successivo al quale il tributo è dovuto. In caso contrario la decadenza può essere eccepita in ogni caso.Successivamente invece all’avviso di accertamento e dopo l’iscrizione a ruolo del credito, l’Agenzia della riscossione deve necessariamente notificare la cartella esattoriale. Questo deve avvenire, secondo quanto riportato in Finanziaria 2007, entro il terzo anno successivo all’anno in cui l’accertamento è diventato definitivo (La legge recita "Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo").
Nel caso in cui invece l’atto di accertamento sia inesistente, il termine va a coincidere con il terzo anno dalla denuncia, oppure con il terzo anno successivo a quello in cui l’imposta era dovuta.
Il Comune o la Regione non hanno notificato in tempo: cosa posso fare adesso?
Nel caso in cui i termini sopra riportati non venissero rispettati dal Comune, dalla Regione o comunque dall’Ente Locale al quale il tributo o l’imposta sono dovuti, si può contestare la cartella. Lo si fa eccependo l’intervenuta decadenza dal potere di poter procedere con riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo del credito. Nel caso in cui invece i termini riguardino la prescrizione, il credito può considerarsi completamente estinto, ovvero come se non fosse mai esistito.Secondo un’altra tesi comunque, che è più favorevole al creditore (in questo caso l’Ente Pubblico), quando i termini non vengono rispettati e si profila dunque la decadenza, per gli Enti locali è comunque possibile procedere alla riscossione del dovuto tramite ricorso a decreto ingiuntivo o una citazione per accertamento e condanna del debitore.
La contestazione della cartella avviene tramite ricorso all’Autorità giudiziaria competente per le questioni, ricorrendo alle procedure ordinarie.
Il sollecito e l’intimazione
Il sollecito, spedito da Equitalia a mezzo posta ordinaria, deve essere considerato una sorta di promemoria, che opera esclusivamente nel caso in cui il debito sia inferiore ai 10.000 euro.L’avviso di intimazioneè inviato a partire da un anno dopo dal ricevimento della notifica della cartella, nel caso in cui ovviamente il debito non fosse ancora estinto. Una volta che viene notificato il debito infatti, Equitalia ha 5 giorni per riscuotere il debito, passati i quali può procedere al pignoramento dei beni.
Il preavviso di fermo invece è un atto che viene inviato al contribuente prima che si proceda all’iscrizione vera e propria. Il preavviso è di 20 giorni, entro i quali il contribuente deve necessariamente mettersi in regola o subire le conseguenze del fermo amministrativo del veicolo.
Per quanto riguarda invece le ipoteche:
- prima di iscrivere ipoteca l’Agenzia di riscossione deve comunicare al contribuente che entro 30 giorni si procederà all’iscrizione della stessa
- nel caso in cui il debito sia fino a 2000 euro, bisogna inviare tramite posta ordinaria due solleciti di pagamento, con il secondo che sia almeno a 6 mesi di distanza dal primo
Per saperne di più: cosa dicono le norme
Chi vuole saperne di più, può informarsi leggendo:- Codice Civile: art. 2948 sulla prescrizione quinquennale per i pagamenti periodici
- L. 296 del 27/12/2006 Articolo 1, co. 161, che riguarda le modalità e i termini di notifica
- L. 296 del 27/12/2006 Articolo 72, stesso testo, che riguarda invece la riscossione