Che cos’è la remissione del debito? Se ne parla molto sia nella pratica che in teoria, tra coloro che studiano diritto privato. Siamo nell’ambito del libro IV del Codice Civile dedicato alle obbligazioni. La remissione rientra tra i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento ed a carattere non satisfattorio. Questo perché il creditore rinuncia al suo diritto senza che gli venga dato il corrispettivo o che il diritto stesso sia attuato.
In pratica, quindi, la remissione del debito altro non è che una rinuncia da parte del creditore ad un suo diritto, rinuncia finalizzata all’estinzione dell’obbligazione ed alla liberazione del debitore.
La rinuncia, però, non è valida a prescindere ma condizionata all’opposizione del debitore: come sottolinea l’articolo 1236 del codice civile, infatti, la dichiarazione estingue il debito quando è comunicata al debitore salvo che quest’ultimo, in un termine congruo, comunichi di non volerne profittare.
La rinuncia, però, non è valida a prescindere ma condizionata all’opposizione del debitore: come sottolinea l’articolo 1236 del codice civile, infatti, la dichiarazione estingue il debito quando è comunicata al debitore salvo che quest’ultimo, in un termine congruo, comunichi di non volerne profittare.
Forme della remissione del debito
La remissione in esame può essere:
- espressa: il creditore lo dichiara esplicitamente con una comunicazione al debitore;
- tacita: il comportamento del creditore è incompatibile con la sua volontà di pretendere l’adempimento. Un esempio si può avere con la c.d. remissione reale, cioè con la restituzione volontaria del documento originale del credito a cui fa riferimento l’articolo 1237 del Codice. In questo caso vige una presunzione assoluta (cioè non è ammessa la prova contraria) di pagamento e, pertanto, il creditore non può dimostrare che, nell’effettuare questa operazione restituiva, non voleva in realtà liberare il debitore. L’unica cosa che può fare, però, è dimostrare che si è trattato di una consegna temporanea per fini ad esempio di custodia oppure che l’ha fatto in maniera non volontaria (magari costretto da minacce o per errore).
La remissione può essere totale o parziale a seconda che determini l’estinzione definitiva dell’obbligazione o soltanto un’estinzione parziale.
Natura giuridica della remissione del debito

Il debitore, come abbiamo visto, può rifiutare la remissione e ciò determina la cancellazione dell’effetto estintivo con efficacia retroattiva: in pratica è come se l’obbligazione non si fosse mai estinta.
Una parte della dottrina (in particolare Perlingieri) ritiene poi che si tratta di un negozio giuridico necessariamente gratuito mentre altri autori, avvalendosi della sentenza numero 5260/1983 della Corte di Cassazione, sostengono che si tratta di un negozio a causa neutra o genericache può a seconda dei casi, essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso. Al riguardo esponenti importanti della dottrina come Bianca, però, obiettano perché se il creditore rinuncia al suo credito dietro corrispettivo, in pratica, altro non fa che eseguire una transazione o una dazione di pagamento.