La partita Iva rappresenta un costo sempre più oneroso per gli artigiani e i liberi professionisti a causa degli aumenti sia dei contributi che delle imposte. I titolari di una partita Iva si sono visti aumentare notevolmente le tasse negli ultimi anni senza però avere diritti o tutele paragonabili a quelle dei lavoratori dipendenti: tutto questo rappresenta un problema grosso perchè il lavoro si sta sempre più frantumando e di posti fissi, ormai, se ne vedono ben pochi. Sulla base di questi dati e delle promesse che non vengono mantenute da chi potrebbe intervenire al riguardo (se credete ancora nei politici fate pure, noi ci speriamo poco!), mantenere una partita Iva vuol dire sostenere costi spesso proibitivi, soprattutto per i giovani. Per questa ragione un numero sempre più alto di liberi professionisti ed artigiani decide di rinunciare e ricorrere ad altre opzioni. Come chiudere una partita Iva? Se tutti hanno un’idea, per quanto vaga, di come aprirla e a chi rivolgersi per farlo, quando si tratta di chiuderla le procedure sembrano meno note, così come i costi che tale operazione chiede di affrontare. In questo articolo, dunque, vi spieghiamo come fare per compiere questo passo e quali costi bisogna sostenere.
Come può comportarsi il contribuente che si trova in questa situazione? Il titolare che ha omesso di presentare la dichiarazione di fine attività può scegliere di sanare la propria situazione applicando l’art. 23, comma 23, D.L. n.98/2011, ossia versando l’importo di 129 euro (sanzione minima di 516 euro, ridotta ad ¼ ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997), a condizione che la violazione non sia già stata oggetto di un atto di contestazione da parte dell’Ufficio portato a conoscenza del contribuente. Per poter fruire dell’agevolazione il contribuente non deve aver esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non deve aver effettuato alcuna operazione nei periodi d’imposta successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività. Al fine della regolarizzazione della sanatoria è sufficiente effettuare il versamento di 129 euro, mentre non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10, poiché l’effettuazione del versamento con il modello F24 sostituisce la presentazione della dichiarazione. In caso di inattività o mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva per un triennio, a partire dal 5 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate provvede alla cancellazione d’ufficio della partita Iva, dietro una sanzione da 516 a 2.065 euro. Nel caso di contribuenti che abbiano cessato l’attività da più di 5 anni, l’Ufficio procederà alla chiusura della partita Iva senza applicazione di alcuna sanzione considerato il decorso dei termini per l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Chiudere la partita Iva: come fare?
Per chiudere la sua partita Iva il titolare di una ditta individuale deve presentare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9. Tuttavia la chiusura può avvenire non soltanto previa richiesta del contribuente, ma anche in seguito all’attivazione della procedura d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quando è il titolare della partita Iva a presentare la domanda di chiusura, la procedura deve essere avviata entro e non oltre i 30 giorni dall’evento che ha causato la cessazione dell’attività individuale. Tale procedura, come anticipato, prevede la presentazione del modello AA9/11 presso gli uffici delle Entrate. È sufficiente barrare nel quadro A (Tipo di dichiarazione), la casella numero 3 in cui vanno inseriti il numero di partita Iva e la data di cessazione dell’attività. Questa casella deve essere barrata sia dal contribuente che dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma oppure da un soggetto non residente nel territorio italiano nel caso particolare in cui quest’ultimo intenda adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia Iva direttamente, ai sensi dell’articolo 35-ter. Invece, nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, allora deve essere barrata esclusivamente la casella relativa alla variazione dei dati.Presentare il modello AA9
Il modello con la richiesta di chiusura della partita Iva può essere depositato in duplice copia ad uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate del territorio, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente; oppure il modello può essere inviato in unica copia attraverso l’invio postale, mediante raccomandata: in questo caso va allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante. Anche in questo modo il destinatario è l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sempre a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. L’ultima modalità di presentazione del modello è per via telematica direttamente dal titolare o attraverso i soggetti incaricati della trasmissione telematica.Costo della chiusura della partita Iva
In questo paragrafo ci concentriamo sul costo che comporta al titolare stesso la chiusura della propria partita Iva inattiva. I costi per la chiusura non sono previsti, a meno che la ditta individuale non sia iscritta al registro delle imprese. In questa eventualità la cancellazione prevede il pagamento di una marca da bollo del valore di 17,50 euro, da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. Se questo periodo non viene rispettato allora viene applicata una sanzione pari a 37 euro.La chiusura d’ufficio delle posizioni inattive
I commi 22 e 23 dell’articolo 23 del D.L. n. 98/2011 dispongono la cancellazione d’ufficio di quelle partite Iva che risultano inattive da tre anni. Tale articolo prevede anche una sanatoria nel caso di mancata dichiarazione di cessazione attività, volta a ricondurre il numero delle partite Iva a quelle effettivamente attive. Questa operazione ha come obiettivo quello di aumentare le attività di prevenzione dei fenomeni di frode in materia di Iva. Dunque questo decreto legge stabilisce che l’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio nel caso in cui per tre anni consecutivi il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni oppure se non ha adempito all’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva. Il provvedimento di revoca è impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie. Inoltre, partendo dal principio di base che la presenza di una partita Iva non utilizzata significa che il titolare della stessa ha cessato l’attività senza presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cessazione dell’attività entro i successivi 30 giorni, tale decreto ha introdotto una sanatoria per i titolari i quali, anche se obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività. Questa disposizione ha come scopo quello di agevolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, che devono versare una sanzione pari a 129 euro.Come può comportarsi il contribuente che si trova in questa situazione? Il titolare che ha omesso di presentare la dichiarazione di fine attività può scegliere di sanare la propria situazione applicando l’art. 23, comma 23, D.L. n.98/2011, ossia versando l’importo di 129 euro (sanzione minima di 516 euro, ridotta ad ¼ ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997), a condizione che la violazione non sia già stata oggetto di un atto di contestazione da parte dell’Ufficio portato a conoscenza del contribuente. Per poter fruire dell’agevolazione il contribuente non deve aver esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non deve aver effettuato alcuna operazione nei periodi d’imposta successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività. Al fine della regolarizzazione della sanatoria è sufficiente effettuare il versamento di 129 euro, mentre non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 o AA9/10, poiché l’effettuazione del versamento con il modello F24 sostituisce la presentazione della dichiarazione. In caso di inattività o mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva per un triennio, a partire dal 5 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate provvede alla cancellazione d’ufficio della partita Iva, dietro una sanzione da 516 a 2.065 euro. Nel caso di contribuenti che abbiano cessato l’attività da più di 5 anni, l’Ufficio procederà alla chiusura della partita Iva senza applicazione di alcuna sanzione considerato il decorso dei termini per l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.