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Esecutore testamentario: cosa fa e compenso

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In fase di redazione del testamento il testatore ha la facoltà di nominare un esecutore testamentario. In questo articolo andiamo ad approfondire il ruolo e le caratteristiche che questa figura ricopre, ma prima è necessaria una breve parentesi: in seguito all’avvenuta pubblicazione del testamento (che sia olografo, pubblico o segreto), il contenuto del documento diventa eseguibile. Con l’esecuzione testamentaria si intende l’insieme delle funzioni e delle attività che l’esecutore deve far sì che vengano poste in essere e comprende tutti gli atti racchiusi tra la fase di accettazione e quella della cessazione d’ufficio. La funzione dell’esecuzione è quella di dare esecutività alle volontà del testatore, riportate nell’atto.

Ma chi si occupa dell’esecuzione di tali volontà, visto che il de cuius, per ovvie ragioni, non può più farlo? Di norma la cura dell’esecuzione è affidata all’erede, tuttavia il testatore può ritenere che sia una persona diversa e di sua fiducia a ricoprire questo ruolo. Se così è, allora il testatore deve procedere alla nomina di un esecutore testamentario, il quale provvede ad eseguire le ultime volontà del de cuius, premurandosi di controllare che i beneficiari osservino tali volontà. L'esecutore testamentario, in quanto gestore di beni ereditari e in quanto investito della possibilità di agire in giudizio a loro tutela, è considerato titolare di un ufficio di diritto privato, senza funzione rappresentativa, poiché agisce nell’interesse altrui. Analizziamo più nel dettaglio le caratteristiche dell’ufficio di esecutore testamentario.

Chi è l’esecutore testamentario e compenso che gli spetta

Come abbiamo anticipato, l’esecutore è colui che viene nominato dal testatore stesso con il compito di prendersi cura della corretta esecuzione di quanto previsto nel testamento; gli esecutori testamentari possono essere più di uno, se così fosse devono agire in maniera congiunta. Le persone scelte dal testatore per questa funzione possono anche essere gli eredi o i legatari, l’importante è che non si tratti di un minore, di un soggetto interdetto o di un soggetto inabilitato. L’incarico dell’esecutore testamentario è gestire i beni rientranti nell’eredità, ossia la massa ereditaria, con la conseguenza che ne prende possesso, con l’obbligo di rendere conto della gestione. Di norma l’esecutore opera senza ricevere nessun tipo di retribuzione, ma un rimborso spese. L'autonomia privata di chi impartisce le ultime disposizioni, comunque, può anche decidere diversamente.

Nomina dell'esecutore testamentario

Il testatore ha molta libertà nella scelta dell’esecutore delle sue ultime volontà, infatti può scegliere uno o più esecutori e, nel caso di una molteplicità degli stessi, può decidere la ripartizione dei compiti. Inoltre può anche stabilire chi sarà il sostituto nel caso in cui i nominati rifiutassero l’incarico. Non solo: il testatore ha libertà di autorizzare lo stesso esecutore a nominare il proprio sostituto e può prevedere che l’esecutore testamentario sia retribuito a seguito dello svolgimento delle sue funzioni, sebbene, come spiegato nel paragrafo precedente, di norma sia previsto soltanto un rimborso spese. In seguito alla nomina, il soggetto prescelto deve accettare o rinunciare il ruolo, attraverso una apposita dichiarazione da depositare alla cancelleria della giurisdizione volontaria presso il Tribunale competente (il quale può fissare un termine entro cui l’esecutore deve rendere la dichiarazione).

Compiti e mansioni dell’esecutore testamentario

Abbiamo già anticipato quali sono i compiti dell’esecutore delle ultime volontà del de cuius, ma in questo paragrafo le approfondiamo meglio, rimarcando che in poche parole l’esecutore testamentario ha il compito di curare l’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto. Più nel dettaglio l’esecutore testamentario si trova a prendere possesso (per un anno massimo, con possibilità di rinnovo) dei beni della massa ereditaria, con il dovere di amministrarli. Nonostante questo possesso non è pregiudicato il potere di disposizione dei beni da parte dell’erede, anche durante la gestione da parte dell’esecutore: infatti quest’ultimo ha il possesso di fatto dei beni finalizzati all’esatta esecuzione, ma il possesso di diritto e il potere di disposizione rimane in capo all’erede. 

Per quanto riguarda il compimento di atti di straordinaria amministrazione, come la vendita dei beni, l’esecutore deve chiedere l’autorizzazione all'autorità giudiziaria: ciò perché egli rappresenta in giudizio l’eredità e può avviare in autonomia e senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (che non è prevista per gli atti voluti dal testatore)non tutti, ma soltanto alcuni,dei procedimenti legali. Ciò che può fare senza tale autorizzazione, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, è il compimento di adempimenti di atti conservativi, cautelari e legati al pagamento dei debiti. 

L’esecutore può essere citato in giudizio se qualcuno propone un’azione legale relativa all’eredità che sta amministrando. Un altro compito della figura in questione è la possibilità di procedere alla divisione dei beni tra gli eredi, qualora il testamento lo preveda. Al termine della sua gestione l’esecutore deve dare il rendiconto finale o, nel caso sia passato più di un anno dalla morte del testatore senza che la gestione sia conclusa, deve dare un rendiconto di periodo. Circa i compiti e il ruolo dell’esecutore, il legislatore ha stabilito espressamente che qualunque atto compiuto da questa figura nell’espletamento delle sue funzioni non pregiudica il diritto del chiamato a rinunciare all’eredità o ad accettarla con beneficio di inventario.
Nomina e poteri dell'esecutore testamentario

Esonero e responsabilità dell’esecutore testamentario

L’esecutore del testamento ha delle precise responsabilità previste per legge e quindi può incorrere in responsabilità legate alla gestione da lui effettuata. Infatti, in caso di colpa egli è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti dei legatari o degli eredi. Non solo: nel caso in cui l’esecutore commetta gravi irregolarità, oppure compia azioni che vanno a ledere la fiducia dei soggetti coinvolti (nel caso in cui emerga che non ha intenzione di far rispettare appieno le disposizioni testamentarie del de cuius), o, ancora, nel caso in cui risulti inidoneo a svolgere le funzioni previste dal ruolo (ad esempio nel caso in cui l’esecutore testamentario venga interdetto o inabilitato) allora qualsiasi interessato ha la possibilità di rivolgersi al Tribunale competente affinché l’esecutore sia esonerato dal suo ufficio.

La mediazione obbligatoria nelle cause successorie dal 20 settembre 2013

Dalla data del 20 settembre 2013, prima dell’avvio di una causa relativa ad una successione ereditaria nel caso in cui uno degli eredi/legittimari si sentisse in qualche modo leso, è necessario avviare un procedimento di mediazione davanti ad un organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con l’assistenza di un avvocato. L’intento del Legislatore è stato quello di ottenere un effetto di riduzione del numero sulle migliaia di giudizi iscritti ogni anno presso tutti i Tribunali Civili. Il vantaggio della mediazione è quello di un grande risparmio di tempo e di denaro e, una volta raggiunto l’accordo, i contraenti non dovranno più rivolgersi al Tribunale per rendere esecutivo il verbale di mediazione, in quanto il verbale ha un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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