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Decreto ingiuntivo europeo: guida completa

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Il decreto ingiuntivo europeo, noto anche come procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, è in vigore dal 2008 ed è una procedura volta a garantire il recupero agevole dei crediti non ancora contestati in caso di controversie transfrontaliere (quando, cioè, una delle parti risiede in un Paese diverso rispetto agli altri) aventi una natura civileo commerciale. Lo scopo del regolamento comunitario è quello di introdurre uno strumento veloce per recuperare somme di denaro e soprattutto poco costoso. Esso introduce il principio di libera circolazione delle ingiunzioni nell’ambito dei Paesi dell’Unione Europea.

La procedura, tecnicamente, è definita monitoriain quanto, come nel decreto ingiuntivotradizionale, si avvia un giudizio sommario e non un giudizio a cognizione piena che, come è noto, si instaura solo in caso di opposizione. Si tratta di una strada alternativa alla tutela garantita dal diritto interno.

Limiti del procedimento di ingiunzione europeo

Il decreto ingiuntivo europeo non è applicabile per tutte le controversie: il regolamento, infatti, esclude dal campo di applicazione le materie amministrative, fiscali e doganali, fallimenti, concordati preventivi e procedure concorsuali assimilabili, regimi matrimoniali, previdenza sociale e crediti che derivano da obbligazioni non contrattuali (eccetto se esse hanno formato oggetto di un accordo tra le parti oppure se c’è stato il riconoscimento del debito, oppure, infine, se i crediti contestati hanno a che fare con debiti liquidi che risultano da comproprietà di un bene).

Per potersi attivare la procedura è richiesto che il credito sia liquido, certo ed esigibile: una delle due parti, poi, deve avere domicilio o residenza in un altro Paese UE diverso da quello in cui si trova il giudice adito e deve trattarsi di un rapporto tra consumatori e imprese oppure imprese ed imprese. In pratica, quindi, si evince la natura essenzialmente rivolta agli scambi economici dell’istituto.

Come chiedere il decreto ingiuntivo europeo

E’ necessario che l’istanza sia presentata mediante il Modulo A allegato al regolamento e la competenza è disciplinata dalle norme comunitarie, in particolare si fa riferimento al regolamento CE n. 44/2001. Il giudice valuta la domanda, analizzando sia la completezza documentale che la fondatezza. Se mancano gli elementi necessari, il giudice può dare istruzioni di rettificare o completare la domanda (in questo caso, si deve far riferimento al Modulo B allegato al regolamento in esame) oppure, in caso contrario, dichiara l’inammissibilità o l’infondatezza dell’istanza. Se la domanda è solo parzialmente idonea a soddisfare le condizioni previste, il giudice può presentare al ricorrente una proposta di modifica, da farsi utilizzando il Modulo C allegato. In ogni caso, per il compimento delle varie operazioni, il giudice fissa dei termini.

Se la domanda viene rigettata, il giudice lo comunica mediante il Modulo D allegato al regolamento. Contro il rigetto non è possibile fare ricorso anche se, tuttavia, si può presentare una nuova domanda di ingiunzione oppure seguire il procedimento d’ingiunzione avvalendosi della legislazione nazionale.

Provvedimento d’ingiunzione

Guida al decreto ingiuntivo europeo
Lo scopo ultimo di chi avvia la procedura del decreto ingiuntivo europeo è che il giudice arrivi ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea: il regolamento dice che ciò avviene “quanto prima”, precisando poi il periodo “entro trenta giorni dall'introduzione della domanda”. Nel calcolare tale termine non si tiene conto del tempo che si è impiegato per rettificare, modificare o integrare la domanda.

Anche in questo caso si tratta, come nel decreto ingiuntivo previsto dal diritto interno, di un provvedimento inaudita altera parte, cioè emesso senza contraddittorio e sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente. Il decreto diventa esecutivo in caso di mancata opposizione da parte del destinatario.

Il decreto ingiuntivo europeo è riconosciuto per legge da tutti gli Stati membri dell’UE: ciò significa che deve essere eseguito senza che sia preceduto da alcuna dichiarazione di esecutività. Per quanto riguarda l’esecuzione sui beni del debitore, vigono le leggi dello Stato in cui è stata richiesta l’ingiunzione europea.

Opposizione al decreto ingiuntivo europeo

Come per il decreto ingiuntivo “tradizionale”, anche qui il convenuto si può opporre. Il destinatario del provvedimento, definito convenuto dal regolamento, ha diritto a presentare opposizione davanti al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento: il termine previsto è di 30 giorni dalla notifica dell’atto e si inoltra mediante la compilazione del Modulo F allegato al regolamento.

L’opposizione determina la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice dello Stato membro competente, sulla base delle regole che governano la procedura civile del singolo Paese. Se non c’è opposizione, il decreto diventa esecutivo con le conseguenze espresse precedentemente.

Scaduti i 30 giorni, comunque, il regolamento UE consente al convenuto di domandare il riesame dell’ingiunzione di pagamento dinanzi al giudice stesso che l’ha emessa in alcune ipotesi particolari:
  • notifica dell'ingiunzione senza prova di ricevimento del convenuto oppure notifica avvenuta in un termine tale da non consentire al convenuto di difendersi;
  • impossibilità di contestare il credito per il convenuto che dipende da circostanze eccezionali o forza maggiore;
  • ingiunzione emessa a torto.
Il giudice può accettare l’istanza oppure respingerla, confermando l’esecutività del provvedimento. Se accoglie la domanda, invece, l’ingiunzione diventa nulla.

In ultimo dobbiamo dire che l’ingiunzione europea può essere rifiutata dal giudice competente se incompatibile con una decisione o con una ingiunzione già pronunciata in altri Stati membri o Paesi terzi: è ovvio che la decisione deve riguardare una causa con le stesse parti ed il medesimo oggetto.

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