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Successione dei legittimari: quote per figli, coniuge e ascendenti

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Il Capo X del libro II del Codice Civile è dedicato alla successione dei legittimari, chiamata di solito successione necessaria perché si determina ope legis, anche contro la volontà dello stesso defunto.  Le norme in questione hanno un preciso obiettivo: limitare in parte la possibilità del testatore di disporre del proprio patrimonio ed assicurare una quota ai suoi parenti più stretti che, ai sensi dell’articolo 536 del codice civile, sono definiti come legittimari.  A loro la legge riserva la cosiddetta legittima, cioè una parte del patrimonio che non gli può essere sottratta in alcun caso (salvo, ovviamente, che rinuncino all'eredità). 

In pratica, quindi, il de cuius (cioè colui che fa il testamento) ha una parte dei suoi beni per i quali può fare ciò che vuole: tale parte è detta disponibile. Un’altra parte, invece, deve spettare per forza ai parenti, cioè a quelli che la legge chiama legittimari.

Chi sono i legittimari

La legge prevede che sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. In passato tra figli legittimi e naturali c’erano delle differenze che sono state eliminate con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Il coniuge di cui parla l’articolo 536 del codice è ritenuto come tale se al momento dell’apertura della successione si trovi ad essere legato da vincolo di matrimonio oppure risulti essere separato senza l’addebito della separazione. Il coniuge separato con addebito, invece, ha diritto ad un assegno vitalizio se al momento della successione godeva comunque degli alimenti da parte del coniuge defunto.
Successione legittimari: calcolo quote

Calcolo della quota che spetta ai legittimari

La quota che spetta ai legittimari si calcola aggiungendo al patrimonio che il defunto ha lasciato in successione – patrimonio dal quale, ricordiamolo, devono essere sottratti gli eventuali debiti – quanto da lui è stato donato nel mentre era in vita. Per il calcolo della quota dei legittimari, quindi, al valore netto del patrimonio bisogna sommare i beni che sono stati donati: la dottrina parla di riunione fittizia delle donazioni perché ha un effetto meramente contabile, non si va ad incidere su quanto è stato donato ma lo si considera solo come base ai fini di questo specifico calcolo.

E se il defunto ha donato o disposto oltre quanto poteva? E’ una cosa tutt’altro che impossibile perché questi avrebbe potuto effettuare donazioni o disporre per testamento per una quota eccedente rispetto a quanto gli sarebbe spettato in base alla sua disponibilità. In questo caso i legittimari potrebbero, vedendo la cosiddetta lesione della legittima, potrebbero esercitare l’azione di riduzione per vedere ripristinato quanto gli spetta.

Riserve a favore dei figli, del coniuge e degli ascendenti

La legge prevede esplicitamente come funziona la riserva, cioè la quota che effettivamente spetta ai legittimari. Chiariamola schematicamente ipotizzando le varie ipotesi che possono esserci al momento dell’apertura della successione:
  • c’è un solo figlio e manca il coniuge: a quest’ultimo spetta metà del patrimonio;
  • ci sono due o più figli e manca il coniuge: a loro spettano i 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali;
  • c’è un solo figlio e il coniuge: un terzo spetta al figlio ed un terzo al coniuge superstite;
  • ci sono due figli e il coniuge: ai figli spetta metà del patrimonio ed al coniuge un quarto.
Per i figli il codice ha adottato il sistema definito della quota mobile perché la parte che viene riservata al figlio varia in base al variare del numero. La rinuncia eventuale di uno dei figli non riduce la quota di legittima che spetta a tutti. Esempio: ci sono tre figli (e non c’è il coniuge) ed uno di loro rinuncia, agli altri due spettano comunque i due terzi del patrimonio.

Passiamo ora alla riserva a favore del coniuge:
  • c’è solo il coniuge e nessun figlio: al coniuge spetta la metà del patrimonio;
  • c’è il coniuge e gli ascendenti legittimi: al coniuge spetta metà del patrimonio e agli ascendenti spetta un quarto.
Chiudiamo, infine, con l’ipotesi che ci siano solo ascendenti legittimi: in questo caso a loro spetta una legittima pari a un terzo del patrimonio mentre i restanti due terzi sono disponibili.

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