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Fideiussione omnibus: limiti e regole - Guida

La fideiussioneè una garanzia personale che comporta il sorgere di un’altra obbligazione tra il medesimo creditore ed il terzo che, intervenendo nel rapporto, garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale alla luce dei principi della responsabilità patrimoniale sanciti dall’articolo 2740 del codice civile. Cosa vuol dire fideiussione omnibus? E’ una garanzia assai diffusa nell’ambito dei rapporti bancari, specialmente quando agli imprenditori, solitamente più esposti ai rischi, si affianca un fideiussore che non si obbliga a garantire soltanto per un’obbligazione specifica ma per tutti i debiti, presenti e futuri.

In pratica, quindi, il fideiussore è un garante che sostanzialmente limita i rischi delle obbligazioni che il debitore principale assumerà: si tratta di un’ipotesi sempre più frequente in tempi come quelli moderni dove l’aleatorietà caratterizza sempre di più i rapporti. La fideiussione omnibus, comunque, è una fattispecie non specificamente prevista dal nostro ordinamento che, negli articolo 1936 e seguenti del codice, esplica la garanzia personale limitata ad una sola obbligazione. L'argomento in passato ha fatto discutere molto ed ha animato il dibattito: cerchiamo quindi di fare ordine e di spiegare anche ai non esperti di diritto civile come si presenta oggi l'istituto.

Controversie dottrinali e giurisprudenziali sulla fideiussione omnibus prima dell’intervento del Legislatore

La dottrina e la giurisprudenza in passato hanno molto discusso sull’istituto, contestando il fatto che una garanzia di questo tipo potesse entrare in contrasto con la disciplina generale sui contratti che impone che l’oggetto sia determinato o sempre determinabile. Trattandosi di una garanzia universale, che va a coprire sia i debiti presenti che quelli futuri, ancora sconosciuti, si è discusso fino al 1992 quando è intervenuto il Legislatore con la legge numero 154 sulle trasparenze delle operazioni bancarie che ha modificato l’articolo 1938 del codice (Fideiussione per obbligazioni future o condizionali) su cui sostanzialmente si impiantava e si impianta il fondamento giuridico dell’istituto. La nuova previsione, infatti, fissa l’obbligo di fissare un importo massimo garantito.
Al riguardo, può risultare interessante anche fare cenno alla giurisprudenza della Cassazione che con la sentenza numero 12743 del 17 novembre 1999 ha chiarito che l’estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore non è incompatibile con l’articolo 1346 a tenore del quale, come accennato precedentemente, l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Questo perché, hanno sentenziato i giudici, essendo l’oggetto della garanzia determinabile facendo riferimento alle operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca che, come è noto, è soggetta alle specifiche regole, sovente di carattere anche pubblicistico oltre che privatistico, che regolano l’esercizio dell’attività creditizia. Inoltre, poi, qualsiasi rapporto non può sottrarsi ai doveri di buona fede e correttezza che sono propri in sede esecutiva di ogni contratto che viene posto in essere. Va da sé, comunque, che questo chiarimento giurisprudenziale ha fatto seguito all’intervento del Legislatore del 1992 che, modificando l’articolo 1938, ha dato una grossa mano.

Ricapitolando…

La fideiussione omnibusè una garanzia, particolarmente diffusa in ambito creditizio, in forza della quale il fideiussore si obbliga a garantire i crediti presenti e futuri del soggetto in favore del quale interviene. Come sancisce l’articolo 1938 del codice civile, la garanzia non può essere indefinita ma necessita della circoscrizione in un importo massimo definito contrattualmente.
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