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Decreto ingiuntivo: requisiti, competenza, opposizione e provvisoria esecutività

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Nell’ambito legale legato ai pagamenti da parte di un debitore uno dei temi più importanti è quello del decreto ingiuntivo. In parole povere ed assolutamente a-tecniche possiamo dire che tale decreto è una forma abbreviata di giudizio, che ha lo scopo di obbligare il debitore a versare una somma di denaro al creditore. Qualora il debitore si opponga, tuttavia, bisogna instaurare un contradditorio con conseguente processo di cognizione ordinaria che determina un allungamento dei tempi. Il tema del decreto ingiuntivo così riassunto è in realtà molto ampio: in questo articolo vogliamo proporvi una guida che spieghi l’articolarsi di tale procedimento. Vediamo insieme ogni aspetto del tema in questione: in particolare parleremo dei requisiti per chiederlo, dell'individuazione del giudice competente all'emissione, dell'opposizione al decreto ingiuntivo, del decreto ingiuntivo telematico, di quello europeo e della mediazione. Se avete poco tempo da dedicare al tema, che arricchisce la nostra sezione dedicata al diritto civile, salvate questa pagina nei preferiti del vostro browser e tornate con calma perchè la lettura merita approfondimento.

Con decreto ingiuntivo (disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile) ci si riferisce ad un provvedimento attraverso cui, come abbiamo accennato, il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede l’intervento di un giudice competente per ingiungere al debitore di restituire la somma. Il pagamento deve avvenire entro 40 giorni dall’avviso di notifica, 40 giorni entro i quali il debitore può proporre opposizione: in mancanza di essa si può procedere all’esecuzione forzata. Il decreto ha lo scopo di offrire al creditore uno strumento di tutela immediata, il quale permette di acquisire nell’immediato (senza attendere i lunghi tempi di una sentenza) il titolo per agire in maniera esecutiva nei confronti del debitore: quest’ultimo, ricevuta la notifica, può sia pagare una somma di denaro, sia consegnare beni per il valore della somma in questione, oppure può opporsi.
Guida al decreto ingiuntivo

Requisiti del decreto ingiuntivo

Se emanato in assenza di contradditorio tra debitore e creditore (inaudita altera parte), il decreto ingiuntivo assume carattere documentale e costituisce l'esito conclusivo della fase monitoria del procedimento di ingiunzione, fase seguita dall'apertura di un procedimento ordinario di primo grado a cognizione piena. L’apertura del procedimento ordinario comporta il compiuto accertamento della pretesa azionata in contraddittorio tra il creditore e il debitore. Come abbiamo specificato in apertura, il decreto ingiuntivo è disciplinato dall’articolo 633 del c.p.c., dove troviamo elencati anche i requisiti necessari ad ottenere un decreto ingiuntivo: in tale articolo sono stabilite le condizioni di ammissibilità e quindi gli elementi essenziali che possono dar luogo a questo tipo di tutela. 

Quali sono le condizioni previste? Innanzitutto nell’articolo sopracitato è specificato che il procedimento per ingiunzione è esperibile esclusivamente per la tutela dei diritti di credito, i quali devono possedere uno specifico oggetto (una somma di denaro o cose mobili o fungibili). Il credito, poi, deve possedere il requisito della liquidità. Se vi sono queste condizioni, allora il giudice competente, su domanda del creditore, pronuncia l’ingiunzione di pagamento o di consegna, qualora vi siano determinati requisiti: in primo luogo il credito deve riguardare onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali oppure il rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori o da qualunque figura abbia prestato la sua opera durante un processo. In alternativa il credito può riguardare gli onorari o i rimborsi spettanti a notai o altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa/onorario legalmente approvato da un albo professionale. In questo caso l'art. 636 del c.p.c. prescrive che alla domanda sia allegata la fotocopia della parcella delle spese e prestazioni, unitamente al parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza. Infine deve essere data una prova scritta del diritto che viene fatto valere, come vediamo nel prossimo paragrafo.

Requisito della prova scritta

Perché la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo possa essere valutata come fondata dal giudice, l’articolo 633, comma 1, numero 1, c.p.c. dispone esplicitamente che il richiedente debba dare prova scritta del credito. La procedura in questione, a differenza del processo ordinario di cognizione (che può avere ad oggetto qualsiasi situazione giuridicamente tutelata da farsi valere con qualunque mezzo di prova) può essere attivata solo sulla base di un diritto di credito del quale si dà prova scritta e avente ad oggetto una somma di denaro, una certa quantità di cose fungibili oppure una cosa mobile. Nel procedimento monitorio si possono avere prove scritte che prescindono da qualsiasi comportamento o atteggiamento del soggetto nei cui confronti tali prove vengono fatte valere, anche se con efficacia limitata alla fase sommaria, come vedremo in seguito. La prova scritta richiesta dalla legge è quella che può evincersi da fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito e da qualunque documento che sia meritevole di fede e autenticità (che provenga dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta). Se il credito è relativo agli onorari di professionisti i cui onorari sono stabiliti nell’albo di iscrizione, allora alla domanda bisogna allegare la fotocopia della parcella delle spese e prestazioni sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (di cui parleremo nei prossimi paragrafi) costituiscono una situazione particolare l’assegno e la cambiale (i cosiddetti titoli di credito). Qualora l’ingiunzione fosse legata ad una condizione o ad una controprestazione, allora spetta al creditore ricorrente l’onere di dimostrare di aver eseguito la prestazione.

Competenza ad emettere il decreto di ingiunzione

Chi ha la competenza di emettere il decreto ingiuntivo? Il creditore deve depositare il relativo ricorso, ai sensi dell’articolo 637 c.p.c., presso il Giudice di paceoppure presso il Tribunale in composizione monocratica che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Il procedimento davanti al giudice di pace in materia civile è regolato dal codice di procedura civile e l’avvio della causa richiede una notifica a mezzo di ufficiale giudiziario alla parte contro la quale si intende agire. Il giudice di pace competente è quello nel cui territorio si trova il luogo di residenza della parte convenuta o dell'attore nel caso in cui il convenuto non sia residente o domiciliato in Italia. Per i crediti derivanti da prestazioni giudiziali o stragiudiziali, oppure dal rimborso spese effettuate dai legali o di altri ufficiali giudiziari, è competente ad emettere il decreto ingiuntivo anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa da cui trae origine il credito. In riferimento ai crediti di notai ed avvocati risulta competente il giudice della zone dove è situata la sede il consiglio dell'ordine dell’albo professionale di riferimento. 

Chi può emettere il decreto ingiuntivo?
La competenza in merito all’opposizione al decreto ingiuntivo, invece, è da introdursi con atto di citazione al giudice che ha emesso il decreto opposto. Si tratta di una competenza non derogabile: per questo le eventuali domande connesse proposte dal creditore opposto e non riguardanti la competenza del giudice competente sull'ingiunzione dovranno essere separate e riassunte davanti al giudice realmente competente. Nel caso in cui il giudice dell'opposizione rilevi che il decreto ingiuntivo sia stato emesso da un giudice incompetente deve premurarsi dichiararne l'incompetenza. Da ciò deriva la nullità del decreto stesso e la causa dovrà essere riaperta. 

Durante la fase sommaria il giudice del monitorio ha il potere di rimediare alla carenza della documentazione del ricorrente invitandolo a produrre documentazione a carattere integrativo. Inoltre il giudice può richiedere chiarimenti in ordine alla documentazione prodotta, ai sensi dell’articolo 640: qui non viene specificato nulla in relazione alla forma dell’invito, che comunque dovrà essere redatto in forma scritta e riportare la data. 

Accoglimento e rigetto della domanda

La prima fase in cui si articola il procedimento è l’accoglimento della domanda, domanda che si deve proporre con ricorso contenente l’indicazione delle parti, l’oggetto, i motivi della richiesta, l'indicazione delle prove che si producono e infine la dichiarazione di residenza del ricorrente. Il ricorso va depositato in cancelleria, insieme agli allegati che documentano tutte le prove comprovanti l'esistenza del credito. Dopo aver valutato le prove e il ricorso nel suo complesso il giudice ha facoltà di decidere se sospendere la richiesta a causa di mancanza di prove: in questo caso il ricorrente sarà invitato a produrre, come abbiamo anticipato, nuova documentazione da presentare al giudice; il giudice può anche rigettare la richiesta, con decreto motivato, il quale comunque non impedisce la riproposizione della domanda anche in via ordinaria. 

Nel caso in cui invece sussistessero tutte le condizioni per l’accoglimento del ricorso, allora il giudice provvede all’accoglimento della domanda emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando quindi al debitore di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti. È anche possibile che il giudice autorizzi l’esecuzione provvisoria nel caso in cui il credito sia fondato su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, oppure nel caso in cui vi fosse pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Notificazione del decreto

In seguito all’accoglimento della domanda, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore a cura del ricorrente, unitamente al ricorso. La notifica è a cura del ricorrente, che deve adoperare la copia autentica. I tempi richiesti sono di 60 giorni dall’emissione dell’atto, pena l’inefficacia dell’ingiunzione. Se si verifica questo caso e il decreto diventa inefficace, non viene preclusa la possibilità di ripresentare la domanda, ai sensi dell’articolo 644 del codice di procedura civile.

Opposizione al decreto ingiuntivo

L’opposizione è uno strumento con cui il debitore impugna il decreto di ingiunzione e costituisce la seconda fase del procedimento ingiuntivo. L’opposizione va presentata entro 40 giorni dalla ricezione della notifica (oppure nel tempo dichiarato dal giudice). Nel caso in cui il debitore proponesse l’opposizione, allora si dà avvio alla fase caratterizzata da un giudizio che si svolge davanti al giudice secondo le norme del processo ordinario. Anche la citazione in opposizione deve essere notificata, questa volta al ricorrente, presso il procuratore o nella residenza del ricorrente stesso. Nel documento vanno esplicitate le motivazioni per cui il debitore afferma che il credito non sussista, anche se solo in parte. 
Come fare opposizione a decreto ingiuntivo

A questo punto vi sono due opzioni, a seconda che il decreto sia provvisoriamente o non provvisoriamente esecutivo: nel primo caso, qualora vi siano gravi motivi valutati dal giudice istruttore, quest’ultimo ha facoltà di sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto di ingiunzione con ordinanza non impugnabile. Nel secondo caso, invece, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione,nel caso in cui l'opposizione non sia fondata su prova scritta o non appaia di facile soluzione. I termini di comparizione a seguito della fase dell’opposizione del decreto ingiuntivo sono gli stessi stabiliti dalla legge per il procedimento ordinario. Tuttavia il decreto legge n. 69 del 2013 ha introdotto una nuova eccezione rispetto al procedimento ordinario: per i giudizi instaurati dopo il 22 giugno del 2013, l'anticipazione dei termini va disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. 

Le ipotesi che possono verificarsi nella conclusione del giudizio di opposizione sono molteplici. In primo luogo vi è, naturalmente, il caso dell’accoglimento della contestazione avanzata dall’attore. Se invece l’opposizione viene proposta fuori termine oppure se l’opponente non si è costituito, allora il giudice dichiara su istanza del ricorrente l’esecutività dell’ingiunzione. L’opposizione può essere accolta in maniera anche solo parziale: in questo caso il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, ma gli effetti di esecuzione già compiuti (nei limiti della somma o delle quantità ridotte) conservano i loro effetti. Infine l’opposizione può essere rigettata integralmente: il decreto acquista efficacia esecutiva.

Decreto ingiuntivo: alcuni casi particolari

In questo paragrafo analizziamo il decreto ingiuntivo nei casi del recupero di stipendi non pagati e del recupero dei canoni di locazione. Nel primo caso, ossia nel caso in cui vi fossero degli arretrati con gli stipendi da percepire, si può intraprendere la strada del decreto ingiuntivo. Se il lavoratore ha già tentato altre strade senza successo e se è in possesso di una prova scritta del proprio credito (in genere la busta paga non quietanzata) può chiedere la consulenza e l’intervento ad un avvocato che presenti il ricorso ingiuntivo. Tale procedimento non supera i tre o i sei mesi e permette di non ricorrere all’insaturazione di una causa ordinaria, ma di percorrere una strada più rapida che consente al dipendente di ottenere un ordine di pagamento degli arretrati. Al datore di lavoro sono concessi poi 40 giorni dalla notifica del decreto per decidere se pagare o meno(in questo caso si passerà all’esecuzione forzata) oppure se avviare una opposizione che porterà al giudizio ordinario. Per evitare di arrivare a questa situazione il lavoratore potrebbe chiedere in prima udienza al giudice di dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: così facendo, pur perdendo la causa, il dipendente può agire in esecuzione forzata. 

 Il decreto ingiuntivo è una strada che si può intraprendere anche nel caso del mancato pagamento di canoni di locazione: nel caso in cui il conduttore decida di non avviare il procedimento di opposizione, allora il decreto ingiuntivo diviene inoppugnabile e quindi il conduttore deve corrispondere l’intera somma richiesta. Infine si può ricorrere all’ingiunzione tramite decreto anche in un terzo caso, ossia quello in cui i condomini fossero morosi e non avessero pagato i contributi all’amministratore di condominio, che tramite il ricorso all’ingiunzione può riscuotere le somme dovute per l’amministrazione ordinaria delle parti comuni dello stabile e per l’esercizio dei servizi comuni.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente (immediatamente) esecutivo

Finora più volte abbiamo parlato di un caso particolare, quello del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Capiamo di cosa si tratta. In mancanza di opposizione entro i 40 giorni il decreto ingiuntivo diviene esecutivo in maniera definitiva, sulla base del decreto emanato dallo stesso giudice e ad istanza del soggetto ricorrente. Tuttavia è previsto per legge che il decreto possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice, ad istanza del ricorrente da avanzare nello stesso ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria del decreto qualora il credito sia fondato su una cambiale, su certificato di liquidazione di borsa, su atto ricevuto da un pubblico ufficiale o da un notaio oppure su un assegno circolare. Inoltre il giudice, come abbiamo accennato, può concedere il decreto provvisorio in caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore. L’esecuzione provvisoria produce immediatamente effetti (subito dopo la notifica). In mancanza del pagamento allora il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria entro 40 giorni. Inoltre, il giudice può autorizzare l’esecuzione forzata senza che vengano lasciati passare neppure i 10 giorni previsti dall’articolo 482 c.p.c.. La formula del decreto deve essere rilasciata in un’unica copia, ma siccome per la notifica occorrono due copie autentiche, allora la formula viene rilasciata in calce al decreto, mentre una copia non originale viene adoperata per la notifica. La copia e l’originale vanno quindi distinte, poiché se il destinatario dovesse ricevere l’originale non si potrà procedere all’esecuzione forzata a causa della mancanza dell’originale in capo alla documentazione dell’autorità. L’emanazione del decreto provvisorio non esonera il creditore dalla notifica di decreto entro i 60 giorni dalla sua emissione. Perfezionata tale notifica non dovranno passare i 40 giorni per procedere con l’esecuzione forzata, grazie agli effetti del decreto provvisorio, ma soltanto 10 giorni (salvo diverse prescrizioni del giudice.)

Il decreto ingiuntivo telematico

Nell’ordinamento italiano, a partire dall’anno 2014, è entrato in vigore il decreto ingiuntivo telematico. Lo scopo di questa iniziativa di adeguamento agli standard europei è quello di ridurre il consumo di carta, oltre che quello di velocizzare i tempi richiesti per la procedura. La creazione del file è possibile da qualunque software abilitato alla stesura di testi e il formulario si trova facilmente online. La firma si può apporre in via digitale. Anche il giudice può emettere il provvedimento di ingiunzione adoperando un mezzo telematico, che il Ministero ha apposto nei Tribunali. Quando l’ingiunzione di pagamento viene emessa con le modalità telematiche il cancelliere del tribunale non deve rilasciare attestazioni formali di non interposta opposizione al decreto: ciò perché il sistema informatizzato segnala da sé la pendenza di un’opposizione al decreto grazie ad una funziona di alert.

Decreto ingiuntivo europeo

Il procedimento di ingiunzione di pagamento europeo (riconosciuto da tutti i Paesi dell’UE) è in vigore dal 2008 e duna procedura volta a garantire un agevole recupero di crediti non ancora contestati in caso di controversie transfrontaliere, aventi natura commerciale oppure civile. Oltre a velocizzare le pratiche di recupero dei crediti e ad essere economico, questo sistema garantisce il principio di libera circolazione delle ingiunzioni nell’ambito comunitario. Così come per il decreto ingiuntivo ordinario, anche la procedura europea è definita monitoria. 
Come funziona il decreto ingiuntivo europeo?

Il decreto ingiuntivo europeo, tuttavia, non si può applicare nell’ambito di tutte le controversie: sono escluse dal regolamento le materie amministrative, doganali e fiscali, oltre che i fallimenti, le procedure concorsuali assimilabili, i regimi matrimoniali, i concordati preventivi, la previdenza sociale e i crediti che derivano da obbligazioni non contrattuali. Perché la procedura possa essere avviata il credito deve essere liquido, certo ed esigibile come per il decreto ingiuntivo “nazionale”. Inoltre una delle due parti deve avere il domicilio in un paese differente rispetto a quello del giudice e deve trattari di un rapporto economico tra più imprese o tra l’impresa ed il consumatore. Il pagamento in seguito all’emanazione di un decreto ingiuntivo europeo deve essere effettuato entro 30 giorni dall’introduzione della domanda. 

Come nel decreto ingiuntivo interno, anche nel caso del decreto ingiuntivo europeo si tratta di un provvedimento emesso senza contradditorio e sulla base di informazioni fornite dal soggetto ricorrente; allo stesso modo, come per il l’ingiunzione italiana, in caso di opposizione il destinatario dell’ingiunzione ha diritto di presentare opposizione al giudice entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Il procedimento avviene dinanzi al giudice dello stato membro competente. Scaduti i 30 giorni il regolamento UE permette al soggetto convenuto di sottoporre la procedura al riesame, ciò soltanto in alcuni casi previsti, ossia nel caso in cui vi fosse stata l’impossibilità di contestare il credito per il convenuto a causa di forze maggiori; ingiunzione emessa a toro; infine nel caso in cui non vi fosse stata prova di ricevimento della notifica da parte del convenuto oppure se il termine fosse stato troppo breve. Il giudice ha facoltà sia di accogliere che rigettare l’istanza: se l’accoglie l’ingiunzione diviene nulla.

La mediazione nell’opposizione al decreto ingiuntivo

Per quanto riguarda la mediazione nell’opposizione al decreto di ingiunzione, su questo argomento si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015. Il dubbio affrontato dalla Corte era fondato sul fatto che il procedimento di mediazione nei processi di ingiunzione non è obbligatorio e non fa parte delle condizioni fondamentali per poter procedere. L’obbligatorietà della mediazione nei procedimenti di ingiunzione non è esclusa, tuttavia prende vigore nella fase dell'opposizione, ossia dopo la prima udienza. 

Ma l’onere di mediazione è a carico dell’opponente o dell’attore? Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nel 2015 l’onere ricade sul debitore opponente, il quale ha l’interesse ad avviare il giudizio di opposizione e, quindi, anche l’iter di mediazione grava su di lui. Se non viene assolto tale onere, allora il decreto ingiuntivo diviene definitivo. 

Prima che la Corte di Cassazione sancisse quanto detto sopra, sulla questione sussistevano dubbi. Nelle situazioni di mancato avvio della mediazione, gli stessi giudici si trovavano spesso in disaccordo: alcuni sostenevano infatti che il decreto ingiuntivo oggetto della contestazione dovesse acquistare efficacia esecutiva e autorità di giudicato a seguito di omessa mediazione dell’opponente, mentre altri sostenevano che la mancata procedibilità investisse anche il decreto ingiuntivo per omessa mediazione da parte dell’opposto. Invece la Corte Suprema ha stabilito che il principio su cui basarsi per rispondere alla questione debba essere quello del ragionevole processo, oltre che quello dell’efficienza processuale. Alla luce di ciò l’onere per l’avviamento della mediazione deve essere a carico del soggetto che ha il potere di iniziare il processo, ossia il debitore, in quanto titolare dell’interesse ad introdurre il giudizio di merito. In mancanza di mediazione vi sarà l’improcedibilità dell'opposizione e il contestuale consolidamento degli effetti sanciti dal decreto ingiuntivo.

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