Nell’ambito dei debiti troviamo il cosiddetto diritto di ritenzione: di che cosa si tratta? Il diritto di ritenzione si fa valere quando il creditore trattiene qualcosa che avrebbe invece dovuto restituire, qualora tale oggetto appartenga ad un debitore: l’obiettivo per cui il creditore compie questo gesto è quello di spingere il debitore stesso ad eseguire la propria prestazione oppure a pagare il suo debito. Si tratta dunque di un diritto che incide sulla volontà del debitore e costituisce un mezzo di pressione per far sì che il debito sia saldato. Questo diritto può essere previsto sia dalla legge che dalle parti coinvolte: un determinato diritto di ritenzione è disciplinato dall’articolo 2794 del codice civile (comma 2), in capo al creditore pignoratizio che vanta un secondo credito verso la stessa persona che ha concesso il pegno: si parla in questo caso di pegno gordiano.
Caratteristiche del diritto di ritenzione
Il diritto di ritenzione, sulla base di quanto appena affermato, presuppone la detenzione di un oggetto da parte del creditore. Quest’ultimo è in possesso di tale oggetto in quanto la situazione ha avuto inizio con il consenso del debitore stesso (non si tratta dunque di furto). Inoltre si tratta di un diritto accessorio: ciò perché sorge in concomitanza con il nascere del credito (credito che deve essere certo, liquido ed esigibile); in più il diritto di ritenzione è indivisibile, poiché può venir meno solo al momento del saldo totale (e non parziale) del debito.Quando si può esercitare il diritto di ritenzione
Il diritto di ritenzione può essere esercitato dal creditore esclusivamente nei casi stabiliti dalla legge: non è possibile rivalersi di un oggetto di un debitore nei casi di analogia, in quanto si tratterebbe di un’infrazione della legge nell’ottica del farsi giustizia da soli. Sfruttando il diritto di ritenzione, quindi, bisogna stare attenti a non sfociare nel reato di appropriazione indebita (di cui all’articolo 646 c.p.). Come riuscire a comprendere dunque quando si parla di diritto di ritenzione? Perché questo sussista è necessario che sia riscontrabile un collegamento funzionale tra il bene e il credito, così come stabilito dall’ordinanza del Tribunale di Milano in data 22 novembre 2012: con tale sentenza il giudice ha ritenuto illegittimo il diritto di ritenzione avanzato da uno spedizioniere nei confronti dell'impresa mandante. Ciò perché lo spedizioniere ha trattenuto la merce, la quale però non era garanzia o parte del debito. Il debito in questione, infatti, era pregresso e per questo trattenere quella merce non aveva nulla a che vedere con il diritto di ritenzione, ma si trattava di ritenzione indebita. Altre possibilità di commettere questo reato si possono verificare nei casi in cui il creditore, anche se si trova in una delle situazioni previste dalla legge, modifica la propria concezione soggettiva di potere sulla cosa, la quale non viene più interpretata come “oggetto in detenzione”, bensì come proprietà del creditore. Si tratta del caso di interversione e, in altre parole, si verifica quando il comportamento del creditore non si limita più alla semplice detenzione in garanzia, macompie sulla cosa atti di disposizione esercitati dal proprietario. Questo caso appena citato è stato sancito nella sentenza numero 17295 del 2011 emanata dalla Cassazione Penale:“Il diritto di ritenzione non integra il reato di appropriazione indebita salvo che non sia ricollegabile ad un atto di disposizione uti dominus (ossia come se ne fosse il proprietario)”Per concludere questo paragrafo possiamo semplificare il concetto affermando che il diritto di ritenzione protagonista dell’articolo deve limitarsi ad una non restituzione di un oggetto (altrui) senza che venga esercitato un uso illimitato ed indiscriminato dell’oggetto in questione.