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Cessione del credito pro solvendo e pro soluto: come funziona?

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La cessione del creditoè una particolare operazione, molto diffusa nella pratica, che suscita una grande attenzione quotidiana da parte degli operatori economici. Il credito è il diritto che spetta al debitore di ricevere la prestazione che il debitore gli deve: è una posizione giuridica attiva, parlando da un punto di vista strettamente giuridico. Per la legge il credito è come se fosse un bene, quindi può circolare: di qui la possibilità che possa esserci una cessione del credito stesso.

L’operazione si svolge mediante la stipulazione del contratto di cessione del credito con il quale il creditore cedente trasferisce ad un altro soggetto, detto cessionario, il credito che vanta nei confronti del suo debitore che prende il nome, in gergo, di “debitore ceduto”.
Il contratto può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e determina una vera e propria successione a titolo particolare. Si tratta necessariamente di un contratto consensuale in quanto, senza il consenso di cedente e cessionario, non può mai perfezionarsi.
Contratto di cessione del credito
Il contratto di cessione del creditoè, poi, a causa variabile in quanto le funzioni possono essere svariate: può trattarsi di una vendita, infatti, se il credito viene ceduto ad esempio come pagamento di un prezzo; può essere una donazione, se viene ceduto gratuitamente. Cambiando la causa a seconda del contesto, al contratto si applicano le norme che sono dettate per lo specifico negozio che i contraenti pongono in essere: non è possibile, infatti, predeterminare tutto lo schema normativo che si deve considerare.

Secondo l’articolo 1260 del codice civile, la cessione può avvenire anche senza il consenso del debitore, sempre che, però, il credito non abbia un carattere strettamente personale (esempio: crediti che hanno ad oggetto prestazioni alimentari) o che il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti, inoltre, possono escludere che il credito possa essere ceduto ma il patto che stipulano non si può opporre al cessionario, ammesso che questi non conosceva l’esistenza dell’accordo quando il credito fu ceduto.
Non possono, poi, essere ceduti i c.d. crediti litigiosi, cioè quei crediti che formano l’oggetto di una causa.

Cessione del credito pro solvendo e pro soluto

Un’importante differenza va fatta tra la cessione del credito pro soluto e pro solvendo. Nel primo caso il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore. Egli deve solo assicurare l’esistenza del credito e, nel momento in cui effettua la cessione, di fatto viene estromesso dal rapporto contrattuale. Nel secondo caso, invece, il cedente non viene definitivamente estromesso dal rapporto in quanto risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.

L’articolo 1264 del codice civile stabilisce che il cessionario deve notificare la notizia della cessione al debitore ceduto dal momento che, in mancanza, se quest’ultimo adempie pagando al cedente invece che al cessionario (cioè al suo nuovo creditore per effetto della cessione) è liberato dall'obbligazione, cioè non è più debitore e non deve adempiere verso il nuovo creditore dal momento che non era stato portato a conoscenza delle mutate condizioni. Tuttavia, però, questo principio non vale nel caso in cui il cessionario dimostri che il ceduto era consapevole dell'esistenza della cessione del credito. In questa ipotesi, quindi, egli non è liberato ma deve pagare di nuovo al cessionario, salvo comunque il diritto a ricevere quanto ha dato al cedente che ha ceduto il credito sorto in principio.

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