Il contratto di compravenditaè uno dei più diffusi nella pratica degli affari di tutti, imprese e privati: in questa guida lo analizzeremo e tracceremo la differenza con le condizioni generali di contratto che, nella pratica, vantano un'ampia diffusione e vengono spesso ad essere confuse. La definizione, giova ricordarlo per coloro che masticano poco il diritto privato, ce la dà il codice civile, all’articolo 1470, parlando della vendita come “il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Per dare una piccola pillola di diritto, la causa del contratto è rappresentata dall’operazione economica di scambio tra l’alienazione di un diritto (che può essere la proprietà, diritti reali limitati di godimento, diritti di credito, diritti patrimoniali su opere dell’ingegno e altro ) ed il prezzo, cioè il corrispettivo in denaro pagato.
La compravendita non è un contratto tipico d’impresa perché può essere posta in essere sia da civili, cioè da normali cittadini, che da imprenditori, siano essi individuali o società.
Si tratta di un contratto a titolo oneroso, dato che entrambe le parti sopportano un onere (cessione del bene, pagamento del prezzo), sicuramente consensuale e caratterizzato dalla corrispettività. Il compratore si deve impegnare a pagare un prezzo in denaro perchè il mero baratto è giuridicamente una permuta e rappresenta un apposito e separato contratto.
L'effetto principale è il trasferimento del diritto: concluso il contratto, Tizio diventa proprietario di ciò che compra. Se la cosa è generica, il trasferimento (effetto traslativo in diritto) si ha nel momento in cui viene identificata. Ci sono, poi, ipotesi in cui si parla di vendita ad effetti obbligatori quando le parti si accordano per differire il momento in cui avviene il trasferimento del diritto in un momento futuro rispetto al perfezionamento dell'accordo. Dal contratto, in pratica, non sorge il trasferimento del diritto ma obbligazioni, di solito a carico dell'alienante.
In linea generale, possiamo dire che è un contratto a forma libera, nel senso che le parti possono concluderlo manifestando il consenso in qualsiasi forma, anche oralmente: l’esempio tipico è di un acquisto fatto al mercato. Tuttavia per alcuni contratti può essere prevista la forma scritta o comunque una forma determinata.
Si tratta di un contratto a titolo oneroso, dato che entrambe le parti sopportano un onere (cessione del bene, pagamento del prezzo), sicuramente consensuale e caratterizzato dalla corrispettività. Il compratore si deve impegnare a pagare un prezzo in denaro perchè il mero baratto è giuridicamente una permuta e rappresenta un apposito e separato contratto.
L'effetto principale è il trasferimento del diritto: concluso il contratto, Tizio diventa proprietario di ciò che compra. Se la cosa è generica, il trasferimento (effetto traslativo in diritto) si ha nel momento in cui viene identificata. Ci sono, poi, ipotesi in cui si parla di vendita ad effetti obbligatori quando le parti si accordano per differire il momento in cui avviene il trasferimento del diritto in un momento futuro rispetto al perfezionamento dell'accordo. Dal contratto, in pratica, non sorge il trasferimento del diritto ma obbligazioni, di solito a carico dell'alienante.
In linea generale, possiamo dire che è un contratto a forma libera, nel senso che le parti possono concluderlo manifestando il consenso in qualsiasi forma, anche oralmente: l’esempio tipico è di un acquisto fatto al mercato. Tuttavia per alcuni contratti può essere prevista la forma scritta o comunque una forma determinata.

Pur essendo essenzialmente a forma libera, sul web trovate moltissimi fac simili e moduli di contratto di compravendita che possono aiutarvi nello stipulare un accordo.
Condizioni generali di contratto
A noi di Affari Mieie, in generale, ai consumatori può tornare utile un accenno su questo tema. L’articolo 1341 del codice, infatti, parla delle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti: esse sono efficaci nei confronti dell’altro se questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. Quel che è importante capire è che quando stipulate un contratto con una grossa azienda, e ciò sta diventando ormai un’abitudine, generalmente andate ad aderire a condizioni già predisposte. Si pensi, ad esempio, alle offerte ADSL, a quelle che riguardano la telefonia mobile oppure ai contratti per la fornitura di servizi energetici: il fornitore stabilisce le condizioni, noi decidiamo se aderire o meno.
Il secondo comma dell’articolo introduce il tema delle clausole vessatorie: esse non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto. Che cosa sono le clausole vessatorie? Sono delle previsioni che stabiliscono, a favore di chi predispone il contratto, limitazioni di responsabilità (per esempio, limitazioni in tutto o in parte del risarcimento del danno) o comunque limitazioni per l’aderente a far valere le sue ragioni in sede giudiziaria contro il proponente.
Sul punto il Legislatore è intervenuto nel 2005 introducendo il codice del consumo, richiamato dall’articolo 1469 bis del codice civile. Esso meglio disciplina i contratti tipici dei consumatori, prevedendo una serie di regole molto importanti anche per gli acquisti a distanza che, negli ultimi anni, hanno preso piede nel nostro Paese.