Che cos’è il concordato fallimentare? Esso, a differenza del concordato preventivo che rappresenta un’autonoma procedura concorsuale di cui questo spazio tratta, può definirsi come una delle forme con cui il fallimento si chiude. In sostanza, in forza di un accordo tra il fallito od un terzo ed i suoi creditori, se vengono rispettate determinate condizioni, si ultima la procedura concorsuale. Quali sono gli effetti che si determinano? In questo articolo cercheremo insieme di capirlo.
Chi può presentare l’istanza?
La proposta può essere presentata da uno o più creditori, dal fallito oppure da un terzo. Il concordato fallimentareè disciplinato dalla legge fallimentare (l. 267/1992) ed ha subito importanti modifiche nel 2006 e nel 2007. Gli articoli di riferimento vanno dal numero 124 al numero 157 L.F.: negli ultimi anni lo scopo principale degli interventi del Legislatore è stato essenzialmente quello di semplificare e velocizzare la procedura, nel chiaro intento delle riforme degli ultimi anni che mirano ad accelerare sulla risoluzione delle crisi aziendali, purtroppo molto frequenti dal momento in cui la recessione ha avuto inizio in Italia.
In ogni caso, nell’ambito della formulazione della proposta di concordato fallimentare, è possibile che i creditori siano suddivisi in classi, determinate sulla base degli interessi economici e della loro posizione giuridica, oppure si possono indicare i trattamenti differenziati per i creditori facenti parte di classi diverse, facendo attenzione a specificare per quale ragioni ciò accade. La proposta, poi, può prevedere la soddisfazione dei creditori e la ristrutturazione dei debiti in qualsiasi forma, non ci sono particolari limitazioni. E’ possibile, poi, dichiarare che i creditori privilegiati non vengono soddisfatti integralmente, fermo restando che però il piano deve prevedere una soddisfazione non inferiore a quella che si può realizzare, in virtù della natura previdenziale del credito, sul ricavo in caso di liquidazione, senza mai perdere di vista quello che è il valore di mercato che si può attribuire ai beni oppure ai diritti. Non possono, comunque, i trattamenti differenziati alterare l’ordine che la legge prevede per le cause legittime di prelazione.
Occorre poi aggiungere che l’articolo 124 della legge fallimentare, all’ultimo comma, prevede la possibilità che la proposta, presentata da uno o più creditori oppure da un terzo, può prevedere che siano ceduti oltre ai beni che fanno parte dell’attivo fallimentare, anche le azioni di pertinenza della massa, fermo restando che è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato.

Il concordato, comunque, viene approvato solo se riceve il voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto, secondo i criteri che sono stabiliti dall’articolo 127 della legge fallimentare a cui facciamo riferimento. Una volta che le votazioni vengono effettuate, decorso il termine, il curatore presenta una relazione al giudice delegato in cui comunica l’esito. Se c’è l’approvazione, il giudice ordina la comunicazione tramite PEC al proponente: questi, alla luce di ciò, può chiedere l’omologazione del concordato fallimentare. L’esito viene comunicato anche ai creditori dissenzienti ed al fallito: contestualmente, poi, viene fissato un termine per proporre eventuali opposizioni. Se non ci sono opposizioni, il concordato viene omologato dal tribunale.