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Diritto di ritenzione: che cos’è e cenni alla normativa

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Nell’ambito dei debiti troviamo il cosiddetto diritto di ritenzione: di che cosa si tratta? Il diritto di ritenzione si fa valere quando il creditore trattiene qualcosa che avrebbe invece dovuto restituire, qualora tale oggetto appartenga ad un debitore: l’obiettivo per cui il creditore compie questo gesto è quello di spingere il debitore stesso ad eseguire la propria prestazione oppure a pagare il suo debito. Si tratta dunque di un diritto che incide sulla volontà del debitore e costituisce un mezzo di pressione per far sì che il debito sia saldato. Questo diritto può essere previsto sia dalla legge che dalle parti coinvolte: un determinato diritto di ritenzione è disciplinato dall’articolo 2794 del codice civile (comma 2), in capo al creditore pignoratizio che vanta un secondo credito verso la stessa persona che ha concesso il pegno: si parla in questo caso di pegno gordiano.

Caratteristiche del diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione, sulla base di quanto appena affermato, presuppone la detenzione di un oggetto da parte del creditore. Quest’ultimo è in possesso di tale oggetto in quanto la situazione ha avuto inizio con il consenso del debitore stesso (non si tratta dunque di furto). Inoltre si tratta di un diritto accessorio: ciò perché sorge in concomitanza con il nascere del credito (credito che deve essere certo, liquido ed esigibile); in più il diritto di ritenzione è indivisibile, poiché può venir meno solo al momento del saldo totale (e non parziale) del debito.

Quando si può esercitare il diritto di ritenzione

Il diritto di ritenzione può essere esercitato dal creditore esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge: non è possibile rivalersi di un oggetto di un debitore nei casi di analogia, in quanto si tratterebbe di un’infrazione della legge nell’ottica del farsi giustizia da soli. Sfruttando il diritto di ritenzione, quindi, bisogna stare attenti a non sfociare nel reato di appropriazione indebita (di cui all’articolo 646 c.p.). Come riuscire a comprendere dunque quando si parla di diritto di ritenzione? Perché questo sussista è necessario che sia riscontrabile un collegamento funzionale tra il bene e il credito, così come stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Milano in data 22 novembre 2012: con tale sentenza il giudice ha ritenuto illegittimo il diritto di ritenzione avanzato da uno spedizioniere nei confronti dell'impresa mandante. Ciò perché lo spedizioniere ha trattenuto la merce, la quale però non era garanzia o parte del debito. Il debito in questione, infatti, era pregresso e per questo trattenere quella merce non aveva nulla a che vedere con il diritto di ritenzione, ma si trattava di ritenzione indebita. Altre possibilità di commettere questo reato si possono verificare nei casi in cui il creditore, anche se si trova in una delle situazioni previste dalla legge, modifica la propria concezione soggettiva di potere sulla cosa, la quale non viene più interpretata come “oggetto in detenzione”, bensì come proprietà del creditore. Si tratta del caso di interversione e, in altre parole, si verifica quando il comportamento del creditore non si limita più alla semplice detenzione in garanzia, macompie sulla cosa atti di disposizione esercitati dal proprietario. Questo caso appena citato è stato sancito nella sentenza numero 17295 del 2011 emanata dalla Cassazione Penale:
“Il diritto di ritenzione non integra il reato di appropriazione indebita salvo che non sia ricollegabile ad un atto di disposizione uti dominus (ossia come se ne fosse il proprietario)”
Per concludere questo paragrafo possiamo semplificare il concetto affermando che il diritto di ritenzione protagonista dell’articolo deve limitarsi ad una non restituzione di un oggetto (altrui) senza che venga esercitato un uso illimitato ed indiscriminato dell’oggetto in questione.
Che cos'è e come funziona il diritto di ritenzione

Esempi di ritenzione contenuti nel Codice Civile

Il codice civile contiene alcuni esempi di casi di ritenzione, sia di beni materiali che di beni immateriali. La prima fattispecie citata nel codice civile si trova all’articolo 2756, in cui si sostiene il diritto di ritenzione del riparatore per il saldo delle spese di riparazione e di manutenzione della cosa e quello del carrozziere esercitato sul veicolo riparato: più generalmente si parla del diritto dell’artigiano nei confronti del committente inadempiente. Un secondo esempio citato, questa volta all’articolo 1593 c.c., è quello del locatore che ha diritto a trattenere le addizioni eseguite dal locatario, escluso il caso in a quest’ultimo venga corrisposta un'indennità di legge. Il codice civile, all’articolo 1011, disciplina il diritto dell'usufruttuario nei confronti del proprietario che non abbia saldato le spese sostenute dal primo per il mantenimento della cosa inusufrutt, per quanto di competenza del proprietario stesso. L’articolo 2760 sostiene il diritto dell’albergatore sui beni degli ospiti fino a che il conto della permanenza e dei servizi usufruiti siano saldati, mentre l’articolo 2756 tutela il diritto dello spedizioniere nei confronti del mandante nel contratto di trasporto, del mandatario nei confronti del mandante e infine il diritto del depositario nei confronti del depositante.

Diritto di ritenzione: clausole contrattuali

Abbiamo visto che il diritto di ritenzione non è applicabile in analogia, poiché si corre il rischio di commettere il reato di appropriazione indebita. Ma è possibile per leparti stipulare clausole contrattuali di ritenzione elaborate e sottoscritte sulla base della loro specifica situazione? La risposta a questo quesito è controversa e la dottrina è divisa sul punto. Tuttavia la giurisprudenza, come si può vedere dalla sentenza della Cassazione Civile numero 2643 del 1975, ha cercato di indagare e approfondirele intenzioni del legislatore storico ed ha confermato la possibilità per le parti di inserire una specifica clausola contrattuale. Da questa clausola deriva un’obbligazione che vincola entrambe le parti e non soltanto una, come avviene nei casi previsti tassativamente dalla legge ordinaria. Fondamentale per l’inserimento di tale clausola è appunto centrale che la volontà contrattuale sia di entrambie non leda i diritti di soggetti terzi.

Un caso nuovo: il diritto di ritenzione online

Sulla base delle nozioni affrontate fin qui possiamo affrontare il caso di un autore e venditore di un sito web: può trattenere a garanzia del credito i documenti sorgente qualora il committente risultasse insolvente? Non sono state previste previsioni normative a tal proposito, tuttavia non vi sono nemmeno disposizioni di divieto in tal senso: allora il creditore può trattenere in garanzia i files solo se il debitore ha sottoscritto un contratto in cui è stata disposta una clausola in relazione a questo diritto di ritenzione atipico. La particolarità di questa situazione è che in caso di insolvenza durevole il creditore non ha la possibilità di rivalersi direttamente sul bene trattenuto in garanzia: per ottenerne un riscontro dovrebbe procedere alla sua alienazione, che deve avvenire secondo le regole di legge previste per il pegno, come sancito dall’articolo 2797 del codice civile.

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