Quantcast
Channel: Affari Miei
Viewing all articles
Browse latest Browse all 1834

Guida alle dimissioni per giusta causa: spetta la disoccupazione? Ecco come licenziarsi

$
0
0
Il rapporto di lavoro può cessare per svariati motivi: scadenza del termine, morte del lavoratore, risoluzione consensuale, recesso del datore (licenziamento), impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore, dimissioni (recesso del prestatore). Spetta l’indennità di disoccupazione (NASPI) se è il lavoratore a lasciare il lavoro, decidendo di licenziarsi? In una particolare ipotesi, cioè in caso di dimissioni per giusta causa, è stato stabilito di si. In questo articolo, dunque, cercheremo di capire come funziona il recesso unilaterale, se e quando spettala Naspi o la disoccupazione agricola.
Leggi anche: Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo: quali differenze?

Dimissioni per giusta causa e disoccupazione INPS: come licenziarsi?

Le dimissioni, disciplinate dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile, sono una delle due tipologie di recesso unilaterale: l’altra è il licenziamento. Secondo la legge, è un atto unilaterale recettizio in quanto necessita, per produrre i suoi effetti, di essere portato a conoscenza del destinatario. Quindi le dimissioni non operano automaticamente, non appena viene firmata la lettera, ma nel momento in cui sono ricevute dal datore di lavoro.

Le dimissionisono considerate un atto a forma libera: non c’è un obbligo ad una forma precisa, ammesso che il contratto collettivo di lavoro non preveda diversamente (per esempio, forma scritta obbligatoria). Il lavoratore, ad ogni modo, è tenuto a rispettare il periodo di preavviso la cui durata è determinata dal contratto collettivo di lavoro. Durante il periodo di preavviso, comunque, il lavoratore deve svolgere l’attività lavorativa normalmente ed effettivamente fino a che non scada il termine.
Il lavoratore, però, può anche rinunciare al periodo di preavviso: in  questo caso è tenuto a corrispondere al datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso. Per calcolare l’ammontare di tale indennità, bisogna moltiplicare la retribuzione giornaliera per il numero di giorni di preavviso non lavorati.
Potrebbero interessare: Impugnazione del licenziamento: termini e procedura - Infortunio sul lavoro, cosa fare?
Regole diverse governano le dimissioni per giusta causa. In questo caso il recesso opera immediatamente ed il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di preavviso non lavorati: tale indennità è a carico del datore di lavoro.

Un intervento normativo del 2008 (D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008) ha abrogato la disciplina precedente che imponeva al lavoratore di manifestare per iscritto, tramite apposito modulo, la volontà di recedere dal contratto di lavoro perché era frequente il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco: al lavoratore veniva chiesto, spesso già nel momento dell’assunzione, di sottoscrivere un modulo in bianco così da far passare un eventuale licenziamento come dimissioni. In realtà, nonostante questo intervento, la situazione non è cambiata perché le dimissioni in bianco sono state sostituite da una finta risoluzione consensuale così da spingere il Legislatore ad intervenire nuovamente, nel giugno del 2008, stabilendo che la disciplina sia esclusivamente quella civilistica elencata poc’anzi.

Naspi, Asdi, Dis-coll, disoccupazione agricola INPS dimissioni per giusta causa
Come funziona per la disoccupazione? Le regole valide precedentemente si applicano anche alla Naspi, in vigore dal 2015. L’INPS, come è noto, eroga il sussidio di disoccupazione quando la perdita del lavoro è involontaria. Le dimissioni, che sono un recesso volontario, rimangono escluse eccetto una sola ipotesi: le dimissioni per giusta causa.  Su questo tema è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2002 con una sentenza in cui ha fatto chiarezza, stabilendo che la disoccupazione spetta quando le dimissioni sono determinate da comportamenti altrui inidonei alla prosecuzione del rapporto. Le dimissioni per giustacausa rientrano appunto in questa categoria e, pertanto, spetta la disoccupazione ordinaria o agricola.

Ma quando si può parlare di dimissioni per giusta causa? Sul punto è intervenuta una circolare dell’INPS del 2003 che ha chiarito i presupposti, riportati di seguito:
  • mancata corresponsione della retribuzione
  • aver subito nei luoghi di lavoro molestie sessuali
  • aver subito modificazioni peggiorative delle mansioni
  • aver subito mobbing a causa di comportamenti vessatori del datore di lavoro o dei superiori
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro che fanno seguito ad una cessazione a diversa persona fisica o giuridica dell’azienda
  • spostamento del lavoratore in altra sede non suffragato da ragioni tecniche, organizzative e produttive comprovate (al riguardo, si fa riferimento all’articolo 2103 del codice civile)
  • comportamento ingiurioso nei confronti del lavoratore da parte del superiore gerarchico all’interno dell’azienda.

Quando spetta la disoccupazione in caso di risoluzione consensuale?

La regola generale vorrebbe che non spetterebbe anche se, nel 2006, l’INPS ha ritenuto che essa rientri nelle “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”  di cui abbiamo detto sopra. Un esempio pratico che si può fare è quello del lavoratore che viene spostato in altra sede molto distante dalla sua residenza: è chiaro che le condizioni lavorative, in questo caso, sono notevolmente alterate rispetto al passato e, pertanto, possono ricorrere i presupposti per l’involontarietà della disoccupazione.

Viewing all articles
Browse latest Browse all 1834

Trending Articles