Quello delle spese condominialiè un argomento di comprensione piuttosto difficile. Non che non ne abbiamo noi gli strumenti, ma la normativa ha subito cambi e riprese, interventi della magistratura di più alto grado e interpretazioni della giurisprudenza. Oggi ci occupiamo della prescrizione dei debiti che hanno ad oggetto le spese condominiali, un tema piuttosto scottante e che interessa tanto i proprietari quanto gli affittuari. Vediamo insieme come muoversi nel Mare Magnum della normativa italiana sui condomini.
Trattasi ovviamente di questione enormemente delicata e complessa e ne avranno sicuramente contezza coloro i quali seguono le evoluzioni (e spesso le involuzioni) legislative nel nostro paese. Prima infatti si riteneva che la prescrizione partisse dalla delibera dell’assemblea che approva le spese condominiali in oggetto. Secondo la Cassazione invece sarà l’assemblea che approva il rendiconto delle spese ad essere termine valido per l’inizio del calcolo della prescrizione.
Il problema dell’individuazione del riparto delle spese come termine di inizio della prescrizione è però stato sottolineato da moltissimi attenti commentatori in dottrina: spesso il riparto manca e dalla sentenza ultima della Cassazione è impossibile desumere quali siano i termini dai quali si dovrebbe cominciare a calcolare la prescrizione in assenza del riparto.
La morosità del condomino
Quando il condomino diventa moroso nel pagamento di quelle che sono le spese condominiali (di qualunque tipo esso siano, se periodiche o meno), l’amministratore designato ha l’obbligo di tentare di recuperare il credito. Questi agisce senza bisogno di essere autorizzato dall’assemblea, attendo da un tribunale ordinario un decreto ingiuntivo detto provvisoriamente esecutivo. Una volta ottenuto il decreto, se il condomino non corrispondesse immediatamente le somme indicate in decreto (a patto che siano dovute, ovviamente) il condominio può procedere all’esecuzione forzata, utilizzando strumenti come il pignoramento. Il condomino può ovviamente fare opposizione nel caso in cui ritenesse che il debito non fosse fondato.La responsabilità dell’amministratore
L’amministratore non ha la possibilità ma bensì l’obbligo di tentare il recupero dei crediti. L’amministratore infatti che non procede al recupero a 6 mesi dalla loro scadenza può essere, ex lege, ritenuto responsabile.Quanto tempo occorre per la prescrizione delle spese di condominio?
Le spese di condominio si prescrivono, secondo la Cass. sent n. 4489 del 25/02/2014, che è intervenuta a dirimere una questione che era violentemente discussa in dottrina, dopo 5 anni. Questo termine però, non va calcolato esattamente dalla maturazione del debito, ma piuttosto dalla delibera di approvazione dello stato di riparto.Trattasi ovviamente di questione enormemente delicata e complessa e ne avranno sicuramente contezza coloro i quali seguono le evoluzioni (e spesso le involuzioni) legislative nel nostro paese. Prima infatti si riteneva che la prescrizione partisse dalla delibera dell’assemblea che approva le spese condominiali in oggetto. Secondo la Cassazione invece sarà l’assemblea che approva il rendiconto delle spese ad essere termine valido per l’inizio del calcolo della prescrizione.
Il problema dell’individuazione del riparto delle spese come termine di inizio della prescrizione è però stato sottolineato da moltissimi attenti commentatori in dottrina: spesso il riparto manca e dalla sentenza ultima della Cassazione è impossibile desumere quali siano i termini dai quali si dovrebbe cominciare a calcolare la prescrizione in assenza del riparto.